Art. 7 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione  a
decorrere  dall'anno  scolastico  successivo  alla  data  della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. All'attuazione del presente regolamento si provvede  nei  limiti
delle  risorse  finanziarie,   umane   e   strumentali   previste   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 64  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 5 marzo 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                            Monti,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            Ministri 
 
                            Profumo,    Ministro     dell'istruzione,
                            dell'universita' e della ricerca 
 
                            Grilli, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
                            Patroni Griffi, Ministro per la  pubblica
                            amministrazione e la semplificazione 
 
                            Gnudi, Ministro per gli affari regionali,
                            il turismo e lo sport 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  Salute
e del Min. Lavoro, registro n. 6, foglio n. 1 
 
          Note all'art. 7: 
              Per il testo dell'articolo 64, del citato decreto-legge
          n. 112 del 2008, si vedano le note alle premesse.