ARTICOLO 7 NON INTERRUZIONE DEL PROGETTO 1. Nessuna Parte dovra', se non attraverso una autorita' competente ai sensi del Regolamento UE 994/2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas (il Regolamento sulle Forniture di Gas), interrompere, limitare, ritardare o comunque impedire il flusso (in entrata e/o in uscita) di gas naturale attraverso il Gasdotto Trans Adriatico. 2. Qualora intervenisse qualsiasi evento o situazione che faccia ragionevolmente supporre che esista una minaccia di interruzione, ritardo o comunque di impedimento circa qualsiasi aspetto del Progetto (a parte il flusso del gas naturale attraverso il Gasdotto Trans Adriatico), la Parte nel cui territorio si e' verificata tale minaccia dovra' utilizzare tutti gli strumenti di legge ed ogni ragionevole tentativo per eliminarla. 3. Qualora intervenisse qualsiasi evento o situazione che interrompa, ritardi o comunque impedisca qualsiasi aspetto del Progetto, la Parte nel cui territorio si sia verificato tale evento dovra' dare immediatamente comunicazione di cio' alle altre Parti e all'Investitore del Progetto, dovra' dare completa e ragionevole informazione e dettagli delle cause dell'evento (tranne in caso di interruzione, rallentamento o impedimento del flusso del gas naturale attraverso il Gasdotto Trans Adriatico), dovra' utilizzare tutti gli strumenti di legge ed ogni ragionevole tentativo per eliminare l'evento o situazione e promuovere ogni azione atta a ripristinare ogni aspetto del Progetto coinvolto alla prima occasione utile.