Art. 7 
 
 
                       Copertura assicurativa 
 
  1. A favore dei tecnici afferenti agli elenchi di cui  all'art.  1,
legittimamente mobilitati in emergenza  per  attivita'  tecniche,  e'
garantita da parte della regione interessata o del Dipartimento della
protezione  civile  l'attivazione   di   una   polizza   assicurativa
infortuni, a copertura di tutti i periodi di effettiva  operativita',
nell'ambito delle  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, ovvero, qualora intervenga la dichiarazione dello stato  di
emergenza, a valere sulle risorse stanziate  dalla  delibera  di  cui
all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.