Articolo 7 Norme integrative per la Zona D2 1. E' consentito: a) realizzare nuove strutture edilizie per attivita' ed uso finalizzati alla conduzione dei fondi e per attivita' agricole complementari (agriturismo, vendita di prodotti agricoli anche trasformati, ecc.); nonche', servizi di permanenza temporanea correlati al "bene mare" come scuole di vela, strutture per la balneazione, scuole sub ecc.; fatto salvo quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali e dalle norme tecniche di attuazione dei PRG vigenti se piu' restrittive, previo parere vincolante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, gli interventi devono seguire le indicazioni tecniche previste dal presente regolamento. Le istanze sono presentate al soggetto gestore per il rilascio del nulla osta di cui al successivo articolo 38; b) sugli edifici esistenti, intendendosi per tali provvisti di regolare titolo edilizio, e su quelli storici, effettuare interventi di cui all'articolo 10 comma 1 lettera a), b), c), senza possibilita' di incremento del numero di unita' immobiliari e senza possibilita' di cambio di destinazione d'uso eccetto quella da agricola a residenziale e viceversa, nonche' quelle finalizzate all'espletamento delle attivita' di cui alla precedente lettera a). Fatto salvo quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali e dalle norme tecniche di attuazione dei PRG vigenti se piu' restrittive, previo parere vincolante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, gli interventi devono seguire le indicazioni tecniche previste dal presente regolamento. Le istanze sono presentate dal soggetto gestore per il rilascio del nulla osta di cui al successivo articolo 38; c) attribuire le seguenti destinazioni d'uso, fatto salvo quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti e dalle Norme Tecniche di Attuazione dei PRG vigenti se piu' restrittive: - residenza rurale, ovvero strutture di servizio all'agricoltura e quelle attivita' integrative previste e regolamentate dalle normative vigenti; - residenza temporanea oppure di rotazione in funzione delle finalita' di fruizione turistico-naturalistiche; - vendita di prodotti agricoli coltivati in zona; - il cambio di destinazione d'uso fra quelle consentite di cui alla presente lettera; - scuole di vela, strutture per la balneazione, scuole sub, servizi di permanenza temporanea in funzione delle finalita' di fruizione delle attivita' correlate al "bene mare"; d) sistemare le aree scoperte di pertinenza delle costruzioni preesistenti provviste di regolare titolo Edilizio, ivi comprese le sistemazioni funzionali alla balneazione e fruizione delle attivita' di cui alla lettera a) e tra queste sistemazioni di aree di manovra e sosta temporanea, coperture amovibili per il ricovero delle attrezzature correlate alle attivita' (imbarcazioni, ecc.), unita' amovibili sperimentali architettonicamente sostenibili ed ecocompatibili. La realizzazione di delimitazioni dei confini di proprieta', deve essere realizzata con materiali e tecnologie tipici del luoghi. Fatto salvo quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali e dalle norme tecniche di attuazione dei PRG vigenti se piu' restrittive, previo parere vincolante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, gli interventi devono seguire le indicazioni tecniche previste dal presente regolamento. Le istanze sono presentate dal soggetto gestore per il rilascio del nulla osta di cui al successivo articolo 38; e) realizzare opere di urbanizzazione a rete (es. pubblica illuminazione, rete di distribuzione di energia elettrica, rete di distribuzione di acqua potabile, rete telefonica, ecc.) con tracciato interrato. I relativi impianti tecnologici di servizio (es. cabine Enel, telefoniche, ecc.) devono essere adeguatamente inseriti nel contesto o interrati. Gli elementi verticali di sostegno dei corpi illuminanti devono essere localizzati esclusivamente lungo i percorsi stradali interessati da residenze; f) realizzare interventi finalizzati alla gestione della Riserva naturale (capanni di osservazione, punti ristoro, parcheggi ecc.) e ottenere il cambio di destinazione d'uso per il conseguimento delle suddette finalita' e nel rispetto delle norme previste dal piano di gestione. La realizzazione e conduzione di tali attivita' sono attuate da parte del soggetto gestore anche con eventuali altri soggetti privati e pubblici; g) realizzare interventi di miglioramento fondiario (nel rispetto dei segni antropici caratterizzanti il paesaggio rurale locale) a servizio dell'attivita' agricola quali: - magazzini, depositi attrezzi, ecc., utilizzando il patrimonio edilizio esistente; - miglioramento della fertilita' dei suoli attraverso la modificazione del franco di coltivazione con spietramenti, scassi, nuove condotte idriche e impianti irrigui, cisterne, strade poderali ecc.; Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti e dalle Norme Tecniche di Attuazione dei PRG vigenti se piu' restrittive, gli interventi devono seguire le indicazioni tecniche previste dal presente regolamento; le istanze sono presentate al soggetto gestore per il rilascio del nulla osta di cui al successivo articolo 38; h) svolgere attivita' zootecniche a carattere estensivo di animali da bassa corte, non condotte su scala industriale (allevamenti senza terra). Se l'attivita' ne' a scopo di reddito, fatte salve le autorizzazioni comunali, gli interventi devono seguire le indicazioni tecniche previste dal presente regolamento; le istanze sono presentate al soggetto gestore per il rilascio del nulla osta di cui al successivo articolo 38; i) produrre emissioni sonore di dissuasione per la fauna selvatica che provochi danni alle coltivazioni, previa autorizzazione del soggetto gestore. j) bruciare le stoppie e i residui vegetali provenienti da potature e da scarti di lavorazione, secondo la normativa vigente, previa comunicazione al soggetto gestore a firma di tecnico abilitato; 2. Non e' consentito: a) bruciare qualsiasi rifiuto derivante dall'attivita' agricola (film in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette, contenitori di polistirolo per piantine, ecc.), per gli stessi, rientranti nella categoria dei rifiuti speciali-non pericolosi, valgono tassativamente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti; b) Installare ripetitori telefonici e ponti radio, pale eoliche, impianti fotovoltaici con esclusione di quelli strettamente necessari all'utilizzo domestico delle residenze e dei servizi.