Art. 7 
 
       Informazioni sui sinistri di tipologia di gestione CARD 
 
  1. Ai fini della fissazione  dei  limiti  di  cui  all'art.  5,  le
imprese trasmettono all'IVASS i dati sui sinistri CARD,  secondo  gli
schemi e  le  relative  istruzioni  di  compilazione  e  trasmissione
riportati negli allegati 2 e 3.  L'invio  dell'informativa  richiesta
avviene  entro  i  termini  previsti  per   la   trasmissione   delle
anticipazioni  dei  dati  del  bilancio  individuale  delle   imprese
assicurative. Le imprese  con  sede  legale  in  altri  Stati  membri
provvedono nei medesimi termini alla trasmissione dei dati richiesti. 
  2. Le imprese che, a seguito di operazioni straordinarie di fusione
o trasferimento totale o parziale  di  portafoglio,  hanno  acquisito
portafogli che hanno  dato  luogo  a  sinistri  CARD,  forniscono  le
informazioni con riferimento ai sinistri e ai  relativi  risarcimenti
come se gli  effetti  dell'operazione  straordinaria  fossero  sempre
esistiti. 
  3. Nei medesimi termini e con le medesime finalita' di cui al comma
1, le imprese redigono una relazione nella quale sono  illustrate  le
modalita' operative seguite per l'elaborazione dei dati e riferiscono
in  merito  all'analisi  svolta  per  verificare  che  le  differenze
riscontrate,  rispetto  ai  dati  contenuti  nella   modulistica   di
vigilanza,  siano  giustificate   dalle   differenti   modalita'   di
rilevazione delle voci di costo. Nel documento sono, inoltre, fornite
adeguate motivazioni in merito a ogni altro eventuale disallineamento
rispetto alla modulistica di vigilanza o, per  le  imprese  con  sede
legale in altri Stati membri, al modulo di cui all'art.  6  comma  1,
lettera b). 
  4. La relazione di cui al comma 3 e' sottoscritta, per  le  imprese
di assicurazione autorizzate in Italia, dal responsabile dell'impresa
e dall'attuario incaricato  ai  sensi  dell'art.  34,  comma  1,  del
decreto. 
  5. Le imprese con sede legale in altri Stati membri che  aderiscono
alla procedura di  risaricimento  diretto,  comunicano  all'IVASS  il
nominativo di un responsabile ai fini dell'adempimento degli obblighi
di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, entro dieci giorni dalla
nomina e comunque entro un mese dall'entrata in vigore  del  presente
Provvedimento. 
  6. Le imprese conservano  presso  la  propria  sede  in  Italia  la
relazione di cui al  comma  3  comprensiva  degli  elaborati  tecnici
utilizzati per la redazione della  stessa.  Le  imprese  operanti  in
regime di libera  prestazione  di  servizi  conservano  la  relazione
presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri.