Art. 7 
 
 
         Risoluzione consensuale del contratto di revisione 
 
  1. Il revisore legale o  la  societa'  di  revisione  legale  e  la
societa'   assoggettata   a   revisione    possono    consensualmente
determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purche' sia
garantita la continuita' dell'attivita' di revisione legale. 
  2. L'assemblea, acquisite le osservazioni  formulate  dal  revisore
legale o dalla societa' di revisione legale  e  sentito  l'organo  di
controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la  risoluzione
consensuale del contratto di revisione  e  provvede  a  conferire  un
nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra societa'  di
revisione. 
  3. In ogni caso, le  funzioni  di  revisione  legale  continuano  a
essere esercitate dal  medesimo  revisore  legale  o  dalla  medesima
societa' di revisione  legale  fino  a  quando  la  deliberazione  di
conferimento del nuovo incarico non e' divenuta efficace e, comunque,
non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.