Art. 7 Requisiti specifici dei progetti 1. Ai fini dell'accesso al sostegno del Fondo, fermo restando quanto previsto all'art. 4, i progetti devono essere diretti ad introdurre significativi avanzamenti tecnologici finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 2: a) delle tecnologie abilitanti fondamentali riportate nell'allegato n. 1, lettera A), del presente decreto; b) delle ulteriori tecnologie dirette al raggiungimento degli obiettivi riportati nell'allegato n. 1, lettera B), del presente decreto. 2. Nel caso in cui siano proposti congiuntamente da piu' soggetti, i progetti di cui al comma 1 devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente, rispetto alla articolazione e agli obiettivi del progetto, espressamente finalizzata alla realizzazione dello specifico progetto proposto. Nel contratto deve altresi' emergere una chiara suddivisione delle competenze, ovvero dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante e devono essere chiaramente definiti gli aspetti relativi alla proprieta', all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto, individuando altresi' il soggetto preposto a svolgere il ruolo di soggetto capofila di cui al comma 3. 3. Nel caso di progetti proposti congiuntamente da piu' soggetti, deve essere individuato il soggetto capofila che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa la corretta esecuzione del progetto nonche' la rappresentanza dei soggetti partecipanti per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attivita' di erogazione delle agevolazioni.