Art. 7 
 
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private  della
                         liberta' personale 
 
  1. E' istituito, presso il Ministero della  giustizia,  il  Garante
nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta'
personale, di seguito denominato «Garante nazionale». 
  2. Il Garante nazionale e' costituito  in  collegio,  composto  dal
presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni
non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non  dipendenti  delle
pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza  e  competenza
nelle discipline afferenti  la  tutela  dei  diritti  umani,  e  sono
nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del
presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentite   le   competenti
commissioni parlamentari. 
  3. I componenti del Garante nazionale non possono assumere  cariche
istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilita' in
partiti  politici.  Sono  immediatamente  sostituiti   in   caso   di
dimissioni,   morte,   incompatibilita'    sopravvenuta,    accertato
impedimento fisico o psichico, grave violazione dei  doveri  inerenti
all'ufficio,  ovvero  nel  caso  in  cui  riportino  condanna  penale
definitiva per  delitto  non  colposo.  Essi  non  hanno  diritto  ad
indennita' od emolumenti per l'attivita' prestata, fermo restando  il
diritto al rimborso delle spese. 
  4. Alle dipendenze del  Garante  nazionale,  che  si  avvale  delle
strutture e delle risorse messe a  disposizione  dal  Ministro  della
giustizia, e' istituito un ufficio composto da personale dello stesso
Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti
di  competenza  del  Garante.  La   struttura   e   la   composizione
dell'ufficio sono determinate con successivo regolamento del Ministro
della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. 
  5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti  di
collaborazione con i garanti territoriali, ovvero  con  altre  figure
istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle  stesse
materie: 
    a) vigila, affinche' l'esecuzione della  custodia  dei  detenuti,
degli internati, dei soggetti  sottoposti  a  custodia  cautelare  in
carcere o ad altre forme di limitazione della liberta' personale  sia
attuata in conformita' alle  norme  e  ai  principi  stabiliti  dalla
Costituzione, dalle  convenzioni  internazionali  sui  diritti  umani
ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti; 
    b) visita,  senza  necessita'  di  autorizzazione,  gli  istituti
penitenziari, gli ospedali psichiatrici  giudiziari  e  le  strutture
sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a  misure  di
sicurezza detentive, le comunita' terapeutiche  e  di  accoglienza  o
comunque le strutture pubbliche e private  dove  si  trovano  persone
sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti
domiciliari, gli  istituti  penali  per  minori  e  le  comunita'  di
accoglienza per  minori  sottoposti  a  provvedimenti  dell'autorita'
giudiziaria, nonche',  previo  avviso  e  senza  che  da  cio'  possa
derivare danno per le attivita' investigative in corso, le camere  di
sicurezza delle Forze di polizia,  accedendo,  senza  restrizioni,  a
qualunque  locale  adibito  o  comunque  funzionale   alle   esigenze
restrittive; 
    c)   prende    visione,    previo    consenso    anche    verbale
dell'interessato, degli atti contenuti nel  fascicolo  della  persona
detenuta o privata della liberta' personale  e  comunque  degli  atti
riferibili alle  condizioni  di  detenzione  o  di  privazione  della
liberta'; 
    d) richiede alle  amministrazioni  responsabili  delle  strutture
indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel
caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta  nel  termine  di
trenta giorni, informa il magistrato  di  sorveglianza  competente  e
puo' richiedere l'emissione di un ordine di esibizione; 
    e) verifica il rispetto degli  adempimenti  connessi  ai  diritti
previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,  e
successive modificazioni, presso i centri  di  identificazione  e  di
espulsione previsti dall'articolo  14  del  testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni,  accedendo  senza  restrizione  alcuna  in   qualunque
locale; 
    f)   formula   specifiche   raccomandazioni   all'amministrazione
interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero
la  fondatezza  delle  istanze  e  dei  reclami  proposti  ai   sensi
dell'articolo   35   della   legge   26   luglio   1975,   n.    354.
L'amministrazione  interessata,  in  caso  di  diniego,  comunica  il
dissenso motivato nel termine di trenta giorni; 
    g) tramette annualmente una relazione  sull'attivita'  svolta  ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera  dei  deputati,
nonche' al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.