Art. 7 
 
 
                   Modificazioni al libro settimo 
            del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. Al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1869, comma 4, la parola: «velivoli» e'  sostituita
dalla seguente: «aeromobili»; 
  b) all'articolo 1914, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5.  L'indennita'  supplementare  e'  reversibile  in  favore   dei
superstiti.  In  mancanza  del  coniuge   o   di   figli   minorenni,
l'indennita' e' corrisposta, nell'ordine, ai  figli  maggiorenni,  ai
genitori, ai fratelli e sorelle.». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1869,  comma  4,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.   1869   (Maggiorazione    per    i    percettori
          dell'indennita' di  aeronavigazione  o  di  volo).  -  1-3.
          (Omissis). 
              4. A fini dell'applicazione del  presente  articolo  si
          tiene  conto  del  grado  rivestito  e  dell'anzianita'  di
          servizio aeronavigante o di volo maturata  dall'interessato
          all'atto della cessazione dal servizio.  Il  calcolo  delle
          aliquote pensionabili delle indennita' di aeronavigazione e
          di volo, di cui ai commi 1 e 2, e' effettuato separatamente
          per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di aeromobili,
          tenendo conto della durata di ciascuno di  tali  periodi  e
          sulla base delle  corrispondenti  indennita'  nelle  misure
          vigenti all'atto della cessazione dal servizio. 
              5-8. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1914,  comma  5,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.   1914   (Indennita'   supplementare).   -   1-4.
          (Omissis). 
              5. L'indennita' supplementare e' reversibile in  favore
          dei  superstiti.  In  mancanza  del  coniuge  o  di   figli
          minorenni, l'indennita'  e'  corrisposta,  nell'ordine,  ai
          figli maggiorenni, ai genitori, ai fratelli e sorelle. 
              6-7. (Omissis).».