Art. 7 Risoluzione consensuale del contratto di revisione 1. Il revisore legale o la societa' di revisione legale e la societa' assoggettata a revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purche' sia garantita la continuita' dell'attivita' di revisione legale. 2. L'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra societa' di revisione. 3. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima societa' di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non e' divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.