Art. 7 Informazioni sui sinistri di tipologia di gestione CARD 1. Ai fini della fissazione dei limiti di cui all'art. 5, le imprese trasmettono all'IVASS i dati sui sinistri CARD, secondo gli schemi e le relative istruzioni di compilazione e trasmissione riportati negli allegati 2 e 3. L'invio dell'informativa richiesta avviene entro i termini previsti per la trasmissione delle anticipazioni dei dati del bilancio individuale delle imprese assicurative. Le imprese con sede legale in altri Stati membri provvedono nei medesimi termini alla trasmissione dei dati richiesti. 2. Le imprese che, a seguito di operazioni straordinarie di fusione o trasferimento totale o parziale di portafoglio, hanno acquisito portafogli che hanno dato luogo a sinistri CARD, forniscono le informazioni con riferimento ai sinistri e ai relativi risarcimenti come se gli effetti dell'operazione straordinaria fossero sempre esistiti. 3. Nei medesimi termini e con le medesime finalita' di cui al comma 1, le imprese redigono una relazione nella quale sono illustrate le modalita' operative seguite per l'elaborazione dei dati e riferiscono in merito all'analisi svolta per verificare che le differenze riscontrate, rispetto ai dati contenuti nella modulistica di vigilanza, siano giustificate dalle differenti modalita' di rilevazione delle voci di costo. Nel documento sono, inoltre, fornite adeguate motivazioni in merito a ogni altro eventuale disallineamento rispetto alla modulistica di vigilanza o, per le imprese con sede legale in altri Stati membri, al modulo di cui all'art. 6 comma 1, lettera b). 4. La relazione di cui al comma 3 e' sottoscritta, per le imprese di assicurazione autorizzate in Italia, dal responsabile dell'impresa e dall'attuario incaricato ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto. 5. Le imprese con sede legale in altri Stati membri che aderiscono alla procedura di risaricimento diretto, comunicano all'IVASS il nominativo di un responsabile ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, entro dieci giorni dalla nomina e comunque entro un mese dall'entrata in vigore del presente Provvedimento. 6. Le imprese conservano presso la propria sede in Italia la relazione di cui al comma 3 comprensiva degli elaborati tecnici utilizzati per la redazione della stessa. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi conservano la relazione presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri.