(Allegato-art. 7)
                               Art. 7 
 
          Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione 
 
  1.  I  documenti   contenenti   atti   oggetto   di   pubblicazione
obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono  pubblicati,  sul
sito istituzionale del Garante, tempestivamente e in  ogni  caso  non
oltre i tre mesi decorrenti dalla formazione dell'atto. 
  2. I documenti contenenti altre  informazioni  e  dati  oggetto  di
pubblicazione obbligatoria  sono  mantenuti  aggiornati  con  cadenza
annuale. 
  3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto  di  pubblicazione
obbligatoria sono pubblicati per i periodi  di  tempo  stabiliti  dal
Garante con apposita delibera, anche per categorie di dati  e  tenuto
conto delle  specifiche  finalita'  di  pubblicazione.  Tali  periodi
decorrono, in ogni caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
di  pubblicazione  e,  comunque,  perdurano  fino  a  che  gli   atti
pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi  i  diversi  termini
previsti dalla normativa vigente o dalla delibera del Garante di  cui
al presente comma.