Art. 7 
 
 
Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto  2005,
                               n. 192 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 8 del  decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 192, e' sostituito dal seguente: 
    «1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle  rispettive
competenze edili, impiantistiche  termotecniche  e  illuminotecniche,
devono inserire i  calcoli  e  le  verifiche  previste  dal  presente
decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza
alle prescrizioni per il contenimento del consumo  di  energia  degli
edifici  e  dei  relativi  impianti  termici,  che  il   proprietario
dell'edificio,  o  chi  ne  ha  titolo,  deve  depositare  presso  le
amministrazioni competenti, in  doppia  copia,  contestualmente  alla
dichiarazione di inizio dei  lavori  complessivi  o  degli  specifici
interventi proposti. Tali adempimenti,  compresa  la  relazione,  non
sono dovuti in caso di mera sostituzione  del  generatore  di  calore
dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia
prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto 22 gennaio
2008 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 61 del  12  marzo  2008.  Gli
schemi e le  modalita'  di  riferimento  per  la  compilazione  della
relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del  Ministro
dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in  funzione  delle
diverse tipologie  di  lavori:  nuove  costruzioni,  ristrutturazioni
importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini  della
piu' estesa applicazione dell'articolo 26, comma  7,  della  legge  9
gennaio 1991, n.  10,  per  gli  enti  soggetti  all'obbligo  di  cui
all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di  progetto
e' integrata attraverso attestazione di verifica  sulla  applicazione
della norma predetta redatta dal Responsabile per la conservazione  e
l'uso razionale dell'energia nominato.». 
  2. Dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
    «1-bis. In relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva
2010/31/UE, in caso di nuova costruzione, nell'ambito della relazione
di cui al comma 1, e' prevista  una  valutazione  della  fattibilita'
tecnica,  ambientale  ed  economica  per  l'inserimento  di   sistemi
alternativi ad alta  efficienza  tra  i  quali,  a  titolo  puramente
esemplificativo,  sistemi  di  fornitura  di   energia   rinnovabile,
cogenerazione,  teleriscaldamento  e  teleraffrescamento,  pompe   di
calore e sistemi di misurazione intelligenti.».