Art. 7 Prove d'esame 1. Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari. 2. La seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata puo' essere grafica o scrittografica, verte su una delle discipline caratterizzanti il corso di studio per le quali le disposizioni in materia di sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. 3. Per l'anno scolastico 2012-2013, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali puo' vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte. Sempre per l'anno scolastico 2012-2013, la disciplina o le discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 2, corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalita' di svolgimento della prova medesima. 4. Negli istituti tecnici, istituti professionali, istituti d'arte e licei artistici le modalita' di svolgimento della seconda prova scritta tengono conto, ai sensi dell'art. 1, capoverso art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in piu' di un giorno di lavoro. 5. La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per il tempo occorrente per la relativa realizzazione, ha una sua autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio, bensi' in tempi diversi e con docenti esterni specialisti in relazione alle diverse tipologie di strumento, come previsto dall'art. 252, comma 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, citato nelle premesse. 6. Per l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi distinti corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della prova stessa, sono convocati secondo lo stesso ordine di chiamata valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio. 7. Sempre in rapporto alla particolare natura della prova di strumento, il presidente della commissione viene individuato tra i musicisti che operano in conservatori diversi da quello presso cui funziona l'indirizzo musicale sede di esame. 8. L'esito della prova di strumento e' riportato con giudizio motivato nella certificazione di cui all'art. 13 del regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, facente parte integrante del diploma. 9. Per l'anno scolastico 2012/2013, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d. «Progetto Sirio» dell'istruzione tecnica, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore, lauree, esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni - siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno comunque sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta nonche' la terza prova scritta e il colloquio. 10. Per l'effettuazione delle prove d'esame degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), si fa rinvio alle disposizioni che saranno impartite con l'ordinanza ministeriale, recante norme e istruzioni sugli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2012/2013.