Art. 7 
 
 
                   Atti di indirizzo delle Camere 
 
  1. Sui progetti e sugli atti di cui all'articolo 6, nonche' su ogni
altra questione portata alla loro attenzione ai sensi della  presente
legge,  i  competenti  organi  parlamentari  possono  adottare   ogni
opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo le  disposizioni  dei
Regolamenti delle  Camere.  Il  Governo  assicura  che  la  posizione
rappresentata dall'Italia in sede di  Consiglio  dell'Unione  europea
ovvero di altre istituzioni od organi dell'Unione  sia  coerente  con
gli indirizzi definiti dalle Camere in relazione all'oggetto di  tale
posizione. 
  2. Nel caso in cui il  Governo  non  abbia  potuto  attenersi  agli
indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro competente riferisce tempestivamente  ai  competenti  organi
parlamentari,  fornendo  le  adeguate  motivazioni  della   posizione
assunta.