Art. 7 
 
                            Finanziamento 
 
  1. Per le prestazioni di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  a)  e'
dovuto al Fondo: 
  a) un contributo ordinario dello 0,30%,  ripartito  tra  datore  di
lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un
terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini  previdenziali
di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato; 
  b) un contributo addizionale, a carico del  datore  di  lavoro,  in
caso di fruizione delle prestazioni  di  cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera a), punto 2 nella misura non  inferiore  all'1,50%  calcolato
sulle  retribuzioni  imponibili  ai  fini  previdenziali  perse   dai
lavoratori interessati dalle prestazioni. 
  2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario  sono
ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione  degli  stessi
criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a). 
  3. Per la prestazione straordinaria di cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera b) e' dovuto da parte del  datore  di  lavoro  un  contributo
straordinario,  relativo  ai  soli   lavoratori   interessati   dalla
corresponsione degli assegni medesimi, in  misura  corrispondente  al
fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e  della
contribuzione correlata. 
  4. Ai  contributi  di  finanziamento  del  Fondo  si  applicano  le
disposizioni previste dall'art. 3, comma 25, della legge n.  92/2012,
compreso l'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.