Art. 7 Con successivi decreti del Direttore della Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo viene concesso ai vettori aggiudicatari delle gare di cui all'art. 5 il diritto di esercitare i servizi aerei di linea sulle rotte Crotone - Milano Linate e viceversa, Crotone - Roma Fiumicino e viceversa, e vengono altresi' approvate le convenzioni tra l'E.N.A.C. ed i vettori stessi per regolare tale servizio. I decreti di cui al comma precedente sono sottoposti agli Organi competenti per il controllo.