(Accordo-art. 7)
                             ARTICOLO 7 
 
                    NON INTERRUZIONE DEL PROGETTO 
 
  1. Nessuna Parte dovra', se non attraverso una autorita' competente
ai sensi del Regolamento  UE  994/2010  concernente  misure  volte  a
garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas (il Regolamento
sulle Forniture di Gas), interrompere, limitare, ritardare o comunque
impedire il flusso  (in  entrata  e/o  in  uscita)  di  gas  naturale
attraverso il Gasdotto Trans Adriatico. 
  2. Qualora intervenisse qualsiasi evento o  situazione  che  faccia
ragionevolmente supporre che esista  una  minaccia  di  interruzione,
ritardo  o  comunque  di  impedimento  circa  qualsiasi  aspetto  del
Progetto (a parte il flusso del gas naturale attraverso  il  Gasdotto
Trans Adriatico), la Parte nel cui territorio si e'  verificata  tale
minaccia dovra' utilizzare tutti  gli  strumenti  di  legge  ed  ogni
ragionevole tentativo per eliminarla. 
  3.  Qualora  intervenisse  qualsiasi  evento   o   situazione   che
interrompa,  ritardi  o  comunque  impedisca  qualsiasi  aspetto  del
Progetto, la Parte nel cui territorio si sia verificato  tale  evento
dovra' dare immediatamente comunicazione di cio' alle altre  Parti  e
all'Investitore del Progetto,  dovra'  dare  completa  e  ragionevole
informazione e dettagli delle cause dell'evento (tranne  in  caso  di
interruzione, rallentamento o impedimento del flusso del gas naturale
attraverso il Gasdotto Trans Adriatico), dovra' utilizzare tutti  gli
strumenti di  legge  ed  ogni  ragionevole  tentativo  per  eliminare
l'evento o situazione e promuovere ogni azione  atta  a  ripristinare
ogni aspetto del Progetto coinvolto alla prima occasione utile.