Art. 7-bis 
 
 
(( Stabilizzazione di associati  in  partecipazione  con  apporto  di
                              lavoro )) 
 
  (( 1. Al fine di  promuovere  la  stabilizzazione  dell'occupazione
mediante il  ricorso  a  contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato nonche' di garantire il corretto utilizzo dei contratti
di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel  periodo
compreso fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre  2013,  le  aziende,
anche assistite dalla  propria  associazione  di  categoria,  possono
stipulare con le associazioni dei  lavoratori  comparativamente  piu'
rappresentative sul piano nazionale  specifici  contratti  collettivi
che, ove abbiano i contenuti di cui al comma 2,  rendono  applicabili
le disposizioni di cui ai commi successivi. 
  2. I contratti  di  cui  al  comma  1  prevedono  l'assunzione  con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro tre mesi
dalla  loro  stipulazione,  di  soggetti  gia'  parti,  in  veste  di
associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto
di lavoro. Per le assunzioni sono  applicabili  i  benefici  previsti
dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le
assunzioni a tempo  indeterminato  possono  essere  realizzate  anche
mediante contratti di apprendistato. I  lavoratori  interessati  alle
assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quanto  riguardante
i pregressi rapporti di associazione,  atti  di  conciliazione  nelle
sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e  seguenti  del
codice di procedura civile. 
  3. Nei sei mesi successivi alle assunzioni di cui  al  comma  2,  i
datori di lavoro possono recedere dal rapporto  di  lavoro  solo  per
giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. 
  4. L'efficacia degli atti di conciliazione di cui  al  comma  2  e'
risolutivamente condizionata  all'adempimento  dell'obbligo,  per  il
solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo
di contributo straordinario integrativo finalizzato al  miglioramento
del trattamento previdenziale, di una somma pari al 5 per cento della
quota di contribuzione a carico degli  associati  per  i  periodi  di
vigenza dei contratti di associazione in  partecipazione  e  comunque
per  un  periodo  non  superiore  a  sei  mesi,  riferito  a  ciascun
lavoratore assunto a tempo indeterminato. 
  5. I  datori  di  lavoro  depositano,  presso  le  competenti  sedi
dell'INPS, i contratti di cui al comma 1 e gli atti di  conciliazione
di cui al comma 2, unitamente ai contratti di  lavoro  subordinato  a
tempo   indeterminato   stipulati   con    ciascun    lavoratore    e
all'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 4 entro  il
31 gennaio 2014, ai fini della verifica circa  la  correttezza  degli
adempimenti. Gli esiti di tale verifica, anche  per  quanto  riguarda
l'effettivita'  dell'assunzione,  sono  comunicati  alle   competenti
Direzioni territoriali del  lavoro  individuate  in  base  alla  sede
legale dell'azienda. 
  6.  L'accesso  alla  normativa  di  cui  al  presente  articolo  e'
consentito anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti
amministrativi  o  giurisdizionali  non  definitivi  concernenti   la
qualificazione  dei  pregressi  rapporti.   Gli   effetti   di   tali
provvedimenti sono sospesi fino all'esito della verifica  di  cui  al
comma 5. 
  7. Il buon esito  della  verifica  di  cui  al  comma  5  comporta,
relativamente ai  pregressi  rapporti  di  associazione  o  forme  di
tirocinio, l'estinzione degli illeciti, previsti  dalle  disposizioni
in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali,  anche
connessi ad attivita' ispettiva gia' compiuta alla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  e  con
riferimento  alle  forme   di   tirocinio   avviate   dalle   aziende
sottoscrittrici dei contratti di cui  al  comma  1.  Subordinatamente
alla  predetta  verifica  viene   altresi'   meno   l'efficacia   dei
provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di  contestazioni
riguardanti i medesimi rapporti anche se gia' oggetto di accertamento
giudiziale non definitivo. L'estinzione  riguarda  anche  le  pretese
contributive, assicurative e  le  sanzioni  amministrative  e  civili
conseguenti  alle  contestazioni  connesse  ai  rapporti  di  cui  al
presente comma. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 2, comma 26, della legge 8  agosto
          1995,  n.   335,   (Riforma   del   sistema   pensionistico
          obbligatorio e complementare), e' il seguente: 
              "Art. 2 (Armonizzazione). - (omissis) 
              26. A decorrere dal 1° gennaio 1996 (56) , sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive  modificazioni  ed   integrazioni,   nonche'   i
          titolari  di  rapporti  di  collaborazione   coordinata   e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'art.  49
          del medesimo testo unico e gli incaricati  alla  vendita  a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426. Sono esclusi dall'obbligo i  soggetti  assegnatari  di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.".