Art. 7 
 
 (Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica) 
 
  1. Al  fine  di  evitare  i  fenomeni  di  dispersione  scolastica,
particolarmente  nelle   aree   a   maggior   rischio   di   evasione
dell'obbligo,  nell'anno  scolastico  2013-2014  e'  avviato  in  via
sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla  tra
l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario  scolastico  per
gruppi di studenti, con particolare riferimento alla scuola primaria. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
vengono indicati  gli  obiettivi,  compreso  il  rafforzamento  delle
competenze di base, i metodi  didattici,  che  contemplano  soluzioni
innovative e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti
al rischio di abbandono scolastico, nonche' i  criteri  di  selezione
delle scuole in cui realizzare il Programma di cui al comma 1. Con il
medesimo decreto sono definite altresi' le modalita' di  assegnazione
delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi  di
associazioni e fondazioni private senza scopo di  lucro  tra  le  cui
finalita' statutarie rientrino l'aiuto  allo  studio,  l'aggregazione
giovanile e il recupero da situazioni di disagio, all'uopo  abilitate
dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
nonche' le modalita' di monitoraggio sull'attuazione e sui  risultati
del Programma. 
  3. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1  e  per  quelle  di  cui
all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e'
autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno 2013  e  di  euro
11,4 milioni per l'anno 2014, oltre alle risorse previste nell'ambito
di finanziamenti di programmi europei e internazionali per  finalita'
coerenti.