Art. 7 Conferma della presenza 1. Se il Servizio fitosanitario regionale e' venuto a conoscenza della presenza effettiva o sospetta dell'organismo specificato adotta tutte le misure necessarie per ottenere conferma dell'eventuale presenza, sulla base di analisi effettuate da laboratori riconosciuti idonei dal Servizio fitosanitario nazionale. 2. Se la presenza dell'organismo specificato e' confermata in una zona ove esso era precedentemente sconosciuto, il Servizio fitosanitario regionale ne da' comunicazione per iscritto, entro tre giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto la conferma, al Servizio fitosanitario centrale, che la trasmette alla Commissione UE e agli altri Stati membri entro i successivi due giorni lavorativi. 3. La stessa disposizione si applica in caso di conferma ufficiale della presenza dell'organismo specificato su una specie vegetale precedentemente non identificata come pianta ospite.