Art. 7 
 
 
                       Conferma della presenza 
 
  1. Se il Servizio fitosanitario regionale e'  venuto  a  conoscenza
della presenza effettiva o sospetta dell'organismo specificato adotta
tutte le  misure  necessarie  per  ottenere  conferma  dell'eventuale
presenza, sulla base di analisi effettuate da laboratori riconosciuti
idonei dal Servizio fitosanitario nazionale. 
  2. Se la presenza dell'organismo specificato e' confermata  in  una
zona  ove  esso  era   precedentemente   sconosciuto,   il   Servizio
fitosanitario regionale ne da' comunicazione per iscritto, entro  tre
giorni lavorativi dal momento in cui  ha  ricevuto  la  conferma,  al
Servizio fitosanitario centrale, che la trasmette alla Commissione UE
e agli altri Stati membri entro i successivi due giorni lavorativi. 
  3. La stessa disposizione si applica in caso di conferma  ufficiale
della presenza dell'organismo  specificato  su  una  specie  vegetale
precedentemente non identificata come pianta ospite.