(( Art. 7-bis
Rifinanziamento della ricostruzione privata
nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo
1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la
ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti
dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' autorizzata
la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al
2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la
ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad
abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove
abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Le
risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni
interessati con delibera del CIPE che puo' autorizzare gli enti
locali all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive
esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio
sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma
restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti
annuali iscritti in bilancio. Per consentire la prosecuzione degli
interventi di cui al presente articolo senza soluzione di
continuita', il CIPE puo' altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite
massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse
destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto
1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre 2012, in via
di anticipazione, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del
presente comma, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo
di cui al citato punto 1.3.
2. I contributi sono erogati dai comuni interessati sulla base
degli stati di avanzamento degli interventi ammessi; la concessione
dei predetti contributi prevede clausole di revoca espresse, anche
parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero
di loro utilizzo anche solo in parte per finalita' diverse da quelle
indicate nel presente articolo. In tutti i casi di revoca, il
beneficiario e' tenuto alla restituzione del contributo. In caso di
inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse
a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le misure dell'imposta fissa di
bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque
ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in
euro 16,00.
4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 98,6 milioni di euro per
l'anno 2013.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 98,6 milioni
di euro per l'anno 2013 e 197,2 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2014 al 2019, si provvede con le maggiori entrate derivanti
dal comma 3 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera
a) del D.L. 28 aprile 2009, n. 39 recante Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e
ulteriori interventi urgenti di protezione civile,
Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, L. 24 giugno 2009, n. 77, pubblicato nella Gazz. Uff. 28
aprile 2009, n. 97:
"Art. 3. Ricostruzione e riparazione delle abitazioni
private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a
favore delle imprese
1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite
dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai
sensi dell'articolo 1 sono disposti, al netto di eventuali
risarcimenti assicurativi:
a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche
con le modalita', su base volontaria, del credito d'imposta
e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati
garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione
di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai
sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per
l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione
principale distrutta. Il contributo di cui alla presente
lettera e' determinato in ogni caso in modo tale da coprire
integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la
ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente.
L'equivalenza e' attestata secondo le disposizioni
dell'autorita' comunale, tenendo conto dell'adeguamento
igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio
sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento e' da
realizzare nell'ambito dello stesso comune;".
- Per i riferimenti alla delibera CIPE 135 del 21
dicembre 2012, si veda nei riferimenti normativi all'art.
7.
-
- Si riporta il comma 5 dell' articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante
Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, pubblicato nella Gazz. Uff. 29
novembre 2004, n. 280:
"Art. 10.Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.
(Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".