Art. 7 
 
 
                    Prescrizioni per il domicilio 
 
  1.  L'avvocato  deve  iscriversi  nell'albo  del  circondario   del
tribunale ove ha domicilio professionale, di regola  coincidente  con
il luogo in cui svolge la professione in  modo  prevalente,  come  da
attestazione scritta da inserire nel fascicolo  personale  e  da  cui
deve anche risultare se sussistano rapporti di  parentela,  coniugio,
affinita' e convivenza  con  magistrati,  rilevanti  in  relazione  a
quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive  modificazioni.
Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata  dall'iscritto
all'ordine, che ne rilascia apposita attestazione. In mancanza,  ogni
comunicazione del consiglio dell'ordine di  appartenenza  si  intende
validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato. 
  2. Gli ordini professionali presso  cui  i  singoli  avvocati  sono
iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle  pubbliche
amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati  dagli
iscritti ai sensi dell'articolo 16, comma  7,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, anche al fine di consentire notifiche di  atti  e
comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari. 
  3. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del
tribunale  ove  ha   domicilio   professionale   ne   da'   immediata
comunicazione scritta sia all'ordine di  iscrizione,  sia  all'ordine
del luogo ove si trova l'ufficio. 
  4. Presso ogni ordine e' tenuto un elenco degli  avvocati  iscritti
in altri albi  che  abbiano  ufficio  nel  circondario  ove  ha  sede
l'ordine. 
  5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione  all'estero
e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione  nell'albo
del circondario del  tribunale  ove  avevano  l'ultimo  domicilio  in
Italia. Resta fermo  per  gli  avvocati  di  cui  al  presente  comma
l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione all'albo. 
  6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e  3  costituisce
illecito disciplinare. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  18  del  regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario): 
              "Art. 18 (Incompatibilita'  di  sede  per  rapporti  di
          parentela  o  affinita'  con   esercenti   la   professione
          forense). - I  magistrati  giudicanti  e  requirenti  delle
          corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad
          uffici giudiziari nelle sedi nelle  quali  i  loro  parenti
          fino al secondo  grado,  gli  affini  in  primo  grado,  il
          coniuge o  il  convivente,  esercitano  la  professione  di
          avvocato. 
              La ricorrenza in concreto dell'incompatibilita' di sede
          e' verificata sulla base dei seguenti criteri: 
                a) rilevanza della  professione  forense  svolta  dai
          soggetti di  cui  al  primo  comma  avanti  all'ufficio  di
          appartenenza del magistrato, tenuto, altresi', conto  dello
          svolgimento  continuativo  di  una  porzione  minore  della
          professione forense e di eventuali forme di  esercizio  non
          individuale dell'attivita' da parte dei medesimi soggetti; 
                b) dimensione del predetto ufficio,  con  particolare
          riferimento alla organizzazione tabellare; 
                c)  materia  trattata  sia  dal  magistrato  che  dal
          professionista, avendo rilievo la distinzione  dei  settori
          del diritto civile, del diritto penale e  del  diritto  del
          lavoro e  della  previdenza,  ed  ancora,  all'interno  dei
          predetti e specie  del  settore  del  diritto  civile,  dei
          settori di ulteriore specializzazione come risulta, per  il
          magistrato, dalla organizzazione tabellare; 
                d) funzione specialistica dell'ufficio giudiziario. 
              Ricorre sempre una situazione di  incompatibilita'  con
          riguardo ai  Tribunali  ordinari  organizzati  in  un'unica
          sezione o alle Procure della  Repubblica  istituite  presso
          Tribunali strutturati con un'unica sezione,  salvo  che  il
          magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il
          parente o l'affine non svolga presso  tale  sezione  alcuna
          attivita' o viceversa. 
              I  magistrati  preposti  alla   direzione   di   uffici
          giudicanti  e  requirenti  sono  sempre  in  situazione  di
          incompatibilita' di sede ove un parente o  affine  eserciti
          la  professione  forense  presso  l'Ufficio  dagli   stessi
          diretto, salvo valutazione caso per caso  per  i  Tribunali
          ordinari organizzati con  una  pluralita'  di  sezioni  per
          ciascun settore di attivita' civile e penale. 
              Il rapporto di parentela o affinita' con un  praticante
          avvocato ammesso all'esercizio della  professione  forense,
          e' valutato  ai  fini  dell'articolo2,  comma  2,del  regio
          decreto legislativo 31 maggio 1946, n.  511,  e  successive
          modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui  al  secondo
          comma.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16,  comma  7,  del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale): 
              "Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi  a  carico
          delle imprese). 
              1. - 6. (Omissis). 
              7.  I  professionisti  iscritti  in  albi  ed   elenchi
          istituiti con legge dello Stato  comunicano  ai  rispettivi
          ordini o collegi il proprio indirizzo di posta  elettronica
          certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
          al comma 6 entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano  in
          un  elenco  riservato,  consultabile  in   via   telematica
          esclusivamente  dalle  pubbliche  amministrazioni,  i  dati
          identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo  di
          posta elettronica certificata. 
              7-bis - 12-undecies (Omissis).".