Art. 7 
 
             Autorizzazioni alle trattative contrattuali 
 
  1.  Ogni  comunicazione  di  inizio  di   trattative   contrattuali
riguardante le operazioni  di  cui  all'articolo  9  della  legge  e'
presentata  dall'operatore  contemporaneamente  ai  Ministeri   degli
affari esteri e della difesa, con le modalita' indicate nei  seguenti
commi e secondo le  direttive  del  Ministero  degli  affari  esteri,
emanate di concerto con il Ministero della difesa. 
  2. Quando la legge attribuisce al Ministero degli affari esteri, ai
sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3,  della  legge,  la  competenza  a
vietare, condizionare o limitare la prosecuzione delle trattative, il
Ministero della difesa trasmette al Ministero degli affari esteri  il
proprio  assenso  entro  venticinque  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, l'assenso  s'intende
acquisito. 
  3. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 9,  comma  2,
della legge,  senza  che  il  Ministero  degli  affari  esteri  abbia
rilasciato l'autorizzazione  alle  trattative  o  ne  abbia  vietato,
condizionato o limitato la prosecuzione, le trattative possono essere
proseguite,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma
11-quater,  della  legge,  per  l'acquisizione   del   parere   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per
la  sicurezza,  da  richiedere  con  immediatezza  in   presenza   di
informazioni classificate. 
  4. Quando la legge attribuisce al Ministero della difesa, ai  sensi
dell'articolo 9, commi 4 e 5, della legge, la competenza  a  vietare,
condizionare  o  limitare  la  prosecuzione  delle   trattative,   il
Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero della difesa  il
proprio assenso nel termine di dieci  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, l'assenso  s'intende
acquisito. 
  5. Decorso il termine di cui all'articolo 9, comma 4, della  legge,
senza che il Ministero della difesa si sia pronunciato, le trattative
possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
1, comma 11-quater, della legge. 
  6. Il  Ministero  della  difesa  rilascia  il  nulla  osta  di  cui
all'articolo 9,  comma  5,  della  legge,  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 9, comma 1, della
legge. Decorso inutilmente tale termine, le trattative possono essere
proseguite,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma
11-quater, della legge. 
  7. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati  i  seguenti
dati: 
  a) estremi di iscrizione nel registro; 
  b) denominazione e indirizzo dei partecipanti, a qualunque  titolo,
alle trattative; 
  c) oggetto del contratto che si intende stipulare, con  descrizione
sintetica del tipo dei materiali oggetto  delle  trattative  e  delle
loro caratteristiche, in riferimento alla lista di  cui  all'articolo
18 della legge o eventualmente  all'elenco  di  cui  all'articolo  2,
comma 3, della legge stessa, e alla voce doganale; 
  d) valore stimato o preventivato dell'oggetto della trattativa; 
  e) quantita' stimata o preventivata  dei  materiali,  con  relativa
unita'  di  misura,  e  dei  servizi,  nonche'  loro  classifica   di
segretezza; 
  f) Paesi di destinazione e di utilizzazione finale se  diversi  dal
destinatario in caso di  esportazione,  di  provenienza  in  caso  di
importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito; 
  g)  imprese  di  destinazione  intermedia  e  finale  in  caso   di
esportazione, di provenienza in caso di importazione, di  provenienza
e di destinazione in caso di transito; 
  h) estremi della abilitazione societaria rilasciata  dall'Autorita'
nazionale per la sicurezza e il relativo livello; 
  i) per operazioni di cui all'articolo 9, comma 5,  della  legge,  a
esclusione  della  lettera  e)  del  medesimo  comma,  estremi  della
precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente; 
  l)  estremi  del  bando  della   gara   cui   l'operatore   intende
eventualmente partecipare. 
  8. Tra le operazioni di cui all'articolo 9, comma  5,  lettera  a),
della legge, si intendono incluse  quelle  operazioni  che  prevedono
l'esportazione di attrezzature per la riparazione e  la  manutenzione
da effettuarsi in loco. 
  9. Quando i Ministri degli affari esteri e della  difesa  intendono
avvalersi del comitato ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  6,  della
legge, il relativo parere e' reso entro quindici  giorni  dalla  data
della richiesta. 
  10. Durante il periodo  di  validita'  dell'autorizzazione  di  cui
all'articolo 10 della legge,  l'operatore  comunica,  con  le  stesse
modalita' di cui al comma 1,  ogni  variazione  dei  dati  dichiarati
nella comunicazione di inizio di trattative contrattuali. 
  11. Se le variazioni di dati di cui al comma 10 riguardano elementi
essenziali delle trattative  cui  si  riferiscono,  la  comunicazione
dell'operatore apre un nuovo procedimento. In tal caso, il  Ministero
degli  affari  esteri  e  il  Ministero  della  difesa,  secondo   le
rispettive competenze, ne  informano  l'operatore  interessato  entro
quindici  giorni   dalla   data   di   ricevimento   della   predetta
comunicazione,  dalla   quale   decorrono   i   termini   del   nuovo
procedimento. Se la  variazione  riguarda  dati  non  essenziali,  le
predette amministrazioni, secondo le rispettive  competenze,  possono
darne comunicazione all'operatore prima del suddetto termine. 
  12. Al procedimento per il  rinnovo  delle  autorizzazioni  di  cui
all'articolo 10 della legge, che ha inizio con la domanda  presentata
dall'operatore, si applicano  le  disposizioni  che  disciplinano  il
rilascio dell'autorizzazione stessa. 
  13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
programmi  intergovernativi  sottoposti   alle   procedure   previste
dall'articolo 1, comma 8, lettera a), e comma 9,  lettera  a),  della
legge. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo dell'art. 9, comma 2, della legge n. 185
          del 1990, si veda nelle note all'art. 6. 
              - Il testo dell'art. 9, comma 3, della citata legge  n.
          185 del 1990, e' il seguente: 
              «3. Il Ministro puo'  disporre  altresi'  condizioni  o
          limitazioni  alle  attivita'  medesime,  tenuto  conto  dei
          principi della presente legge  e  degli  indirizzi  di  cui
          all'art. 1, nonche' di motivi d'interesse nazionale.». 
              - Per il testo  dell'art.  1,  comma  11-quater,  della
          citata legge n. 185 del 1990, si veda nelle  note  all'art.
          2. 
              - Per il testo dell'art. 9, comma 4, della citata legge
          n. 185 del 1990, si veda nelle note all'art. 6. 
              - Il testo dell'art. 9, comma 5, della citata legge  n.
          185 del 1990 e' il seguente: 
              «5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della
          difesa importazioni ed esportazioni: 
              a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione
          e  riparazione  di  materiali  gia'  oggetto  di  contratti
          autorizzati, ma nei quali tali  specifiche  previsioni  non
          erano contenute o siano scadute; 
              b) di  materiali  gia'  regolarmente  esportati  e  che
          debbano essere reimportati o  riesportati  temporaneamente,
          anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione; 
              c)  di  materiali  importati,  ed  eventualmente  anche
          esportati, e che debbano essere restituiti  ai  costruttori
          per difetti, inidoneita' e simili; 
              d)   di   attrezzature   da   inviare   in   temporanea
          esportazione o  importazione  per  installazione,  messa  a
          punto, prove e collaudo di materiali gia' autorizzati  alla
          importazione  od  esportazione,  ma  senza  che  gli   atti
          relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni; 
              e) di materiali di  armamento  a  fini  di  esibizioni,
          mostre e dimostrazioni tecniche;  dei  relativi  manuali  e
          descrizioni tecniche e di ogni  altro  ausilio  predisposto
          per la  presentazione  dei  materiali  stessi,  nonche'  di
          campionature per la partecipazione a gare, appalti e  prove
          di valutazione.». 
              - Il testo dell'art. 9, comma 1, della citata legge  n.
          185 del 1990 e' il seguente: 
              «Art. 9 (Disciplina delle trattative  contrattuali).  -
          1. I soggetti iscritti al registro di cui all'art. 3 devono
          comunicare al Ministro degli affari esteri  e  al  Ministro
          della  difesa  l'inizio  di  trattative  contrattuali   per
          l'esportazione,      l'importazione,      il      transito,
          l'intermediazione  di  materiale  d'armamento,  nonche'  le
          operazioni di cui all'art. 2, comma 5.». 
              - Il testo dell'art. 18 della citata legge n.  185  del
          1990, e' il seguente: 
              «Art.  18  (Lista  dei  materiali).  -  1.  Le  imprese
          esportatrici e che effettuano operazioni  di  trasferimento
          intracomunitario  verso  altri  Stati  membri  relative  ai
          materiali di armamento indicati nella presente legge, entro
          centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  sono  tenute   a
          trasmettere alla commissione di  cui  all'art.  4,  con  le
          modalita' previste dal regolamento di attuazione, la  lista
          dei materiali di armamento oggetto  di  esportazione  e  di
          operazioni di trasferimento  intracomunitario  verso  altri
          Stati  membri,  con  l'indicazione,  per  ognuno  di  essi,
          dell'eventuale  classifica  di  segretezza  precedentemente
          apposta dal Ministero della difesa. Allo  stesso  Ministero
          sono  altresi'  comunicati,  con  gli  stessi   criteri   e
          modalita', gli eventuali aggiornamenti della lista.». 
              - Per il testo dell'art. 2, comma 3, della citata legge
          n. 185 del 1990, si veda nelle note all'art. 2. 
              - Il testo dell'art. 9, comma 6, della citata legge  n.
          185 del 1990, e' il seguente: 
              «6. I Ministri degli affari esteri e della  difesa  per
          le attivita' di cui al presente articolo possono  avvalersi
          del Comitato di cui all'art. 7.». 
              - Il testo dell'art. 10 della citata legge n.  185  del
          1990, e' il seguente: 
              «Art. 10 (Effetti  e  durata  dell'autorizzazione  alle
          trattative).  -  1.   L'autorizzazione   ad   iniziare   le
          trattative contrattuali di cui all'art.  9  non  conferisce
          all'impresa  il   diritto   di   ottenere   le   successive
          autorizzazioni di cui all'art. 13 e puo' essere soggetta  a
          limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni  e
          puo' essere  rinnovata  in  relazione  all'andamento  delle
          trattative. 
              2. L'autorizzazione e' soggetta a sospensione o  revoca
          ai sensi del successivo art. 15.». 
              - Per il testo dell'art. 1,  comma  8,  lettera  a),  e
          comma 9, lettera a), della citata legge n. 185 del 1990, si
          veda nelle note all'art. 2.