(Regolamento-art. 7)
                             Articolo 7 
 
                  Norme integrative per la Zona D2 
 
  1. E' consentito: 
  a)  realizzare  nuove  strutture  edilizie  per  attivita'  ed  uso
finalizzati alla  conduzione  dei  fondi  e  per  attivita'  agricole
complementari  (agriturismo,  vendita  di  prodotti  agricoli   anche
trasformati,  ecc.);  nonche',  servizi  di   permanenza   temporanea
correlati al "bene mare"  come  scuole  di  vela,  strutture  per  la
balneazione, scuole sub ecc.; fatto salvo quanto previsto dai vigenti
regolamenti comunali e dalle norme tecniche  di  attuazione  dei  PRG
vigenti   se   piu'    restrittive,    previo    parere    vincolante
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, gli interventi  devono
seguire le indicazioni tecniche previste dal presente regolamento. Le
istanze sono presentate al soggetto gestore per il rilascio del nulla
osta di cui al successivo articolo 38; 
  b) sugli edifici esistenti,  intendendosi  per  tali  provvisti  di
regolare titolo edilizio, e su quelli storici, effettuare  interventi
di cui all'articolo 10 comma 1 lettera a), b), c), senza possibilita'
di incremento del numero di unita' immobiliari e  senza  possibilita'
di  cambio  di  destinazione  d'uso  eccetto  quella  da  agricola  a
residenziale e viceversa, nonche' quelle finalizzate all'espletamento
delle attivita' di cui alla precedente lettera a). Fatto salvo quanto
previsto dai vigenti regolamenti comunali e dalle norme  tecniche  di
attuazione  dei  PRG  vigenti  se  piu'  restrittive,  previo  parere
vincolante   dell'Ispettorato   provinciale   dell'agricoltura,   gli
interventi  devono  seguire  le  indicazioni  tecniche  previste  dal
presente regolamento. Le istanze sono presentate dal soggetto gestore
per il rilascio del nulla osta di cui al successivo articolo 38; 
  c) attribuire le seguenti destinazioni d'uso,  fatto  salvo  quanto
previsto dai regolamenti comunali vigenti e dalle Norme  Tecniche  di
Attuazione dei PRG vigenti se piu' restrittive: 
  - residenza rurale, ovvero strutture di servizio all'agricoltura  e
quelle attivita' integrative previste e regolamentate dalle normative
vigenti; 
  - residenza  temporanea  oppure  di  rotazione  in  funzione  delle
finalita' di fruizione turistico-naturalistiche; 
  - vendita di prodotti agricoli coltivati in zona; 
  - il cambio di destinazione d'uso fra quelle consentite di cui alla
presente lettera; 
  - scuole di vela, strutture per la balneazione, scuole sub, servizi
di permanenza temporanea in funzione  delle  finalita'  di  fruizione
delle attivita' correlate al "bene mare"; 
  d) sistemare le  aree  scoperte  di  pertinenza  delle  costruzioni
preesistenti provviste di regolare titolo Edilizio, ivi  comprese  le
sistemazioni funzionali alla balneazione e fruizione delle  attivita'
di cui alla lettera a) e tra queste sistemazioni di aree di manovra e
sosta  temporanea,  coperture  amovibili  per   il   ricovero   delle
attrezzature correlate alle attivita'  (imbarcazioni,  ecc.),  unita'
amovibili    sperimentali    architettonicamente    sostenibili    ed
ecocompatibili. La realizzazione  di  delimitazioni  dei  confini  di
proprieta', deve essere realizzata con materiali e tecnologie  tipici
del luoghi. Fatto  salvo  quanto  previsto  dai  vigenti  regolamenti
comunali e dalle norme tecniche di attuazione dei PRG vigenti se piu'
restrittive, previo parere  vincolante  dell'Ispettorato  provinciale
dell'agricoltura,  gli  interventi  devono  seguire  le   indicazioni
tecniche  previste  dal  presente  regolamento.   Le   istanze   sono
presentate dal soggetto gestore per il rilascio del nulla osta di cui
al successivo articolo 38; 
  e)  realizzare  opere  di  urbanizzazione  a  rete  (es.   pubblica
illuminazione, rete di distribuzione di energia  elettrica,  rete  di
distribuzione di acqua potabile, rete telefonica, ecc.) con tracciato
interrato. I relativi impianti tecnologici di  servizio  (es.  cabine
Enel, telefoniche, ecc.) devono  essere  adeguatamente  inseriti  nel
contesto o interrati. Gli elementi verticali di  sostegno  dei  corpi
illuminanti devono essere localizzati esclusivamente lungo i percorsi
stradali interessati da residenze; 
  f) realizzare interventi finalizzati alla  gestione  della  Riserva
naturale (capanni di osservazione, punti ristoro, parcheggi  ecc.)  e
ottenere il cambio di destinazione d'uso per il  conseguimento  delle
suddette finalita' e nel rispetto delle norme previste dal  piano  di
gestione. La  realizzazione  e  conduzione  di  tali  attivita'  sono
attuate da parte del  soggetto  gestore  anche  con  eventuali  altri
soggetti privati e pubblici; 
  g) realizzare interventi di miglioramento fondiario  (nel  rispetto
dei segni antropici caratterizzanti il  paesaggio  rurale  locale)  a
servizio dell'attivita' agricola quali: 
  - magazzini, depositi attrezzi,  ecc.,  utilizzando  il  patrimonio
edilizio esistente; 
  -  miglioramento  della  fertilita'   dei   suoli   attraverso   la
modificazione del franco di coltivazione  con  spietramenti,  scassi,
nuove condotte idriche e impianti irrigui, cisterne, strade  poderali
ecc.; 
  Fatto salvo quanto previsto  dai  regolamenti  comunali  vigenti  e
dalle  Norme  Tecniche  di  Attuazione  dei  PRG  vigenti   se   piu'
restrittive, gli interventi devono seguire  le  indicazioni  tecniche
previste dal presente regolamento;  le  istanze  sono  presentate  al
soggetto gestore per il rilascio del nulla osta di cui al  successivo
articolo 38; 
  h) svolgere attivita' zootecniche a carattere estensivo di  animali
da bassa corte, non condotte su scala industriale (allevamenti  senza
terra). Se l'attivita'  ne'  a  scopo  di  reddito,  fatte  salve  le
autorizzazioni comunali, gli interventi devono seguire le indicazioni
tecniche  previste  dal  presente  regolamento;   le   istanze   sono
presentate al soggetto gestore per il rilascio del nulla osta di  cui
al successivo articolo 38; 
  i) produrre emissioni sonore di dissuasione per la fauna  selvatica
che provochi  danni  alle  coltivazioni,  previa  autorizzazione  del
soggetto gestore. 
  j) bruciare le stoppie e i residui vegetali provenienti da potature
e da scarti di lavorazione,  secondo  la  normativa  vigente,  previa
comunicazione al soggetto gestore a firma di tecnico abilitato; 
  2. Non e' consentito: 
  a) bruciare qualsiasi  rifiuto  derivante  dall'attivita'  agricola
(film in plastica, tubi di irrigazione, contenitori  di  fitofarmaci,
cassette, contenitori di polistirolo per  piantine,  ecc.),  per  gli
stessi,  rientranti  nella   categoria   dei   rifiuti   speciali-non
pericolosi, valgono tassativamente le norme in materia di smaltimento
dei rifiuti; 
  b) Installare ripetitori telefonici e ponti  radio,  pale  eoliche,
impianti fotovoltaici con esclusione di quelli strettamente necessari
all'utilizzo domestico delle residenze e dei servizi.