Art. 7 
 
 
Termine minimo di conservazione e presentazione degli  oli  di  oliva
                        nei pubblici esercizi 
 
  1. Il termine minimo di conservazione entro il  quale  gli  oli  di
oliva vergini conservano le loro proprieta'  specifiche  in  adeguate
condizioni di trattamento non puo' essere superiore a  diciotto  mesi
dalla data di imbottigliamento e va  indicato  con  la  dicitura  «da
consumarsi preferibilmente entro» seguita dalla data. 
  2. Gli oli di oliva vergini proposti  in  confezioni  nei  pubblici
esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei  pasti,
devono possedere idoneo  dispositivo  di  chiusura  in  modo  che  il
contenuto non possa essere modificato senza  che  la  confezione  sia
aperta o alterata,  ovvero  devono  essere  etichettati  in  modo  da
indicare almeno l'origine del prodotto ed il lotto  di  produzione  a
cui appartiene. 
  3.  La  violazione  del  divieto  di  cui  al  comma   1   comporta
l'applicazione al titolare del pubblico  esercizio  di  una  sanzione
amministrativa da € 1.000 a € 8.000 e la confisca del prodotto. 
  4.  All'articolo  4  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,  i
commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati. 
 
          Note all'art. 7: 
              Si riporta il testo dell'art. 4  del  decreto-legge  10
          gennaio 2006,  n.  2  (Interventi  urgenti  per  i  settori
          dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca,  nonche'
          in materia di fiscalita' d'impresa), pubblicato nella Gazz.
          Uff. 11 gennaio 2006, n. 8, come modificato dalla  presente
          legge: 
                "Art.  4.  Rafforzamento  del  contrasto  alle  frodi
          agroalimentari e ambientali. 
                1. Agli  appartenenti  ai  ruoli  degli  operatori  e
          collaboratori del Corpo forestale dello Stato e' attribuita
          la qualifica  di  agente  di  polizia  giudiziaria  e  agli
          appartenenti  ai  ruoli  dei  revisori  e  dei  periti  del
          medesimo Corpo e' attribuita la qualifica di  ufficiale  di
          polizia   giudiziaria,    limitatamente    alle    funzioni
          esercitate.  Il  Ministro  dell'interno,  su  proposta  del
          Ministro  delle  politiche  agricole  e   forestali,   puo'
          altresi' attribuire con proprio  decreto  la  qualifica  di
          agente  di  pubblica  sicurezza  al  personale  di  cui  al
          presente comma,  limitatamente  alle  funzioni  esercitate.
          All'onere relativo alle spese di  formazione  del  predetto
          personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni
          di bilancio all'uopo finalizzate. 
                2. All'articolo 1, comma 1, lettera c),  del  decreto
          legislativo 19 novembre 2004, n.  297,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) all'alinea  le  parole:  «ad  una  denominazione
          protetta», sono sostituite dalle seguenti: «ad una  o  piu'
          denominazioni protette»; 
                  b)  al   numero   1),   le   parole:   «quando   la
          denominazione e' il componente  esclusivo  della  categoria
          merceologica  di  appartenenza  e  gli   utilizzatori   del
          prodotto composto, elaborato o trasformato» sono sostituite
          dalle  seguenti:  «quando  gli  utilizzatori  del  prodotto
          composto, elaborato o trasformato». 
                3. Gli articoli da 13 a 23 della  legge  14  febbraio
          1990, n. 30, sono abrogati. Alle violazioni previste  dalla
          citata legge n. 30 del 1990 si applicano le sanzioni di cui
          al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297. 
                4. I controlli  di  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole e forestali, prescritti dal  Regolamento
          (CEE) n. 4045/1989 del Consiglio, del 21 dicembre  1989,  e
          successive modificazioni, concernenti gli aiuti  comunitari
          erogati  nel  settore  agricolo,  sono  svolti  dal   Corpo
          forestale   dello   Stato   e   dall'Ispettorato   centrale
          repressione  frodi,  secondo  le  modalita'  previste   con
          decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali,
          senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                4-bis. Al fine di migliorare l'efficienza del sistema
          per l'identificazione e la registrazione degli animali e la
          tracciabilita' dei prodotti alimentari, il Ministero  della
          salute  ed  il  Ministero  delle   politiche   agricole   e
          forestali, ferme restando le attribuzioni e i compiti  gia'
          svolti   dal   Centro   servizi   nazionale   dell'Istituto
          zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise,  si
          avvalgono della  societa'  consortile  «Consorzio  anagrafi
          animali» quale ente strumentale di  assistenza  tecnica  al
          sistema  nazionale   delle   anagrafi   animali   e   della
          tracciabilita'  degli  alimenti,  anche   ai   fini   della
          promozione   internazionale   del   sistema    Italia    di
          tracciabilita' degli alimenti e degli animali. I  Ministeri
          suddetti assegnano direttamente  alla  societa'  consortile
          «Consorzio    anagrafi    animali»,    con    provvedimento
          amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali
          compiti. 
                4-ter. La  societa'  consortile  «Consorzio  anagrafi
          animali» assicura, nello svolgimento della funzione di  cui
          al comma  4-bis  e  sulla  base  di  un  programma  annuale
          formulato  conformemente  alle  indicazioni  dei  Ministeri
          competenti, il coordinamento degli interventi  necessari  a
          dare piena attuazione agli  adempimenti  connessi.  Per  la
          promozione di attivita' riconducibili a quanto previsto dal
          comma 4 -bis, anche altre  amministrazioni  ed  enti  dello
          Stato   possono   avvalersi   della   societa'   consortile
          «Consorzio anagrafi animali»,  d'intesa  con  il  Ministero
          della salute ed il Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali. Quale contributo agli oneri di funzionamento  ed
          ai costi generali  di  struttura  della  predetta  societa'
          consortile, per  lo  svolgimento  della  funzione  di  ente
          strumentale di  assistenza  tecnica,  l'AGEA  assegna  alla
          societa' medesima un contributo a decorrere dall'anno  2006
          di un milione  di  euro.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante riduzione di  un  milione  di  euro,  a  decorrere
          dall'anno 2006, dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al
          decreto  legislativo  27  maggio   1999,   n.   165,   come
          determinata dalla tabella C della legge 23  dicembre  2005,
          n. 266 . 
                4-quater. (abrogato). 
                4-quinquies. (abrogato).".