(( Art. 7 bis 
 
 
  Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani 
 
  1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) il capo III del titolo I e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Capo III 
 
 
MISURE  IN   FAVORE   DELLO   SVILUPPO   DELL'IMPRENDITORIALITA'   IN
              AGRICOLTURA E DEL RICAMBIO GENERAZIONALE 
 
  Art. 9. - (Principi generali). - 1. Le  disposizioni  del  presente
capo sono dirette a sostenere in tutto  il  territorio  nazionale  le
imprese agricole a prevalente o totale  partecipazione  giovanile,  a
favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a  sostenerne  lo
sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito. 
  2.  La  concessione  delle  misure  di  cui  al  presente  capo  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  Art. 10. - (Benefici). - 1. Ai soggetti ammessi  alle  agevolazioni
di cui al presente capo possono essere concessi mutui  agevolati  per
gli investimenti, a un tasso pari a zero,  della  durata  massima  di
dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e  di  importo
non superiore al  75  per  cento  della  spesa  ammissibile.  Per  le
iniziative nel settore della produzione agricola il  mutuo  agevolato
ha una  durata,  comprensiva  del  periodo  di  preammortamento,  non
superiore a quindici anni. 
  2. Alle agevolazioni di cui al comma 1  si  applicano  i  massimali
previsti dalla normativa europea  e  le  agevolazioni  medesime  sono
concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato
per  il  settore  agricolo  e  per  quello  della  trasformazione   e
commercializzazione dei prodotti agricoli. 
  3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie  di  cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,
acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. 
  Art. 10-bis. - (Soggetti beneficiari).  -  1.  Possono  beneficiare
delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese,  in  qualsiasi
forma  costituite,  che  subentrino  nella  conduzione  di  un'intera
azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attivita' agricola  ai
sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno  due  anni  alla
data di presentazione della domanda  di  agevolazione,  e  presentino
progetti per lo sviluppo o il  consolidamento  dell'azienda  agricola
attraverso  iniziative  nel  settore  agricolo  e  in  quello   della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 
  2. Le imprese subentranti devono essere in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
  a)  siano  costituite  da  non  piu'  di  sei  mesi  alla  data  di
presentazione della domanda di agevolazione; 
  b)  esercitino  esclusivamente  l'attivita'   agricola   ai   sensi
dell'articolo 2135 del codice civile; 
  c)  siano  amministrate  e  condotte  da  un  giovane  imprenditore
agricolo di eta' compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel  caso  di
societa', siano composte, per oltre la  meta'  numerica  dei  soci  e
delle quote di partecipazione, da giovani  imprenditori  agricoli  di
eta' compresa tra i 18 ed i 40 anni. 
  3. Possono  altresi'  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al
presente capo le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il
consolidamento di iniziative nei settori  della  produzione  e  della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive  da
almeno  due  anni  alla  data  di  presentazione  della  domanda   di
agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di
cui al comma 2, lettere b) e c). 
  Art.  10-ter.  -  (Progetti  finanziabili).  -  1.  Possono  essere
finanziate, nei limiti delle risorse di cui  all'articolo  10-quater,
secondo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto di natura  non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, e nei limiti stabiliti dall'Unione europea, le
iniziative che prevedano investimenti non superiori a euro 1.500.000,
nei   settori   della   produzione   e   della    trasformazione    e
commercializzazione dei prodotti agricoli. 
  Art. 10-quater.  -  (Risorse  finanziarie  disponibili).  -  1.  La
concessione delle agevolazioni di cui al presente capo  e'  disposta,
con le modalita' previste dal decreto  di  cui  all'articolo  10-ter,
comma 1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62/2002
del 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261  del  7
novembre 2002. Le predette disponibilita' possono essere incrementate
da  eventuali  ulteriori  risorse  derivanti   dalla   programmazione
nazionale ed europea»; 
  b) all'articolo 24, comma 1, il secondo periodo e' soppresso. 
  2. Alle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al capo  III
del titolo  I  del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  185,
presentate prima della data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina
previgente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del decreto legislativo 21 aprile  2000,  n.
          185      (Incentivi      all'autoimprenditorialita'       e
          all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della
          L. 17 maggio 1999, n. 144.), e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 luglio 2000, n. 156.