Art. 7 
 
 
                    Disposizione di coordinamento 
 
  1. Gli ulteriori  incrementi  delle  aliquote  di  accisa  previsti
dall'articolo  15,  comma  2,   lettere   e-bis)   ed   e-ter),   del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si riferiscono alle  aliquote  di
accisa di cui  all'Allegato  I  al  testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come rideterminate dall'articolo
25, del decreto-legge 12 settembre  2013,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128;  tali  ulteriori
incrementi  sono   stabiliti   con   determinazione   del   Direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei  Monopoli  da  emanare  entro  il  31
dicembre 2013 ed  efficace  dalla  data  di  pubblicazione  sul  sito
internet della medesima Agenzia. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  15,  del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre   2013,   n.   112
          (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
          rilancio  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo): 
              "Art. 15 (Norme finanziarie). - 1. L'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per
          interventi   strutturali   di   politica   economica,    e'
          incrementata di 1,8 milioni di euro  per  l'anno  2013,  11
          milioni di euro per l'anno 2014, 7,5 milioni  di  euro  per
          l'anno 2015, 4,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  13
          milioni di euro per l'anno 2017 e 4,5  milioni  di  euro  a
          decorrere dal 2018. 
              2. Agli oneri di cui all'articolo 1, commi 8 e 12, pari
          a 200.000 euro per l'anno 2013, 909.500 euro  per  ciascuno
          degli anni 2014, 2015 e 2016, e 109.500  euro  a  decorrere
          dall'anno 2017, all'articolo 2, pari a 2,5 milioni di  euro
          per l'anno 2014, all'articolo 3 pari a 12,8 milioni di euro
          a decorrere dal 2014, all'articolo 5, pari a 3  milioni  di
          euro per l'anno 2013 e 19 milioni di euro per l'anno  2014,
          agli articoli 5-ter e 5-quater, pari  a  600.000  euro  per
          ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, all'articolo 7, pari
          a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni  2014,  2015,
          2016, all'articolo 8, pari a 65 milioni di euro per il 2014
          e 110 milioni di euro a decorrere  dal  2015,  all'articolo
          10, pari a 4 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2014,
          all'articolo 11, comma 7,  pari  a  3  milioni  di  euro  a
          decorrere dal 2015, all'articolo 14 comma  1  pari  a  3,41
          milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,93 milioni di euro  a
          decorrere dall'anno 2016, all'articolo 14, comma 2, pari  a
          5,1 milioni di euro per il 2015, a 11,5 milioni di euro per
          il 2016 e a 7,8 milioni di euro a decorrere dal 2017, e  al
          comma 1 del presente articolo, pari a 1,8 milioni  di  euro
          per l'anno 2013, 11 milioni di euro per  l'anno  2014,  7,5
          milioni di euro per l'anno 2015, 4,5 milioni  di  euro  per
          l'anno 2016, 13 milioni di  euro  per  l'anno  2017  e  4,5
          milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede: 
                a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno  2013  mediante
          corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di   conto
          capitale iscritto nello stato di previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo   al    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
                a-bis) per le finalita' di cui agli articoli 5-ter  e
          5-quater, quanto a 600.000 euro per l'anno  2013,  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2013-2015, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali' della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2013,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero
          e, quanto a euro 600.000 per ciascuno  degli  anni  2014  e
          2015, mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), limitatamente alla
          parte corrente, del decreto-legge 31  marzo  2011,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio  2011,
          n. 75; 
                b) quanto a euro 2.000.000 per  l'anno  2013  e  euro
          8.600.000, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, con le
          maggiori entrate di cui all'articolo 11, comma 12; 
                c) quanto a euro 20.100.000, per l'anno 2014, e  euro
          61.600.000 a decorrere dall'anno  2015,  mediante  utilizzo
          delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 14, comma 2; 
                d) quanto a euro 49.599.500 per l'anno 2014,  a  euro
          47.609.500 per l'anno 2015, a euro  49.529.500  per  l'anno
          2016, a euro 49.029.500 per l'anno 2017 e 49.129.500 euro a
          decorrere dall'anno 2018 mediante utilizzo di  quota  parte
          delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 3; 
                e) quanto a euro  13.410.000  a  decorrere  dall'anno
          2014, mediante  utilizzo  delle  maggiori  entrate  di  cui
          all'articolo 14, comma 1; 
                e-bis) per le finalita' di cui all'articolo 5,  commi
          3 e 3-bis, quanto a 8 milioni  di  euro  per  l'anno  2014,
          mediante ulteriore incremento delle aliquote di  accisa  di
          cui all'articolo 14, comma 2,  che  garantisca  un  maggior
          gettito netto pari almeno a 8 milioni di  euro  per  l'anno
          2014; 
                e-ter) per le finalita' di cui all'articolo 8, quanto
          a 20  milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2014,  mediante
          ulteriore  incremento  delle  aliquote  di  accisa  di  cui
          all'articolo 14, comma 2, che garantisca un maggior gettito
          netto pari almeno a 20 milioni  di  euro  a  decorrere  dal
          2014. 
              2-bis.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  6   si
          applicano, a decorrere dall'anno 2014, nel limite di  spesa
          complessivo di 2 milioni di euro, ivi incluse le  spese  di
          manutenzione straordinaria degli immobili  e  le  eventuali
          minori entrate per il bilancio dello Stato. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'Allegato I di cui al
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative): 
 
                                                          "Allegato I 
 
          Elenco prodotti assoggettati  ad  imposizione  ed  aliquote
            vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico 
 
              Prodotti energetici 
                Benzina con piombo: euro 564,00 per mille litri; 
                Benzina: euro 564,00 per mille litri; 
                Petrolio lampante o cherosene: 
                  usato  come  carburante:  lire  625.620  per  mille
          litri; 
                  usato come  combustibile  per  riscaldamento:  lire
          625.620 per mille litri; 
                Oli da gas o gasolio: 
                  usato come carburante: euro 423,00 per mille litri; 
                  usato come  combustibile  per  riscaldamento:  lire
          747.470 per mille litri; 
                Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg.(1); 
                Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000
          per mille kg. 
                Gas di petrolio liquefatti: 
                  usato come carburante: euro 227,77 per mille kg.; 
                  usato come  combustibile  per  riscaldamento:  lire
          359.220 per mille kg.; 
                Gas naturale: 
                  per autotrazione: lire zero; 
                  per combustione per usi industriali: lire 20 al mc; 
                  per combustione per usi civili: 
                    a) per usi domestici di cottura cibi e produzione
          di  acqua  calda  di  cui  alla  tariffa  T1  prevista  dal
          provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.; 
                    b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa
          T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc.; 
                    c) per altri usi civili lire 332 al mc.; 
                  per i consumi nei territori di cui all'art.  1  del
          testo unico delle leggi sugli  interventi  nel  Mezzogiorno
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
          marzo 1978, n.  218,  si  applicano  le  seguenti  aliquote
          (305): 
                    a) per gli usi di cui alle precedenti lettere  a)
          e b): lire 74 al mc.; 
                    b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc. 
                Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)
          impiegati per uso riscaldamento: 
                  da  parte  di  imprese:   4,60   euro   per   mille
          chilogrammi; 
                  da parte di soggetti diversi  dalle  imprese:  9,20
          euro per mille chilogrammi 
              Alcole e bevande alcoliche 
                Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato; 
                Vino: lire zero; 
                Bevande fermentate diverse dal vino  e  dalla  birra:
          lire zero; 
                Prodotti   alcolici   intermedi:   euro   68,51   per
          ettolitro; 
                Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro. 
              TABACCHI LAVORATI 
                a) sigari 23,00%; 
                b) sigaretti 23,00%; 
                c) sigarette 58,50%; 
                d) tabacco da fumo: 
                  1) tabacco trinciato a taglio fino  da  usarsi  per
          arrotolare le sigarette 56,00%; 
                  2) altri tabacchi da fumo 56,00%; 
                e) tabacco da fiuto 24,78%; 
                f) tabacco da masticare 24,78%; 
              Fiammiferi di ordinario consumo: 
                a) 25 per  cento  per  i  fiammiferi  con  prezzo  di
          vendita fino a 0,258 euro la scatola; 
                b) 23 per  cento  per  i  fiammiferi  con  prezzo  di
          vendita superiore a 0,258 euro  e  fino  a  0,775  euro  la
          scatola, con un  minimo  di  imposta  di  fabbricazione  di
          0,0645 euro la scatola; 
                c) 20 per  cento  per  i  fiammiferi  con  prezzo  di
          vendita superiore a 0,775 euro  e  fino  a  1,291  euro  la
          scatola, con un  minimo  di  imposta  di  fabbricazione  di
          0,17825 euro la scatola; 
                d) 15 per  cento  per  i  fiammiferi  con  prezzo  di
          vendita superiore a 1,291  euro  e  fino  a  2,07  euro  la
          scatola, con un  minimo  di  imposta  di  fabbricazione  di
          0,2582 euro la scatola; 
                e) 10 per  cento  per  i  fiammiferi  con  prezzo  di
          vendita superiore a 2,07 euro la scatola, con un minimo  di
          imposta di fabbricazione di 0,3105 euro la scatola. 
              Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi: 
                Prodotto - Euro per ogni 10 fiammiferi o frazione  di
          10 
                  Cerini - 0,0103 
                  Bossoli - 0,0103 
                  Familiari - 0,0083 
                  Cucina - 0,0114 
                  Maxi-box - 0,0083 
                  Svedesi - 0,0170 
                  Minerva - 0,0165 
                  Controvento - 0,0341 
                  Fiammiferone - 0,0501 
                  Caminetto - 0,090 
                  KM Carezza - 0,0083 
                  KM Casa - 0,0083 
                  KM Superlungo - 0,0114 
                  KM Jolly - 0,0062 
                  KM Europa - 0,0165 
                  KM Super Mini - 0,0170 
                  KM Carezza Mini - 0,0170 
                  KM Camino - 0,0501 
                  KM Camino Maxi - 0,090 
                  KM Jumbo - 0,090 
                  Cuoco - 0,0083 
                  Lampo - 0,0170 
                  Flip - 0,0165 
                  Fiammata - 0,0501 
                  Energia elettrica 
              Per ogni kWh di energia impiegata (3): 
                per qualsiasi  applicazione  nelle  abitazioni:  lire
          4,10 per ogni kWh; 
                per qualsiasi uso in locali e  luoghi  diversi  dalle
          abitazioni: 
                  a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili: 
                    1) sui primi 200.000 kWh consumati  nel  mese  si
          applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 
                    2) sui consumi che eccedono i primi  200.000  kWh
          consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
          si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh; 
                  b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili: 
                    1) sui primi 200.000 kWh consumati  nel  mese  si
          applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 
                    2) sui consumi che eccedono i primi  200.000  kWh
          consumati nel mese si applica un'imposta  in  misura  fissa
          pari a euro 4.820. 
              Imposizioni diverse 
                Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg. 
                Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  25  del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128  (Misure
          urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca): 
              "Art.  25  (Disposizioni  tributarie  in   materia   di
          accisa).  -  1.  A   decorrere   dal   10   ottobre   2013,
          nell'Allegato  I  al   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
          al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.   504,   e
          successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai
          prodotti  di  seguito  elencati  sono   determinate   nelle
          seguenti misure: 
                a) birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato; 
                b)  prodotti  alcolici  intermedi:  euro  77,53   per
          ettolitro; 
                c) alcole etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro. 
              2. Per l'anno 2014 e poi a decorrere dall'anno 2015, le
          aliquote di accisa rideterminate dall'articolo 14, comma 2,
          del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.  91,  sono  stabilite
          nelle misure indicate al comma 3 del presente articolo. 
              3. Nell'Allegato I al testo  unico  delle  disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
          al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.   504,   e
          successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai
          prodotti  di  seguito  elencati  sono   determinate   nelle
          seguenti misure: 
                a) a decorrere dal 1° gennaio 2014: 
                  birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato; 
                  prodotti  alcolici  intermedi:   euro   78,81   per
          ettolitro; 
                  alcole etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro; 
                b) a decorrere dal 1° gennaio 2015: 
                  birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato; 
                  prodotti  alcolici  intermedi:   euro   87,28   per
          ettolitro; 
                  alcole  etilico:   euro   1019,21   per   ettolitro
          anidro.".