Art. 7 Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonche' in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio 1. All'articolo 8, comma 1-quinquies, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016.". 2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 3-bis), dopo le parole "articolo 624-bis" sono aggiunte le seguenti: "o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa"; b) dopo il numero 3-quater), sono aggiunti i seguenti: "3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne; 3-sexies) se il fatto e' commesso in presenza di un minore.". 3. All'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la parola "interamente" e' sostituita dalla seguente: "anche". 4. All'articolo 682 del codice penale, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso e' vietato per ragioni di sicurezza pubblica.".