Art. 7 
 
                    Imprese miste per lo sviluppo 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n.  49,
e' sostituito dal seguente: 
  1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n.  49,
e' sostituito dal seguente: 
  «1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 e con  le
stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti
agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale  di
rischio, anche in forma anticipata, per la  costituzione  di  imprese
miste.  Possono  altresi'  essere  concessi  crediti   agevolati   ad
investitori pubblici o privati o  ad  organizzazioni  internazionali,
affinche' finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in  via  di
sviluppo (PVS) o concedano altre forme di  agevolazione  identificate
dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una  quota
del medesimo Fondo puo' essere  destinata  alla  costituzione  di  un
Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di  credito  a
imprese italiane o  per  agevolare  gli  apporti  di  capitale  delle
imprese italiane nelle imprese miste.». 
  ((1-bis. Nel quadro degli impegni  assunti  dall'Italia  in  ambito
internazionale per il superamento dell'aiuto legato, per accedere  ai
crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo previsto  dall'articolo
6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, le
imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare  quanto
previsto dalle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione  e
lo sviluppo economico  (OCSE)  sulla  responsabilita'  sociale  delle
imprese per  gli  investimenti  internazionali  e  dalla  risoluzione
P7 TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia
di investimenti internazionali e di rispetto da parte  delle  imprese
delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali  sui
diritti umani.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -si riporta l'articolo 7 della legge 26 febbraio  1987,
          n.  49,  recante  "Nuova  disciplina   della   cooperazione
          dell'Italia con i Paesi in via  di  sviluppo.",  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 28 febbraio 1987, n. 49, S.O., cosi'  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 7. Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo. 
              1. A valere sul Fondo di rotazione di cui  all'articolo
          6 e con le stesse procedure,  possono  essere  concessi  ad
          imprese  italiane  crediti  agevolati  per  assicurare   il
          finanziamento della quota di capitale di rischio, anche  in
          forma anticipata, per la  costituzione  di  imprese  miste.
          Possono  altresi'  essere  concessi  crediti  agevolati  ad
          investitori  pubblici  o  privati   o   ad   organizzazioni
          internazionali,  affinche'  finanzino  imprese   miste   da
          realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS)  o  concedano
          altre forme  di  agevolazione  identificate  dal  CIPE  che
          promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota del
          medesimo Fondo puo' essere destinata alla  costituzione  di
          un Fondo di garanzia per prestiti concessi  dagli  istituti
          di credito a imprese italiane o per agevolare  gli  apporti
          di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste; 
              2. Il CICS stabilira': 
              a)  la  quota  del  Fondo  di  rotazione   che   potra'
          annualmente essere impiegata a tale scopo; 
              b) i criteri per la selezione di  tali  iniziative  che
          dovranno tener conto - oltre che delle  generali  priorita'
          geografiche o  settoriali  della  cooperazione  italiana  -
          anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela
          degli investimenti  stranieri.  Tali  criteri  mireranno  a
          privilegiare  la  creazione  di  occupazione  e  di  valore
          aggiunto locale; 
              c) le condizioni  a  cui  potranno  essere  concessi  i
          crediti di cui trattasi. 
              3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo di  rotazione
          viene trasferita al Mediocredito centrale. Allo  stesso  e'
          affidata,  con  apposita   convenzione,   la   valutazione,
          l'erogazione e la gestione dei crediti di cui  al  presente
          articolo. " 
              L'articolo 6 della citata legge n.49  del  1987  e'  il
          seguente: 
              "Art.  6.  Fondo  rotativo   presso   il   Mediocredito
          centrale. 
              1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del CICS, su
          proposta del Ministro degli  affari  esteri,  autorizza  il
          Mediocredito centrale a concedere, anche in  consorzio  con
          enti o banche estere, a Stati, banche centrali  o  enti  di
          Stato di Paesi  in  via  di  sviluppo,  crediti  finanziari
          agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso  di
          esso. 
              2. In estensione a quanto  previsto  dall'articolo  13,
          secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956,  n.  476  ,
          convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio  1956,
          n. 786, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  il
          Ministro del commercio con l'estero delega le competenze di
          cui al citato articolo 13,  primo  comma,  lettera  d),  al
          Mediocredito centrale in ordine alle operazioni  finanziate
          con crediti di aiuto o con crediti misti. 
              3. I crediti di aiuto, anche quando sono  associati  ad
          altri  strumenti  finanziari   (doni,   crediti   agevolati
          all'esportazione,  crediti  a   condizioni   di   mercato),
          potranno essere concessi solamente per progetti e programmi
          di  sviluppo  rispondenti  alle  finalita'  della  presente
          legge.  Nel  predetto  fondo  rotativo   confluiscono   gli
          stanziamenti gia' effettuati ai sensi della legge 24 maggio
          1977, n. 227 , della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e  della
          legge 3 gennaio 1981, n. 7. 
              4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e  programmi
          di sviluppo, i crediti di aiuto possono  essere  destinati,
          in particolare nei Paesi a piu'  basso  reddito,  anche  al
          finanziamento di parte dei  costi  locali  e  di  eventuali
          acquisti in  paesi  terzi  di  beni  inerenti  ai  progetti
          approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione
          tra Paesi in via di sviluppo." 
              -  La  Risoluzione  P7_TA  (2011)0141  del   Parlamento
          europeo del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea  in
          materia di investimenti internazionali (2010/2203(INI))  e'
          stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (2012/C 296 E/05)
          dell'Unione europea 2 ottobre 2012.