Art. 7 Valutazione delle proposte progettuali 1. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport sara' nominato un Nucleo di valutazione composto dal Capo Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, in qualita' di Presidente, da due componenti designati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e da due rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Ai componenti del Nucleo di valutazione non spetta alcun compenso o gettone di presenza comunque denominato. Alle spese di funzionamento, ivi compresi eventuali rimborsi spese del Nucleo di valutazione, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. La valutazione da parte del Nucleo di cui al comma 1, dovra' tener conto dei seguenti parametri: a. numero dei soggetti che partecipano alla rete di impresa (da 10 a 19 - 1 punto); (da 20 a 29 - 2 punti) fino a un massimo di 10 punti; b. interregionalita' dei progetti (2 punti per ogni ambito regionale coinvolto); c. progetti miranti alla destagionalizzazione dei flussi turistici (da 1 a 10 punti); d. affidamento all'ENIT delle attivita' di promo-commercializzazione sui mercati internazionali (da 5 a 10 punti in proporzione alle azioni affidate); e. utilizzo di tecnologie innovative di promo-commercializzazione on line compatibili con il portale Italia.it (da 1 a 10 punti ). 3. Gli esiti della valutazione da parte del Nucleo, di cui al comma 1 del presente articolo, saranno approvati con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport che sara' pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport - Ufficio per le politiche del turismo, con le consuete modalita' di pubblicita' attraverso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.