Art. 7 
 
            (Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92) 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato
in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, il  comma  1-bis  e'  sostituito  dal  seguente:
"1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto: 
  a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato,  di  durata
non superiore a dodici mesi, concluso  fra  un  datore  di  lavoro  o
utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo  di
mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia  nel
caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di  un  contratto
di  somministrazione  a  tempo  determinato  ai  sensi  del  comma  4
dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
  b) in ogni altra ipotesi individuata dai contrati collettivi, anche
aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori  e
dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul  piano
nazionale."; 
  b) all'articolo 4, il comma 2-bis e' abrogato; 
  c) all'articolo 5: 
  1) al comma 2, dopo le parole "se  il  rapporto  di  lavoro",  sono
inserite le seguenti ",instaurato anche  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 1-bis,"; 
  2) il comma 2-bis e' abrogato; 
  3) il comma 3 e' sostituito dal seguente "3. Qualora il  lavoratore
venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo
di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino
a sei mesi,  ovvero  venti  giorni  dalla  data  di  scadenza  di  un
contratto di durata superiore ai sei mesi, il  secondo  contratto  si
considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui  al  presente
comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati
nelle attivita' stagionali di cui al comma 4-ter nonche' in relazione
alle ipotesi individuate dai contratti collettivi,  anche  aziendali,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei  datori
di   lavoro   comparativamente   piu'   rappresentative   sul   piano
nazionale."; 
  d) all'articolo 10: 
  1) al comma 1, dopo la lettera c bis), e' inserita la seguente:  "c
ter) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma  2,  della
legge 23 luglio 1991, n. 223"; 
  2) il comma 6 e' abrogato; 
  3) al comma 7, le parole:  "stipulato  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma  1"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "stipulato  ai   sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis". 
  2.  Al  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   come
modificato in particolare dalla legge 28 giugno  2012,  n.  92,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 34, dopo il  comma  2,  e'  inserito  il  seguente:
"2-bis. In  ogni  caso,  il  contratto  di  lavoro  intermittente  e'
ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente  non
superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di
tre anni solari. In caso  di  superamento  del  predetto  periodo  il
relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno
e indeterminato."; 
  b) all'articolo 35, comma 3-bis, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: "La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione
qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo  precedentemente
assolti, si evidenzi la volonta' di non occultare la  prestazione  di
lavoro."; 
  c) all'articolo 61, comma 1, le parole:  "esecutivi  o  ripetitivi"
sono sostituite dalle seguenti: "esecutivi e ripetitivi"; 
  d) all'articolo 62 sono eliminate le seguenti parole:  ",  ai  fini
della prova"; 
  e) all'articolo 70, comma 1, sono eliminate le seguenti parole: "di
natura meramente occasionale"; 
  f) all'articolo 72, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:  "In
considerazione delle particolari e oggettive  condizioni  sociali  di
specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilita',
di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di  ammortizzatori
sociali  per  i  quali  e'  prevista  una  contribuzione  figurativa,
utilizzati  nell'ambito  di  progetti  promossi  da   amministrazioni
pubbliche, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  con
proprio decreto, puo' stabilire specifiche  condizioni,  modalita'  e
importi dei buoni orari"; 
  3.  Ai  fini  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),   si   computano
esclusivamente   le   giornate   di   effettivo    lavoro    prestate
successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione. 
  4. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604  e
successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "6. La procedura
di cui al  presente  articolo  non  trova  applicazione  in  caso  di
licenziamento  per  superamento  del  periodo  di  comporto  di   cui
all'articolo 2110 del codice civile, nonche' per i licenziamenti e le
interruzioni del rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato  di  cui
all'articolo 2, comma 34, della legge  28  giugno  2012,  n.  92.  La
stessa procedura, durante la quale le parti,  con  la  partecipazione
attiva della commissione di cui al comma 3,  procedono  ad  esaminare
anche soluzioni alternative  al  recesso,  si  conclude  entro  venti
giorni dal momento in cui la Direzione  territoriale  del  lavoro  ha
trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta  salva  l'ipotesi  in
cui le parti, di  comune  avviso,  non  ritengano  di  proseguire  la
discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se  fallisce
il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di  cui
al comma 3, il datore di lavoro puo' comunicare il  licenziamento  al
lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe  le  parti  al
tentativo  di  conciliazione  e'  valutata  dal  giudice   ai   sensi
dell'articolo 116 del codice di procedura civile.". 
  5. Alla legge 28 giugno 2012, n.  92  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 1: 
  1) al comma 3,  al  secondo  periodo,  in  fine,  dopo  la  parola:
"trattamento" sono  aggiunte  le  seguenti:  "nonche'  sugli  effetti
determinati dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali"; 
  2) al comma 22, il periodo: "decorsi  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge" e' sostituito  dal  seguente:
"al 1° gennaio 2014"; 
  b) all'articolo 2, dopo il  comma  10,  e'  inserito  il  seguente:
"10-bis. Al datore di lavoro che,  senza  esservi  tenuto,  assuma  a
tempo   pieno    e    indeterminato    lavoratori    che    fruiscono
dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1  e'
concesso,  per  ogni  mensilita'  di  retribuzione   corrisposta   al
lavoratore,  un  contributo  mensile  pari  al  cinquanta  per  cento
dell'indennita' mensile residua  che  sarebbe  stata  corrisposta  al
lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma
e'  escluso  con  riferimento  a  quei  lavoratori  che  siano  stati
licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso
o diverso settore di attivita' che,  al  momento  del  licenziamento,
presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti  con  quelli
dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in  rapporto
di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto  la
propria responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento,  che
non ricorrono le menzionate condizioni ostative". 
  c) all'articolo 3: 
  1) al comma 4, le parole: "entro dodici mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 ottobre 2013"; 
  2) al medesimo comma 4 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
"Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, al fine
di assicurare adeguate forme di sostegno  ai  lavoratori  interessati
dalla presente disposizione, a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014  si
provvede mediante la attivazione del fondo di solidarieta'  residuale
di cui ai commi 19 e seguenti."; 
  3) al comma 14, al primo periodo, le parole: "nel  termine  di  sei
mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2013,"; 
  4) al  comma  19,  le  parole:  "entro  il  31  marzo  2013,"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2013,"; 
  5) ai commi 42, 44 e 45, le parole "entro il 30 giugno  2013"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2013". 
  d) all'articolo 4: 
  1)  dopo  il  comma  23,  e'  inserito  il  seguente:  "23-bis.  Le
disposizioni di cui ai commi da 16  a  23  trovano  applicazione,  in
quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori  impegnati
con contratti di collaborazione coordinata e  continuativa,  anche  a
progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre  2003,  n.  276  e  con  contratti   di   associazione   in
partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo  comma,  del  codice
civile"; 
  2) il numero 1) della lettera c) del comma 33 e' abrogato. 
  6. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42,
della legge 28  giugno  2012,  n.  92,  della  disciplina  dei  fondi
istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6,  comma
2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e'  prorogato  al
31 dicembre 2013. 
  7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,  all'articolo  4,
dopo l'alinea, e' inserita la  seguente  lettera:  "a)  conservazione
dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento  di  attivita'
lavorativa tale da assicurare un reddito  annuale  non  superiore  al
reddito minimo personale  escluso  da  imposizione.  Tale  soglia  di
reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi  2  e
3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.".