Art. 7 
 
Inconferibilita' di incarichi a  componenti  di  organo  politico  di
                     livello regionale e locale 
 
  1. A coloro che nei due  anni  precedenti  siano  stati  componenti
della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico,
ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del
consiglio di una provincia o di un comune con  popolazione  superiore
ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma  associativa
tra comuni avente la medesima  popolazione  della  medesima  regione,
oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di
diritto privato in controllo pubblico da parte della  regione  ovvero
da parte di uno degli enti  locali  di  cui  al  presente  comma  non
possono essere conferiti: 
    a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione; 
    b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; 
    c) gli incarichi di amministratore di ente  pubblico  di  livello
regionale; 
    d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato  in
controllo pubblico di livello regionale. 
  2. A coloro che nei due  anni  precedenti  siano  stati  componenti
della giunta o del consiglio della  provincia,  del  comune  o  della
forma associativa tra comuni  che  conferisce  l'incarico,  ovvero  a
coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte  della  giunta  o
del  consiglio  di  una  provincia,  di  un  comune  con  popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma  associativa  tra  comuni
avente   la    medesima    popolazione,    nella    stessa    regione
dell'amministrazione locale  che  conferisce  l'incarico,  nonche'  a
coloro che siano stati presidente o amministratore delegato  di  enti
di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni
e loro forme associative della stessa  regione,  non  possono  essere
conferiti: 
    a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle  amministrazioni
di una provincia, di un comune con popolazione  superiore  ai  15.000
abitanti o di una forma associativa tra  comuni  avente  la  medesima
popolazione; 
    b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime  amministrazioni  di
cui alla lettera a); 
    c) gli incarichi di amministratore di ente  pubblico  di  livello
provinciale o comunale; 
    d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato  in
controllo pubblico da parte  di  una  provincia,  di  un  comune  con
popolazione superiore a 15.000 abitanti o di  una  forma  associativa
tra comuni avente la medesima popolazione. 
  3. Le inconferibilita' di cui al presente articolo non si applicano
ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o  ente  di
diritto privato in controllo pubblico  che,  all'atto  di  assunzione
della carica politica, erano titolari di incarichi.