Art. 7 
 
 
                Autorizzazioni di carattere generale 
 
  1. E' fatta salva la facolta' del gestore  di  aderire  tramite  il
SUAP, ricorrendone i  presupposti,  all'autorizzazione  di  carattere
generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo
3 aprile 2006,  n.  152.  Il  SUAP  trasmette,  per  via  telematica,
l'adesione all'autorita' competente. 
  2. Per gli stabilimenti in cui  sono  presenti  esclusivamente  gli
impianti e le attivita' di cui alla parte II  dell'allegato  IV  alla
parte quinta del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  nelle
more  dell'adozione  delle  autorizzazioni  di   carattere   generale
previste dall'articolo 272, comma 2, del medesimo decreto legislativo
da parte dell'autorita' di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o),
i gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite il SUAP a
tale autorita' o ad altra autorita' da  questa  delegata  la  propria
adesione alle autorizzazioni generali riportate  nell'Allegato  I  al
presente regolamento, il quale trova applicazione in ciascuna Regione
sino all'adozione della pertinente disciplina regionale. 
  3. Le autorizzazioni  generali  adottate  dalle  autorita'  di  cui
all'articolo 268, comma 1, lettera  o),  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sostituiscono, per  il  territorio  interessato,
quelle riportate nell'Allegato I. Sono  fatte  comunque  salve,  fino
alla scadenza,  le  adesioni  alle  autorizzazioni  generali  di  cui
all'Allegato I. 
 
          Note all'art. 7: 
              Il  testo  dell'articolo   272   del   citato   decreto
          legislativo  n.  152  del  2006  e'  riportato  nelle  note
          all'articolo 3. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  268  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 268. Definizioni. 
              (Omissis). 
              o) autorita' competente:  la  regione  o  la  provincia
          autonoma  o  la  diversa  autorita'  indicata  dalla  legge
          regionale   quale   autorita'   competente   al    rilascio
          dell'autorizzazione alle  emissioni  e  all'adozione  degli
          altri provvedimenti previsti dal presente  titolo;  per  le
          piattaforme  off-shore,  l'autorita'   competente   e'   il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;  per
          gli stabilimenti  sottoposti  ad  autorizzazione  integrata
          ambientale  e  per  gli  adempimenti  a  questa   connessi,
          l'autorita'  competente  e'  quella   che   rilascia   tale
          autorizzazione;».