Art. 7 
 
Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai  posti  di  lavoro
  presso le pubbliche amministrazioni. Casi EU Pilot  1769/11/JUST  e
  2368/11/HOME. 
 
  1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite  le
seguenti: «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del  diritto  di
soggiorno permanente»; 
    b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano  ai
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo  periodo  o  che  siano  titolari  dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 
    3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
1976, n. 752, in materia di conoscenza della  lingua  italiana  e  di
quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella  provincia
autonoma di Bolzano». 
  2. All'articolo 25, comma 2, del decreto  legislativo  19  novembre
2007, n. 251, dopo la parola: «rifugiato» sono inserite le  seguenti:
«e dello status di protezione sussidiaria». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'art.  38  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165 (Modifiche alla disciplina in materia di
          accesso  ai   posti   di   lavoro   presso   le   pubbliche
          amministrazioni.   Casi    Eu    Pilot    1769/11/JUST    e
          2368/11/HOME);  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   16
          dicembre 2011,  n.  292;  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
              "Art. 38 (Accesso  dei  cittadini  degli  Stati  membri
          della Unione europea (Art. 37 d.lgs n. 29  del  1993,  come
          modificato dall'art. 24 del d.lgs n. 80 del 1998). 
              In vigore dal 7 aprile 2012. 
              1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e
          i loro familiari non aventi la cittadinanza  di  uno  Stato
          membro che siano titolari del diritto di  soggiorno  o  del
          diritto di soggiorno permanente possono accedere  ai  posti
          di lavoro  presso  le  amministrazioni  pubbliche  che  non
          implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri,
          ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  sono
          individuati i posti e le funzioni  per  i  quali  non  puo'
          prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza  italiana,
          nonche'  i   requisiti   indispensabili   all'accesso   dei
          cittadini di cui al comma 1. 
              3. Nei casi in cui non sia intervenuta  una  disciplina
          adottata al livello dell'Unione europea,  all'equiparazione
          dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,    sentito    il    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. Secondo  le  disposizioni
          del primo periodo e' altresi' stabilita l'equivalenza tra i
          titoli  accademici  e  di  servizio   rilevanti   ai   fini
          dell'ammissione al concorso e della nomina. 
              3-bis. Le disposizioni di cui ai commi  1,  2  e  3  si
          applicano ai cittadini di paesi terzi  che  siano  titolari
          del permesso di soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo
          periodo o che siano  titolari  dello  status  di  rifugiato
          ovvero dello status di protezione sussidiaria. 
              3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le  disposizioni
          di  cui  all'art.  1  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica26 luglio 1976, n. 752, in materia di  conoscenza
          della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni
          al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.". 
              - Il testo dell'art. 25,  del  decreto  legislativo  19
          novembre  2007,  n.   251   (Attuazione   della   direttiva
          2004/83/CE  recante  norme  minime   sull'attribuzione,   a
          cittadini di Paesi terzi o  apolidi,  della  qualifica  del
          rifugiato o di persona altrimenti bisognosa  di  protezione
          internazionale, nonche' norme minime  sul  contenuto  della
          protezione riconosciuta.); come modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
              "Art. 25 (Accesso all'occupazione).  -  1.  I  titolari
          dello status di rifugiato  e  dello  status  di  protezione
          sussidiaria  hanno   diritto   di   godere   del   medesimo
          trattamento previsto per il cittadino italiano  in  materia
          di lavoro subordinato, lavoro  autonomo,  per  l'iscrizione
          agli albi professionali, per la formazione professionale  e
          per il tirocinio sul luogo di lavoro. 
              2. E' consentito al titolare dello status di  rifugiato
          e dello  status  di  protezione  sussidiaria  l'accesso  al
          pubblico  impiego,  con  le  modalita'  e  le   limitazioni
          previste per i cittadini dell'Unione europea.".