(Convenzione-Articolo 7)
                             Articolo 7 
 
                         UTILI DELLE IMPRESE 
 
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato  contraente  sono  imponibili
soltanto in detto Stato, a meno  che  l'impresa  non  svolga  la  sua
attivita' nell'altro  Stato  contraente  per  mezzo  di  una  stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal  modo  la  sua
attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma
soltanto nella misura in  cui  detti  utili  sono  attribuibili  alla
stabile organizzazione. 
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa  di
uno  Stato  contraente  svolge  la  sua  attivita'  nell'altro  Stato
contraente per mezzo di una stabile organizzazione  ivi  situata,  in
ciascuno  Stato  contraente  vanno   attribuiti   a   detta   stabile
organizzazione gli utili che  si  ritiene  sarebbero  stati  da  essa
conseguiti se si fosse trattato di  un'impresa  distinta  e  separata
svolgente attivita' identiche o analoghe in  condizioni  identiche  o
analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce
una stabile organizzazione. 
3. Nella determinazione degli utili  di  una  stabile  organizzazione
sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti
dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e
le spese generali di amministrazione,  sia  nello  Stato  in  cui  e'
situata la stabile organizzazione, sia altrove. 
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di  determinare
gli utili da attribuire ad una  stabile  organizzazione  in  base  al
riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti  di
essa, la disposizione del paragrafo 2 non  impedisce  a  detto  Stato
contraente  di  determinare   gli   utili   imponibili   secondo   la
ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto  adottato  dovra'
essere tale che  il  risultato  ottenuto  sia  conforme  ai  principi
contenuti nel presente articolo. 
5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile  organizzazione
per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa. 
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli  utili  da  attribuire  alla
stabile organizzazione sono determinati  annualmente  con  lo  stesso
metodo, a meno che non  esistano  validi  e  sufficienti  motivi  per
procedere diversamente. 
7. Quando gli  utili  comprendono  elementi  di  reddito  considerati
separatamente  in  altri  articoli  della  presente  Convenzione,  le
disposizioni di tali articoli non vengono modificate  da  quelle  del
presente articolo.