Art. 7 
 
                   (Imprese miste per lo sviluppo) 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n.  49,
e' sostituito dal seguente: 
  "1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 e con  le
stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti
agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale  di
rischio, anche in forma anticipata, per la  costituzione  di  imprese
miste.  Possono  altresi'  essere  concessi  crediti   agevolati   ad
investitori pubblici o privati o  ad  organizzazioni  internazionali,
affinche' finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in  via  di
sviluppo (PVS) o concedano altre forme di  agevolazione  identificate
dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una  quota
del medesimo Fondo puo' essere  destinata  alla  costituzione  di  un
Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di  credito  a
imprese italiane o  per  agevolare  gli  apporti  di  capitale  dalle
imprese italiane nelle imprese miste.".