Art. 7 
 
 
               Sospensione o cancellazione dall'elenco 
 
  1. L'accertamento da parte della Direzione generale della  mancanza
dei requisiti dichiarati, fatte salve le  eventuali  sanzioni  penali
per falsa dichiarazione, o  della  perdita  anche  di  uno  solo  dei
requisiti  prescritti  comporta  la  cancellazione  dell'associazione
dall'elenco. Nel caso di carenze lievi, se  l'associazione  manifesta
in modo concreto l'intendimento di recuperare i requisiti perduti, la
Direzione  generale  adotta  in  alternativa  un   provvedimento   di
sospensione dell'iscrizione e lo revoca  non  appena  tali  requisiti
sono recuperati. Se la sospensione non  e'  revocata  entro  un  anno
dalla sua adozione  la  Direzione  generale  provvede  comunque  alla
cancellazione dell'associazione dall'elenco.  Per  carenza  lieve  si
intende le carenza temporanea e parziale  di  un  singolo  requisito,
quale,  la  temporanea  perdita  di  iscritti  in  misura   tale   da
determinare una carenza non superiore al 5% rispetto al numero minimo
prescritto, ovvero casi isolati, non rilevanti  e  non  reiterati  di
connessioni di interesse con imprese,  ovvero  inadempienze  parziali
nella tenuta dell'elenco  degli  iscritti,  ovvero  limitati  ritardi
nella  sostituzione  del  legale  rappresentante  che  ha  perduto  i
requisiti, ovvero interruzioni o  riduzioni  dell'attivita'  tali  da
farne venir meno temporaneamente la continuita'. 
  2.  La  sospensione  o   la   cancellazione   dall'elenco,   previa
comunicazione di avvio del relativo  procedimento  ai  fini  del  suo
svolgimento in contraddittorio  con  l'associazione  interessata,  e'
adottata con decreto  ministeriale  e  comunicata  alla  associazione
stessa. 
  3. Il provvedimento di sospensione o cancellazione  dall'elenco  e'
pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero.