Art. 7 Autorizzazioni alle trattative contrattuali 1. Ogni comunicazione di inizio di trattative contrattuali riguardante le operazioni di cui all'articolo 9 della legge e' presentata dall'operatore contemporaneamente ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, con le modalita' indicate nei seguenti commi e secondo le direttive del Ministero degli affari esteri, emanate di concerto con il Ministero della difesa. 2. Quando la legge attribuisce al Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge, la competenza a vietare, condizionare o limitare la prosecuzione delle trattative, il Ministero della difesa trasmette al Ministero degli affari esteri il proprio assenso entro venticinque giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, l'assenso s'intende acquisito. 3. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 9, comma 2, della legge, senza che il Ministero degli affari esteri abbia rilasciato l'autorizzazione alle trattative o ne abbia vietato, condizionato o limitato la prosecuzione, le trattative possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11-quater, della legge, per l'acquisizione del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, da richiedere con immediatezza in presenza di informazioni classificate. 4. Quando la legge attribuisce al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 9, commi 4 e 5, della legge, la competenza a vietare, condizionare o limitare la prosecuzione delle trattative, il Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero della difesa il proprio assenso nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, l'assenso s'intende acquisito. 5. Decorso il termine di cui all'articolo 9, comma 4, della legge, senza che il Ministero della difesa si sia pronunciato, le trattative possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11-quater, della legge. 6. Il Ministero della difesa rilascia il nulla osta di cui all'articolo 9, comma 5, della legge, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge. Decorso inutilmente tale termine, le trattative possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11-quater, della legge. 7. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati i seguenti dati: a) estremi di iscrizione nel registro; b) denominazione e indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo, alle trattative; c) oggetto del contratto che si intende stipulare, con descrizione sintetica del tipo dei materiali oggetto delle trattative e delle loro caratteristiche, in riferimento alla lista di cui all'articolo 18 della legge o eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge stessa, e alla voce doganale; d) valore stimato o preventivato dell'oggetto della trattativa; e) quantita' stimata o preventivata dei materiali, con relativa unita' di misura, e dei servizi, nonche' loro classifica di segretezza; f) Paesi di destinazione e di utilizzazione finale se diversi dal destinatario in caso di esportazione, di provenienza in caso di importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito; g) imprese di destinazione intermedia e finale in caso di esportazione, di provenienza in caso di importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito; h) estremi della abilitazione societaria rilasciata dall'Autorita' nazionale per la sicurezza e il relativo livello; i) per operazioni di cui all'articolo 9, comma 5, della legge, a esclusione della lettera e) del medesimo comma, estremi della precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente; l) estremi del bando della gara cui l'operatore intende eventualmente partecipare. 8. Tra le operazioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), della legge, si intendono incluse quelle operazioni che prevedono l'esportazione di attrezzature per la riparazione e la manutenzione da effettuarsi in loco. 9. Quando i Ministri degli affari esteri e della difesa intendono avvalersi del comitato ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della legge, il relativo parere e' reso entro quindici giorni dalla data della richiesta. 10. Durante il periodo di validita' dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 della legge, l'operatore comunica, con le stesse modalita' di cui al comma 1, ogni variazione dei dati dichiarati nella comunicazione di inizio di trattative contrattuali. 11. Se le variazioni di dati di cui al comma 10 riguardano elementi essenziali delle trattative cui si riferiscono, la comunicazione dell'operatore apre un nuovo procedimento. In tal caso, il Ministero degli affari esteri e il Ministero della difesa, secondo le rispettive competenze, ne informano l'operatore interessato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, dalla quale decorrono i termini del nuovo procedimento. Se la variazione riguarda dati non essenziali, le predette amministrazioni, secondo le rispettive competenze, possono darne comunicazione all'operatore prima del suddetto termine. 12. Al procedimento per il rinnovo delle autorizzazioni di cui all'articolo 10 della legge, che ha inizio con la domanda presentata dall'operatore, si applicano le disposizioni che disciplinano il rilascio dell'autorizzazione stessa. 13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai programmi intergovernativi sottoposti alle procedure previste dall'articolo 1, comma 8, lettera a), e comma 9, lettera a), della legge.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 9, comma 2, della legge n. 185 del 1990, si veda nelle note all'art. 6. - Il testo dell'art. 9, comma 3, della citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente: «3. Il Ministro puo' disporre altresi' condizioni o limitazioni alle attivita' medesime, tenuto conto dei principi della presente legge e degli indirizzi di cui all'art. 1, nonche' di motivi d'interesse nazionale.». - Per il testo dell'art. 1, comma 11-quater, della citata legge n. 185 del 1990, si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 9, comma 4, della citata legge n. 185 del 1990, si veda nelle note all'art. 6. - Il testo dell'art. 9, comma 5, della citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente: «5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della difesa importazioni ed esportazioni: a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali gia' oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute; b) di materiali gia' regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione; c) di materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneita' e simili; d) di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali gia' autorizzati alla importazione od esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni; e) di materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonche' di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.». - Il testo dell'art. 9, comma 1, della citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente: «Art. 9 (Disciplina delle trattative contrattuali). - 1. I soggetti iscritti al registro di cui all'art. 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione, il transito, l'intermediazione di materiale d'armamento, nonche' le operazioni di cui all'art. 2, comma 5.». - Il testo dell'art. 18 della citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente: «Art. 18 (Lista dei materiali). - 1. Le imprese esportatrici e che effettuano operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri relative ai materiali di armamento indicati nella presente legge, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 3, sono tenute a trasmettere alla commissione di cui all'art. 4, con le modalita' previste dal regolamento di attuazione, la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione e di operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri, con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresi' comunicati, con gli stessi criteri e modalita', gli eventuali aggiornamenti della lista.». - Per il testo dell'art. 2, comma 3, della citata legge n. 185 del 1990, si veda nelle note all'art. 2. - Il testo dell'art. 9, comma 6, della citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente: «6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attivita' di cui al presente articolo possono avvalersi del Comitato di cui all'art. 7.». - Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente: «Art. 10 (Effetti e durata dell'autorizzazione alle trattative). - 1. L'autorizzazione ad iniziare le trattative contrattuali di cui all'art. 9 non conferisce all'impresa il diritto di ottenere le successive autorizzazioni di cui all'art. 13 e puo' essere soggetta a limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e puo' essere rinnovata in relazione all'andamento delle trattative. 2. L'autorizzazione e' soggetta a sospensione o revoca ai sensi del successivo art. 15.». - Per il testo dell'art. 1, comma 8, lettera a), e comma 9, lettera a), della citata legge n. 185 del 1990, si veda nelle note all'art. 2.