Art. 7 Aggiornamento della carta di circolazione 1. L'installazione di un sistema ruota su di un veicolo comporta, a seguito di visita e prova, l'aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nei casi e con le modalita' stabilite con provvedimento della Direzione generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e di sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non si procede all'aggiornamento della carta di circolazione nel caso in cui l'installazione di un sistema ruota non comporti variazione delle misure degli pneumatici gia' previste in sede di omologazione del veicolo dal costruttore dello stesso. In tal caso, a bordo del veicolo deve essere tenuta la dichiarazione dell'installatore, rilasciata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, unitamente al certificato di conformita', di cui all'articolo 5, comma 3. 3. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, secondo periodo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 180, comma 7, primo periodo, e comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 78 del codice della strada: «Art. 78 (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione) (In vigore dal 1 gennaio 1993). - 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o piu' modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali. 2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonche' i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresi', le modalita' per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. 3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 ad euro 1.596. 4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.». - Si riporta il testo dell'art. 180 del codice della strada: «Art. 180 (Possesso dei documenti di circolazione e di guida) (In vigore dal 2 febbraio 2013). - 1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con se' i seguenti documenti: a) la carta di circolazione, il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto; b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonche' lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 115, comma 2; c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonche' un documento personale di riconoscimento; d) il certificato di assicurazione obbligatoria. 2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con se' la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con se' anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7. 3. Il conducente deve, altresi', avere con se' l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo e' impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82. 4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con se' la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione puo' essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. 5. Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneita', quando prescritti. 6. 7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 ad euro 159. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione e' da euro 24 ad euro 94. 8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 ad euro 1.596. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.».