Art. 7 
 
 
               Proroga di termini in materia di salute 
 
  1. (( All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
al quinto periodo, le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2013»  sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il 1º gennaio 2015». )) 
  (( 1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera  t),  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, le parole da:  «;  le  regioni  provvedono  ad
adottare provvedimenti» fino alla fine della lettera sono  sostituite
dalle seguenti: «; le regioni provvedono  ad  adottare  provvedimenti
finalizzati  a  garantire  che  dal  31  ottobre  2014  cessino   gli
accreditamenti provvisori di tutte le  altre  strutture  sanitarie  e
socio-sanitarie private,  nonche'  degli  stabilimenti  termali  come
individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli
accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1,  del
decreto  legislativo  n.  502  del  1992.  Qualora  le  regioni   non
provvedano ai  citati  adempimenti  entro  il  31  ottobre  2014,  il
Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentito  il
Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,  nomina   il
Presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini
dell'adozione dei predetti provvedimenti. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 15 del citato
          decreto-legge  n.  95  del  2012,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 15. Disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica 
              1.(Omissis). 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle  farmacie
          convenzionate ai sensi del  secondo  periodo  del  comma  6
          dell'art. 11 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010
          n. 122, e' rideterminato al  valore  del  2,25  per  cento.
          Limitatamente al periodo decorrente dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2012,
          l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
          alle Regioni ai  sensi  dell'ultimo  periodo  del  comma  6
          dell'art. 11 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.   122,   e'
          rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno  2012
          l'onere a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  per
          l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui  all'art.  5
          del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  novembre  2007,  n.  222  e
          successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del
          13,1 per  cento.  In  caso  di  sforamento  di  tale  tetto
          continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia
          di ripiano di cui all'art. 5 del decreto-legge  1°  ottobre
          2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          novembre 2007, n. 222. Entro il 1° gennaio 2015,  l'attuale
          sistema di remunerazione  della  filiera  distributiva  del
          farmaco e' sostituito da  un  nuovo  metodo,  definito  con
          decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          sulla base di un accordo tra le associazioni  di  categoria
          maggiormente  rappresentative  e  l'Agenzia  italiana   del
          farmaco  per  gli  aspetti  di  competenza  della  medesima
          Agenzia, da emanare entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  secondo  i  criteri  stabiliti  dal  comma  6-bis
          dell'art. 11  del  decreto-legge  31  marzo  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini  di  cui
          al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro
          della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sentite  le
          Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata  in
          vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di  avere
          efficacia   le   vigenti   disposizioni    che    prevedono
          l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto  alle
          farmacie per le erogazioni in regime di Servizio  sanitario
          nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo  metodo
          di remunerazione e'  riferita  ai  margini  vigenti  al  30
          giugno  2012.  In  ogni  caso   dovra'   essere   garantita
          l'invarianza dei saldi di finanza pubblica. 
              3 - 25-ter. (Omissis).». 
              Si riporta il testo del comma  796  dell'art.  1  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «  796.  Per  garantire  il  rispetto  degli   obblighi
          comunitari e la realizzazione degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica per  il  triennio  2007-2009,  in  attuazione  del
          protocollo di intesa  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  per  un  patto
          nazionale per la  salute  sul  quale  la  Conferenza  delle
          regioni e delle province autonome, nella  riunione  del  28
          settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: 
              a) il finanziamento del Servizio  sanitario  nazionale,
          cui concorre ordinariamente lo  Stato,  e'  determinato  in
          96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in  99.082  milioni
          di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni  di  euro  per
          l'anno 2009, comprensivi  dell'importo  di  50  milioni  di
          euro,  per  ciascuno  degli  anni  indicati,  a  titolo  di
          ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
          «Bambino Gesu'»,  preventivamente  accantonati  ed  erogati
          direttamente allo stesso ospedale dallo Stato. All' art. 1,
          comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
          «a  decorrere  dall'anno  2006»   sono   sostituite   dalle
          seguenti: «limitatamente all'anno 2006»; 
              b) e' istituito per il  triennio  2007-2009,  un  Fondo
          transitorio di 1.000 milioni di euro per  l'anno  2007,  di
          850 milioni di euro per l'anno 2008 e  di  700  milioni  di
          euro per l'anno 2009, la cui ripartizione  tra  le  regioni
          interessate da elevati disavanzi e'  disposta  con  decreto
          del Ministro della salute,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano.  L'accesso  alle
          risorse  del  Fondo  di  cui  alla  presente   lettera   e'
          subordinato alla  sottoscrizione  di  apposito  accordo  ai
          sensi dell' art. 1, comma  180,  della  legge  30  dicembre
          2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un
          piano di rientro dai disavanzi. Il piano  di  rientro  deve
          contenere  sia  le  misure  di  riequilibrio  del   profilo
          erogativo  dei  livelli  essenziali  di   assistenza,   per
          renderlo conforme a quello  desumibile  dal  vigente  Piano
          sanitario nazionale e dal vigente  decreto  del  Presidente
          del Consiglio  dei  Ministri  di  fissazione  dei  medesimi
          livelli essenziali di assistenza, sia le misure  necessarie
          all'azzeramento  del  disavanzo  entro  il  2010,  sia  gli
          obblighi e le procedure previsti dall'art. 8 dell'intesa 23
          marzo  2005  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, pubblicata nel  supplemento  ordinario
          n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105  del  7  maggio  2005.
          Tale accesso presuppone che  sia  scattata  formalmente  in
          modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento  ai
          livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche e dell'aliquota  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,  fatte  salve   le
          aliquote ridotte disposte  con  leggi  regionali  a  favore
          degli esercenti un'attivita' imprenditoriale,  commerciale,
          artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte  o
          professione, che abbiano denunciato richieste  estorsive  e
          per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 4 della
          legge 23 febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento  di
          verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
          di  parte  degli  obiettivi  intermedi  di  riduzione   del
          disavanzo  contenuti  nel  piano  di  rientro,  la  regione
          interessata puo' proporre  misure  equivalenti  che  devono
          essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
          e delle finanze. In ogni caso l'accertato  verificarsi  del
          mancato raggiungimento degli obiettivi  intermedi  comporta
          che,  con  riferimento  all'anno  d'imposta  dell'esercizio
          successivo, l'addizionale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche e l'aliquota dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive si applicano oltre i  livelli  massimi
          previsti  dalla  legislazione  vigente  fino  all'integrale
          copertura  dei  mancati  obiettivi.  La  maggiorazione   ha
          carattere  generalizzato  e  non  settoriale   e   non   e'
          suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e
          per categorie  di  soggetti  passivi.  Qualora  invece  sia
          verificato che il rispetto  degli  obiettivi  intermedi  e'
          stato conseguito con risultati  ottenuti  quantitativamente
          migliori,  la  regione  interessata   puo'   ridurre,   con
          riferimento all'anno d'imposta  dell'esercizio  successivo,
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e  l'aliquota  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
          ottenuto.  Gli   interventi   individuati   dai   programmi
          operativi    di    riorganizzazione,    qualificazione    o
          potenziamento del servizio sanitario  regionale,  necessari
          per  il  perseguimento   dell'equilibrio   economico,   nel
          rispetto dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  oggetto
          degli accordi di cui all' art. 1, comma 180, della legge 30
          dicembre 2004, n. 311,  e  successive  modificazioni,  come
          integrati dagli accordi di cui all' art.  1,  commi  278  e
          281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono  vincolanti
          per  la  regione  che  ha  sottoscritto  l'accordo   e   le
          determinazioni in esso previste possono comportare  effetti
          di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi
          gia'  adottati  dalla  medesima  regione  in   materia   di
          programmazione sanitaria. Il  Ministero  della  salute,  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          assicura l'attivita' di  affiancamento  delle  regioni  che
          hanno sottoscritto l'accordo di cui all' art. 1, comma 180,
          della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  comprensivo  di  un
          Piano  di  rientro  dai  disavanzi,   sia   ai   fini   del
          monitoraggio  dello  stesso,  sia   per   i   provvedimenti
          regionali da sottoporre a preventiva approvazione da  parte
          del Ministero della salute e del Ministero dell'economia  e
          delle finanze,  sia  per  i  Nuclei  da  realizzarsi  nelle
          singole  regioni  con  funzioni  consultive   di   supporto
          tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale  di  verifica  e
          controllo sull'assistenza sanitaria di  cui  all'  art.  1,
          comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (389); 
              c) all' art. 1, comma  174,  della  legge  30  dicembre
          2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  le  parole:
          «all'anno d'imposta 2006» sono sostituite  dalle  seguenti:
          «agli anni di imposta 2006 e successivi».  Il  procedimento
          per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai
          fini dell'avvio delle procedure di cui al  citato  art.  1,
          comma  174,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e
          successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico  per
          la verifica degli adempimenti  di  cui  all'art.  12  della
          citata intesa 23 marzo 2005; 
              d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione
          del finanziamento a carico dello Stato: 
              1) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma  6,
          del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007,
          2008 e 2009, e' autorizzato  a  concedere  alle  regioni  a
          statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle  somme
          indicate alla lettera a) del presente comma da  accreditare
          sulle contabilita' speciali di cui al comma 6 dell'art.  66
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere  presso  le
          tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al  97
          per  cento  delle  somme  dovute  alle  regioni  a  statuto
          ordinario a titolo di finanziamento della quota  indistinta
          del  fabbisogno  sanitario,   quale   risulta   dall'intesa
          espressa, ai sensi delle norme  vigenti,  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione
          delle disponibilita' finanziarie complessive  destinate  al
          finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  per   i
          medesimi anni; 
              2) per  gli  anni  2007,  2008  e  2009,  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  a  concedere
          alla Regione siciliana anticipazioni nella misura  pari  al
          97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo  di
          finanziamento  della  quota   indistinta,   quale   risulta
          dall'intesa espressa, ai sensi delle norme  vigenti,  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione delle disponibilita'  finanziarie  complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
          partecipazioni della medesima regione; 
              3)  alle  regioni  che  abbiano  superato   tutti   gli
          adempimenti  dell'ultima  verifica  effettuata  dal  Tavolo
          tecnico per la verifica degli adempimenti di  cui  all'art.
          12 della citata intesa  23  marzo  2005,  si  riconosce  la
          possibilita'  di  un  incremento   di   detta   percentuale
          compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica; 
              4)  all'erogazione  dell'ulteriore  3  per  cento   nei
          confronti delle  singole  regioni  si  provvede  a  seguito
          dell'esito  positivo  della  verifica   degli   adempimenti
          previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge; 
              5) nelle more  dell'intesa  espressa,  ai  sensi  delle
          norme vigenti, dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano   sulla   ripartizione   delle   disponibilita'
          finanziarie  complessive  destinate  al  finanziamento  del
          Servizio  sanitario  nazionale,   le   anticipazioni   sono
          commisurate al livello del finanziamento  corrispondente  a
          quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale  risulta
          dall'intesa espressa  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere  dall'anno
          2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
          lordo nominale programmato; 
              6) sono autorizzati, in sede di  conguaglio,  eventuali
          recuperi necessari anche a carico delle somme  a  qualsiasi
          titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi; 
              7) sono autorizzate, a  carico  di  somme  a  qualsiasi
          titolo spettanti, le compensazioni degli importi a  credito
          e a  debito  di  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,
          connessi alla mobilita'  sanitaria  interregionale  di  cui
          all'art. 12, comma 3, lettera b), del  decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,
          nonche' alla  mobilita'  sanitaria  internazionale  di  cui
          all'art. 18, comma 7, dello stesso decreto  legislativo  n.
          502  del  1992,  e  successive  modificazioni.  I  predetti
          importi sono definiti dal Ministero della salute di  intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
              e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi  nel
          settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati
          fino  all'anno  2005,  al  netto  per  l'anno  2005   della
          copertura  derivante   dall'incremento   automatico   delle
          aliquote, di cui all 'art. 1, comma  174,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311,  come  da  ultimo  modificato  dalla
          lettera c) del presente comma, per le regioni che, al  fine
          della riduzione strutturale  del  disavanzo,  sottoscrivono
          l'accordo richiamato alla lettera b) del  pre-sente  comma,
          risultano  idonei  criteri   di   copertura   a   carattere
          pluriennale  derivanti  da  specifiche  entrate   certe   e
          vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
          tecnico per la verifica degli adempimenti di  cui  all'art.
          12 della citata intesa 23 marzo 2005; 
              f) per gli anni 2007  e  seguenti  sono  confermate  le
          misure di contenimento  della  spesa  farmaceutica  assunte
          dall'Agenzia  italiana  del  farmaco  (AIFA)  ai  fini  del
          rispetto dei tetti stabiliti dall'art.  48,  comma  1,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le
          deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22
          dicembre 2005, n. 18 dell'8  giugno  2006,  n.  21  del  21
          giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e  n.  26  del  27
          settembre 2006, salvo rideterminazioni  delle  medesime  da
          parte dell'AIFA stessa sulla base  del  monitoraggio  degli
          andamenti effettivi della spesa; 
              g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera
          f) del presente comma, per  il  periodo  1°  marzo  2007-29
          febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari
          a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a  carico  delle
          aziende  farmaceutiche,  178,7   milioni   a   carico   dei
          farmacisti e 44,6 milioni a  carico  dei  grossisti,  sulla
          base   di   tabelle   di    equivalenza    degli    effetti
          economico-finanziari per il Servizio  sanitario  nazionale,
          approvate dall'AIFA e definite per regione  e  per  azienda
          farmaceutica, le singole aziende  farmaceutiche,  entro  il
          termine perentorio del 30 gennaio  2007,  possono  chiedere
          alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
          propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione  del
          5 per cento  dei  prezzi  di  cui  alla  deliberazione  del
          consiglio  di  amministrazione  dell'AIFA  n.  26  del   27
          settembre 2006. La richiesta deve  essere  corredata  dalla
          contestuale  dichiarazione  di  impegno  al  versamento,  a
          favore delle regioni interessate,  degli  importi  indicati
          nelle tabelle di equivalenza approvate  dall'AIFA,  secondo
          le modalita' indicate nella presente disposizione normativa
          e nei provvedimenti attuativi  dell'AIFA,  per  un  importo
          complessivo  equivalente  a  quello  derivante,  a  livello
          nazionale, dalla riduzione  del  5  cento  dei  prezzi  dei
          propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007,
          l'approvazione  della  richiesta  delle   singole   aziende
          farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo  2007,  il
          ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il  30
          settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento,
          da parte dell'azienda farmaceutica,  degli  importi  dovuti
          alle singole regioni in base alle tabelle  di  equivalenza,
          in tre rate di  pari  importo  da  corrispondersi  entro  i
          termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno  2007
          e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano  il  versamento
          alle singole regioni  devono  essere  inviati  da  ciascuna
          azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero
          dell'economia e delle finanze e al Ministero  della  salute
          rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e
          22 settembre 2007. La mancata corresponsione,  nei  termini
          previsti, a ciascuna regione di una rata  comporta,  per  i
          farmaci     dell'azienda     farmaceutica     inadempiente,
          l'automatico  ripristino,  dal  primo   giorno   del   mese
          successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1°  ottobre
          2006; 
              h) in coerenza con quanto previsto  dalla  lettera  g),
          l'AIFA  ridetermina,  in  via  temporanea,  le   quote   di
          spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci
          oggetto delle misure indicate nella medesima  disposizione,
          in modo tale da assicurare, attraverso la  riduzione  delle
          predette  quote  e  il  corrispondente   incremento   della
          percentuale di  sconto  a  favore  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  una  minore  spesa  dello  stesso  Servizio  di
          entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7  milioni
          a carico  dei  farmacisti  e  44,6  milioni  a  carico  dei
          grossisti; 
              i)  in  caso  di  rideterminazione  delle   misure   di
          contenimento della spesa farmaceutica ai  sensi  di  quanto
          stabilito nella parte conclusiva della lettera  f),  l'AIFA
          provvede alla conseguente rimodulazione delle  disposizioni
          attuative di  quanto  previsto  dalle  norme  di  cui  alle
          lettere g) e h); 
              l) nei confronti delle  regioni  che  abbiano  comunque
          garantito la copertura degli eventuali relativi  disavanzi,
          e' consentito l'accesso agli importi di cui  all'  art.  1,
          comma 181, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  con
          riferimento  alla  spesa  farmaceutica   registrata   negli
          esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni: 
              1) con riferimento al superamento del tetto del 13  per
          cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in  assenza
          del rispetto dell'obbligo regionale di  contenimento  della
          spesa per la quota a proprio carico, con le misure  di  cui
          all'art. 5 del decreto-legge 18  settembre  2001,  n.  347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre
          2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28
          febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all' art.
          1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da
          ultimo modificato dalla lettera c) del presente  comma,  di
          una  quota  fissa  per  confezione  di  importo  idoneo   a
          garantire l'integrale contenimento del  40  per  cento.  Le
          regioni   interessate,   in   alternativa   alla   predetta
          applicazione di una quota  fissa  per  confezione,  possono
          adottare anche diverse  misure  regionali  di  contenimento
          della spesa farmaceutica convenzionata, purche' di  importo
          adeguato a garantire l'integrale contenimento  del  40  per
          cento, la cui adozione e congruita' e' verificata entro  il
          28 febbraio 2007  dal  Tavolo  tecnico  di  verifica  degli
          adempimenti di cui all'art. 12 della citata intesa  del  23
          marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'AIFA; 
              2) con riferimento al superamento della  soglia  del  3
          per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata,  in
          assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
          della spesa per  la  quota  a  proprio  carico,  l'avvenuta
          presentazione, da parte della regione interessata, entro la
          data del 28 febbraio 2007,  ai  Ministeri  della  salute  e
          dell'economia e delle finanze di un Piano  di  contenimento
          della  spesa   farmaceutica   ospedaliera,   che   contenga
          interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi,  al
          monitoraggio dell'uso  appropriato  degli  stessi  e  degli
          appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui  idoneita'  deve
          essere verificata congiuntamente nell'ambito  del  Comitato
          paritetico permanente per la verifica  dell'erogazione  dei
          livelli essenziali di assistenza e del Tavolo  tecnico  per
          la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa  23
          marzo 2005; 
              m) all'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              1) il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «I
          percorsi  diagnostico-terapeutici  sono  costituiti   dalle
          linee-guida di cui all' art. 1, comma 283,  terzo  periodo,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche'  da  percorsi
          definiti  ed  adeguati  periodicamente  con   decreto   del
          Ministro della salute,  previa  intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, su  proposta  del
          Comitato strategico del Sistema nazionale  linee-guida,  di
          cui al decreto del Ministro della salute  30  giugno  2004,
          integrato da un rappresentante della Federazione  nazionale
          degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»; 
              2) al terzo periodo,  le  parole:  «Il  Ministro  della
          sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,»  sono
          inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»; 
              n) ai fini del programma pluriennale di  interventi  in
          materia di ristrutturazione edilizia  e  di  ammodernamento
          tecnologico, l'importo fissato dall'art. 20 della legge  11
          marzo  1988,  n.  67,  e  successive  modificazioni,   come
          rideterminato  dall'art.  83,  comma  3,  della  legge   23
          dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 23  miliardi  di  euro,
          fermo  restando,  per  la  sottoscrizione  di  accordi   di
          programma con le regioni e l'assegnazione di  risorse  agli
          altri enti del settore  sanitario  interessati,  il  limite
          annualmente definito in base alle effettive  disponibilita'
          di bilancio.  Il  maggior  importo  di  cui  alla  presente
          lettera  e'  vincolato  per  100  milioni   di   euro   per
          l'esecuzione di un programma pluriennale di  interventi  in
          materia di ristrutturazione edilizia  e  di  ammodernamento
          tecnologico del patrimonio sanitario pubblico,  finalizzato
          al potenziamento delle «unita' di risveglio dal coma»;  per
          7  milioni  di  euro  per  l'esecuzione  di  un   programma
          pluriennale di interventi in  materia  di  ristrutturazione
          edilizia e di  ammodernamento  tecnologico  del  patrimonio
          sanitario  pubblico,  destinati  al  potenziamento  e  alla
          creazione di unita' di terapia intensiva  neonatale  (TIN);
          per 3 milioni di euro  per  l'esecuzione  di  un  programma
          pluriennale di  interventi  in  materia  di  ammodernamento
          tecnologico del patrimonio  sanitario  pubblico,  destinati
          all'acquisto di nuove metodiche  analitiche,  basate  sulla
          spettrometria di «massa tandem», per  effettuare  screening
          neonatali allargati, per patologie metaboliche  ereditarie,
          per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci;
          per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e
          tecnologica  dei   servizi   di   radiodiagnostica   e   di
          radioterapia  di  interesse  oncologico   con   prioritario
          riferimento alle regioni meridionali ed insulari,  per  150
          milioni di euro  ad  interventi  per  la  realizzazione  di
          strutture residenziali e l'acquisizione di  tecnologie  per
          gli interventi territoriali dedicati alle cure  palliative,
          ivi comprese quelle relative  alle  patologie  degenerative
          neurologiche   croniche   invalidanti    con    prioritario
          riferimento  alle  regioni  che   abbiano   completato   il
          programma realizzativo di cui  all'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge 28 dicembre 1998,  n.  450,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39,  e  che
          abbiano avviato programmi  di  assistenza  domiciliare  nel
          campo delle  cure  palliative,  per  100  milioni  di  euro
          all'implementazione  e   all'ammodernamento   dei   sistemi
          informatici  delle  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere   e
          all'integrazione dei medesimi  con  i  sistemi  informativi
          sanitari delle regioni  e  per  100  milioni  di  euro  per
          strutture di assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione
          di accordi di programma con le regioni, e'  data,  inoltre,
          priorita' agli  interventi  relativi  ai  seguenti  settori
          assistenziali,   tenuto   conto   delle   esigenze    della
          programmazione    sanitaria    nazionale    e    regionale:
          realizzazione   di   strutture   sanitarie    territoriali,
          residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute,
          attraverso  la  valutazione  preventiva  dei  programmi  di
          investimento  e  il  monitoraggio  della  loro  attuazione,
          assicura   il   raggiungimento   dei   predetti   obiettivi
          prioritari, verificando nella programmazione  regionale  la
          copertura  del  fabbisogno  relativo  anche  attraverso   i
          precedenti programmi di investimento.  Il  riparto  fra  le
          regioni del maggiore importo di cui alla  presente  lettera
          e' effettuato con riferimento alla valutazione dei  bisogni
          relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie: 
              1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio
          sanitario  nazionale,  con  particolare  riferimento   alla
          diagnosi  e  terapia  nel  campo  dell'oncologia  e   delle
          malattie rare; 
              2) superamento del divario Nord-Sud; 
              3)  possibilita'  per  le  regioni  che  abbiano   gia'
          realizzato la programmazione pluriennale, di  attivare  una
          programmazione aggiuntiva; 
              4) messa a norma delle  strutture  pubbliche  ai  sensi
          dell'atto di indirizzo e coordinamento di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
          nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale  n.
          42 del 20 febbraio 1997; 
              5)  premialita'  per  le  regioni  sulla   base   della
          tempestivita'   e   della   qualita'   di   interventi   di
          ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
          eseguiti per una quota pari al 10 per cento; 
              o)  fatto  salvo  quanto   previsto   in   materia   di
          aggiornamento dei  tariffari  delle  prestazioni  sanitarie
          dall' art. 1, comma 170, quarto  periodo,  della  legge  30
          dicembre 2004,  n.  311,  come  modificato  dalla  presente
          lettera, a partire dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge le strutture private  accreditate,  ai  fini
          della remunerazione delle prestazioni rese  per  conto  del
          Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari  al
          2 per cento  degli  importi  indicati  per  le  prestazioni
          specialistiche dal decreto del Ministro  della  sanita'  22
          luglio 1996, pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  150
          alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del  14  settembre  1996,  e
          pari  al  20  per  cento  degli  importi  indicati  per  le
          prestazioni di  diagnostica  di  laboratorio  dal  medesimo
          decreto. Fermo restando  il  predetto  sconto,  le  regioni
          provvedono, entro il 28  febbraio  2007,  ad  approvare  un
          piano  di  riorganizzazione  della  rete  delle   strutture
          pubbliche  e  private  accreditate   eroganti   prestazioni
          specialistiche e di diagnostica  di  laboratorio,  al  fine
          dell'adeguamento  degli   standard   organizzativi   e   di
          personale   coerenti   con   i   processi   di   incremento
          dell'efficienza resi  possibili  dal  ricorso  a  metodiche
          automatizzate. All' art.  1,  comma  170,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
          parole:  «,  sentite  le   societa'   scientifiche   e   le
          associazioni di categoria interessate»; 
              p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le  prestazioni
          di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non
          esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti
          al pagamento di una quota fissa sulla  ricetta  pari  a  10
          euro. Per  le  prestazioni  erogate  in  regime  di  pronto
          soccorso  ospedaliero  non  seguite  da  ricovero,  la  cui
          condizione e'  stata  codificata  come  codice  bianco,  ad
          eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a  seguito
          di traumatismi ed avvelenamenti acuti,  gli  assistiti  non
          esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa  pari  a
          25 euro. La quota  fissa  per  le  prestazioni  erogate  in
          regime di pronto soccorso non e',  comunque,  dovuta  dagli
          assistiti non esenti di eta'  inferiore  a  14  anni.  Sono
          fatte salve le  disposizioni  eventualmente  assunte  dalle
          regioni che, per l'accesso al pronto soccorso  ospedaliero,
          pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati; 
              p-bis) per le prestazioni di  assistenza  specialistica
          ambulatoriale, di cui al primo periodo  della  lettera  p),
          fermo restando l'importo di manovra pari a 811  milioni  di
          euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e
          834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base
          della stima degli effetti della complessiva  manovra  nelle
          singole regioni, definita dal  Ministero  della  salute  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari  a  10
          euro, possono alternativamente: 
              1) adottare altre misure  di  partecipazione  al  costo
          delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella
          regione interessata e' subordinata alla certificazione  del
          loro   effetto   di   equivalenza   per   il   mantenimento
          dell'equilibrio economico-finanziario e  per  il  controllo
          dell'appropriatezza, da parte del  Tavolo  tecnico  per  la
          verifica degli adempimenti di cui all'art.  12  dell'intesa
          Stato-Regioni del 23 marzo 2005; 
              2)  stipulare  con  il  Ministero  della  salute  e  il
          Ministero dell'economia e delle finanze un accordo  per  la
          definizione di altre  misure  di  partecipazione  al  costo
          delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto  il  profilo
          del mantenimento  dell'equilibrio  economico-finanziario  e
          del controllo dell'appropriatezza.  Le  misure  individuate
          dall'accordo si applicano,  nella  regione  interessata,  a
          decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
          dell'accordo medesimo; 
              q) all' art. 1, comma  292,  della  legge  23  dicembre
          2005, n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
              «a) con le procedure di cui all'art. 54 della legge  27
          dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro  il  28  febbraio
          2007, alla modificazione degli allegati al  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
          e successive  modificazioni,  di  definizione  dei  livelli
          essenziali  di  assistenza,  finalizzata   all'inserimento,
          nell'elenco    delle    prestazioni    di     specialistica
          ambulatoriale, di prestazioni gia'  erogate  in  regime  di
          ricovero   ospedaliero,   nonche'   alla   integrazione   e
          modificazione  delle  soglie  di  appropriatezza   per   le
          prestazioni di ricovero ospedaliero in regime  di  ricovero
          ordinario diurno»; 
              r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini,  anche
          se esenti dalla partecipazione alla  spesa  sanitaria,  che
          non  abbiano  ritirato  i  risultati  di  visite  o   esami
          diagnostici e di laboratorio sono tenuti al  pagamento  per
          intero della prestazione usufruita, con le  modalita'  piu'
          idonee  al  recupero  delle  somme  dovute  stabilite   dai
          provvedimenti regionali; 
              s)  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2008,   cessano   i
          transitori  accreditamenti  delle  strutture  private  gia'
          convenzionate, ai sensi dell'art. 6, comma 6,  della  legge
          23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da  accreditamenti
          provvisori  o  definitivi  disposti  ai   sensi   dell'art.
          8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
          e successive modificazioni; 
              t) le  regioni  provvedono  ad  adottare  provvedimenti
          finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli
          accreditamenti   provvisori   delle    strutture    private
          ospedaliere e  ambulatoriali,  di  cui  all'art.  8-quater,
          comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
          non  confermati  dagli  accreditamenti  definitivi  di  cui
          all'art.  8-quater,   comma   1,   del   medesimo   decreto
          legislativo n. 502  del  1992;  le  regioni  provvedono  ad
          adottare provvedimenti finalizzati a garantire che  dal  31
          ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte
          le altre strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie  private,
          nonche' degli stabilimenti termali come  individuati  dalla
          legge  24  ottobre  2000,  n.  323,  non  confermati  dagli
          accreditamenti definitivi di cui all'art.  8-quater,  comma
          1, del decreto legislativo n.  502  del  1992.  Qualora  le
          regioni non provvedano ai citati adempimenti  entro  il  31
          ottobre 2014, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, e sentito  il  Ministro  per
          gli affari regionali e le autonomie, nomina  il  Presidente
          della regione o altro soggetto commissario ad acta ai  fini
          dell'adozione dei predetti provvedimenti; 
              u) le  regioni  provvedono  ad  adottare  provvedimenti
          finalizzati a garantire che, a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti,  ai
          sensi  dell'art.  8-quater  del  decreto   legislativo   30
          dicembre 1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  in
          assenza di un provvedimento  regionale  di  ricognizione  e
          conseguente  determinazione,  ai  sensi  del  comma  8  del
          medesimo art. 8-quater del decreto legislativo n.  502  del
          1992. Il provvedimento  di  ricognizione  e'  trasmesso  al
          Comitato   paritetico   permanente    per    la    verifica
          dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
          all'art. 9 della  citata  intesa  23  marzo  2005.  Per  le
          regioni   impegnate   nei   piani   di   rientro   previsti
          dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio
          2008 di cui alla presente lettera e alla  lettera  s)  sono
          anticipate al 1° luglio  2007  limitatamente  alle  regioni
          nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si  sia  provveduto
          ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle  esigenze  di
          riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui
          all'art. 8-quinquies, commi  1  e  2,  del  citato  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni; 
              v)  il  Ministero  della  salute,   avvalendosi   della
          Commissione  unica   sui   dispositivi   medici   e   della
          collaborazione istituzionale  dell'Agenzia  per  i  servizi
          sanitari regionali, individua, entro il  31  gennaio  2007,
          tipologie  di  dispositivi   per   il   cui   acquisto   la
          corrispondente spesa superi il 50  per  cento  della  spesa
          complessiva  dei  dispositivi  medici  registrata  per   il
          Servizio  sanitario  nazionale.   Fermo   restando   quanto
          previsto dal comma 5 dell'art. 57 della legge  27  dicembre
          2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera  a)  del  comma
          409 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro
          il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro  della  salute,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          di intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano,  sono   stabiliti   i   prezzi   dei   dispositivi
          individuati ai sensi della presente lettera,  da  assumere,
          con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per  le
          forniture del Servizio sanitario nazionale. I  prezzi  sono
          stabiliti tenendo conto dei piu' bassi  prezzi  unitari  di
          acquisto  da  parte  del   Servizio   sanitario   nazionale
          risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori
          esistenti e di quelle rese disponibili dall'ottemperanza al
          disposto del successivo  periodo  della  presente  lettera.
          Entro il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono al  Ministero
          della  salute  -  Direzione  generale  dei  farmaci  e  dei
          dispositivi medici, anche per il tramite dell'Agenzia per i
          servizi sanitari regionali, i  prezzi  unitari  corrisposti
          dalle aziende sanitarie nel corso  del  biennio  2005-2006;
          entro  la  stessa  data  le   aziende   che   producono   o
          commercializzano in Italia dispositivi  medici  trasmettono
          alla predetta Direzione generale,  sulla  base  di  criteri
          stabiliti con decreto del Ministro della salute,  i  prezzi
          unitari relativi alle  forniture  effettuate  alle  aziende
          sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui
          la fornitura di dispositivi medici e'  parte  di  una  piu'
          ampia  fornitura  di  beni  e  servizi,  l'offerente   deve
          indicare in modo specifico il prezzo  unitario  di  ciascun
          dispositivo  e  i  dati  identificativi  dello  stesso.  Il
          Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica
          sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale
          dell'Istituto superiore di sanita'  e  dell'Agenzia  per  i
          servizi  sanitari  regionali,  promuove  la  realizzazione,
          sulla  base  di  una  programmazione  annuale,   di   studi
          sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche tipologie di
          dispositivi medici, anche mediante comparazione  dei  costi
          rispetto ad ipotesi alternative. I  risultati  degli  studi
          sono pubblicati  sul  sito  INTERNET  del  Ministero  della
          salute; 
              z) la disposizione di cui  all'art.  3,  comma  2,  del
          decreto-legge 17 febbraio  1998,  n.  23,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998,  n.  94,  non  e'
          applicabile al ricorso a terapie  farmacologiche  a  carico
          del Servizio  sanitario  nazionale,  che,  nell'ambito  dei
          presidi ospedalieri  o  di  altre  strutture  e  interventi
          sanitari, assuma  carattere  diffuso  e  sistematico  e  si
          configuri, al di fuori delle condizioni  di  autorizzazione
          all'immissione in commercio, quale alternativa  terapeutica
          rivolta a pazienti portatori  di  patologie  per  le  quali
          risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione
          al trattamento. Il ricorso a  tali  terapie  e'  consentito
          solo  nell'ambito  delle   sperimentazioni   cliniche   dei
          medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
          211,  e  successive  modificazioni.  In  caso  di   ricorso
          improprio si applicano le disposizioni di cui  all'art.  3,
          commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998,  n.
          23, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  aprile
          1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il  28
          febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali,
          per le aziende  ospedaliere,  per  le  aziende  ospedaliere
          universitarie e per gli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere  scientifico  volte   alla   individuazione   dei
          responsabili    dei    procedimenti    applicativi    delle
          disposizioni di cui alla presente lettera, anche  sotto  il
          profilo  della  responsabilita'  amministrativa  per  danno
          erariale.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni regionali di cui alla presente  lettera,  tale
          responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario  delle
          aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,  delle
          aziende  ospedaliere  universitarie  e  degli  Istituti  di
          ricovero e cura a carattere scientifico.».