Art. 7 
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della   direttiva
  2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13  dicembre
  2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
  apolidi,   della   qualifica   di   beneficiario   di    protezione
  internazionale, su uno status uniforme per i  rifugiati  o  per  le
  persone aventi titolo a beneficiare della  protezione  sussidiaria,
  nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  dicembre
2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi  terzi  o
apolidi,   della   qualifica   di    beneficiario    di    protezione
internazionale, su uno status uniforme  per  i  rifugiati  o  per  le
persone aventi titolo a  beneficiare  della  protezione  sussidiaria,
nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta,  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici: 
  a) mantenere in tutti i casi il livello degli standard di  garanzia
previsti dalla normativa in vigore; 
  b) in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 1 della direttiva
2011/95/UE, uniformare gli  status  giuridici  del  rifugiato  e  del
beneficiario di protezione sussidiaria con particolare riferimento ai
presupposti per ottenere il ricongiungimento familiare; 
  c) disciplinare gli istituti del diniego, dell'esclusione  e  della
revoca, in conformita' con il dettato della Convenzione relativa allo
statuto dei rifugiati, di cui alla legge  24  luglio  1954,  n.  722,
anche con riferimento ai beneficiari di protezione sussidiaria; 
  d) introdurre uno strumento di  programmazione  delle  attivita'  e
delle misure a favore dell'integrazione dei beneficiari di protezione
internazionale. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il regolamento CE) n. 2173/2005 e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 dicembre 2005, n. L 347. 
              - Il regolamento  (CE)  995/2010  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 12 novembre 2010, n. L 295. 
              - Per i riferimenti normativi dell'art. 32 della  legge
          24 dicembre 2012, n. 234 si veda nelle note all'art. 1. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195
          (Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del
          pubblico all'informazione ambientale) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.