Art. 7 Tempi e modalita' di attuazione del trasferimento 1. Le operazioni di attuazione del trasferimento degli aeromobili e delle risorse strumentali di cui agli allegati A e C, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, sono completate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. A tale fine e' redatto tra le Amministrazioni di cui all'articolo 1, in contraddittorio con l'esercente, formale verbale contenente la consistenza, a quantita' e valore, e lo stato dei velivoli e dei materiali, previa verifica tecnica da effettuarsi al momento della consegna all'amministrazione subentrante. 2. Qualora le operazioni di cui al comma 1 non siano esaurite entro i trenta giorni antecedenti la data di inizio della campagna antincendio boschivo 2013, esse sono sospese al fine di garantire la piena operativita' della flotta aerea impegnata nelle attivita' di spegnimento degli incendi e sono completate entro i trenta giorni successivi alla data di ultimazione della campagna stessa. In tale ipotesi, l'operativita' degli aeromobili e' comunque regolata dalle disposizioni dell'articolo 8, comma 4. 3. Per il trasferimento delle risorse finanziarie di cui all'allegato B si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 8. 4. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, subentra nella titolarita' dei contratti di cui all'allegato D, con la tempistica di cui ai commi 1 e 2. 5. Fino al completamento delle operazioni di attuazione del trasferimento degli aeromobili e delle risorse di cui al presente articolo, sono previste, sulla base di apposite intese, forme di affiancamento del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile al personale del Dipartimento della protezione civile impegnato nella gestione della flotta aerea. Sulla base di apposite intese, possono essere previste ulteriori forme di collaborazione anche successive al trasferimento.