Art. 7. (Procedimento di iscrizione) 1. La domanda di iscrizione nel registro e' predisposta in conformita' a quanto indicato nell'Allegato 1 ed e' corredata di una relazione sull'attivita' d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in osservanza di quanto previsto dall'Allegato 2. 2. La Consob, entro sette giorni dal ricevimento, verifica la regolarita' e la completezza della domanda e comunica alla societa' richiedente la documentazione eventualmente mancante, che e' inoltrata alla Consob entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. Nel corso dell'istruttoria la Consob puo' chiedere ulteriori elementi informativi: a) alla societa' richiedente; b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la societa' richiedente; c) a coloro che detengono il controllo della societa' richiedente. In tal caso il termine di conclusione del procedimento e' sospeso dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi fino alla data di ricezione degli stessi. 4. Qualsiasi modificazione concernente i requisiti per l'iscrizione nel registro che intervenga nel corso dell'istruttoria e' portata senza indugio a conoscenza della Consob. Entro sette giorni dal verificarsi dell'evento, la societa' richiedente trasmette alla Consob la relativa documentazione. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento e' interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione. 5. La Consob delibera sulla domanda entro il termine di sessanta giorni. L'iscrizione e' negata quando risulti che la societa' richiedente non sia in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 50-quinquies del Testo Unico e dagli articoli 8 e 9 ovvero quando dalla valutazione dei contenuti della relazione prevista all'Allegato 2 non risulti garantita la capacita' della societa' richiedente di esercitare correttamente la gestione di un portale.