Art. 7 Sospensione o cancellazione dall'elenco 1. L'accertamento da parte della Direzione generale della mancanza dei requisiti dichiarati, fatte salve le eventuali sanzioni penali per falsa dichiarazione, o della perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la cancellazione dell'associazione dall'elenco. Nel caso di carenze lievi, se l'associazione manifesta in modo concreto l'intendimento di recuperare i requisiti perduti, la Direzione generale adotta in alternativa un provvedimento di sospensione dell'iscrizione e lo revoca non appena tali requisiti sono recuperati. Se la sospensione non e' revocata entro un anno dalla sua adozione la Direzione generale provvede comunque alla cancellazione dell'associazione dall'elenco. Per carenza lieve si intende le carenza temporanea e parziale di un singolo requisito, quale, la temporanea perdita di iscritti in misura tale da determinare una carenza non superiore al 5% rispetto al numero minimo prescritto, ovvero casi isolati, non rilevanti e non reiterati di connessioni di interesse con imprese, ovvero inadempienze parziali nella tenuta dell'elenco degli iscritti, ovvero limitati ritardi nella sostituzione del legale rappresentante che ha perduto i requisiti, ovvero interruzioni o riduzioni dell'attivita' tali da farne venir meno temporaneamente la continuita'. 2. La sospensione o la cancellazione dall'elenco, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento ai fini del suo svolgimento in contraddittorio con l'associazione interessata, e' adottata con decreto ministeriale e comunicata alla associazione stessa. 3. Il provvedimento di sospensione o cancellazione dall'elenco e' pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero.