(Allegato-art. 7)
                               Art. 7 
                 Responsabile Unico del procedimento 
 
1. Per ogni acquisizione  in  economia  l'Ente  opera  attraverso  un
Responsabile Unico del  Procedimento  (nel  seguito  RUP),  ai  sensi
dell'art. 10 del codice dei contratti pubblici e degli artt. 10,  272
e seguenti del D.P.R. n. 207/2010. 
2. Il RUP e' nominato dal Direttore/Dirigente  tra  i  dipendenti  di
ruolo del CNR, contestualmente alla determina a  contrattare,  ovvero
nella fase di predisposizione dell'eventuale atto  di  programmazione
di cui all'art. 6, e deve essere in possesso di titolo  di  studio  e
competenza  adeguati  in  relazione  ai  compiti  da  svolgere;  solo
nell'ipotesi di accertata carenza di dipendenti di ruolo in  possesso
di adeguata professionalita', il medesimo puo' essere  scelto  tra  i
dipendenti non di ruolo in servizio. 
3.  In  caso  di  mancata  nomina,  assume  il  ruolo   di   RUP   il
Direttore/Dirigente della struttura che effettua l'acquisizione. 
4.  Il  RUP  svolge  tutti  i  compiti  relativi  alle  procedure  di
affidamento previsti dal codice dei contratti pubblici e  dal  D.P.R.
n.  207/2010  ed  alla  vigilanza  sulla  corretta   esecuzione   dei
contratti. 
5.  Per  le  acquisizioni  di  servizi  attinenti  all'ingegneria  ed
all'architettura di  cui  al  punto  kk)  dell'art.  4  del  presente
regolamento, il responsabile del procedimento deve essere un  tecnico
in possesso delle necessarie  abilitazioni,  ove  richieste,  nonche'
degli altri requisiti previsti dall'art. 252 del D.P.R. 207/2010.