Art. 7 Verifica dell'assolvimento dell'obbligo 1. L'obbligo e' rispettato se, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il numero dei certificati nella disponibilita' di ciascun soggetto obbligato uguaglia o supera il numero definito dalla seguente formula: Obbligo CIC = Bio anno di riferimento / 10 dove: Obbligo CIC e' il numero di certificati di cui ciascun soggetto obbligato deve disporre nel proprio conto proprieta' per assolvere all'obbligo. Tale quantita' viene calcolata mediante arrotondamento con criterio commerciale; Bio anno di riferimento e' il quantitativo minimo di biocarburanti, espresso in Gcal, che ciascun soggetto obbligato deve immettere in consumo nell'anno di riferimento, calcolato secondo la formula dell'art. 3, comma 3 del presente decreto. 2. Ogni anno il GSE, sulla base delle autocertificazioni di cui all'art. 4, comma 1 e dei certificati nella disponibilita' di ciascun soggetto dal 1° al 31 ottobre effettua la verifica del rispetto dell'obbligo, annullando i relativi certificati che concorrono alla copertura dell'obbligo stesso. L'esito della verifica e' comunicato agli interessati e trasmesso al Ministero dello sviluppo economico e al Comitato Biocarburanti con apposita relazione. 3. Il GSE, anche avvalendosi dei dati di cui all'art. 4, comma 4, effettua verifiche sul rispetto dell'obbligo di natura documentale. Il Comitato biocarburanti svolge controlli, anche ispettivi, presso i soggetti obbligati e gli altri operatori economici afferenti alla catena di consegna dei biocarburanti. 4. Per i biocarburanti immessi in consumo fino all'anno 2015, in caso di mancato adempimento dell'obbligo, sono comminate le sanzioni previste dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 2-quater della legge dell'11 marzo 2006, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. Per i biocarburanti immessi in consumo a partire dall'anno 2016, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116. 5. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, un soggetto obbligato disponga di un numero di certificati inferiore al 100% dell'obbligo ma superiore alla soglia di sanzionabilita' indicata per ciascun anno nella tabella di cui all'Allegato 4 del presente decreto, puo' compensare la quota residua esclusivamente nell'anno successivo. Le sanzioni di cui al comma precedente si applicano in ogni caso qualora il soggetto obbligato abbia conseguito una quota del proprio obbligo inferiore alla suddetta soglia di sanzionabilita', per la parte mancante alla stessa. 6. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, un soggetto obbligato disponga di un numero di certificati eccedenti il quantitativo di obbligo a lui riconducibile nell'anno, puo' rinviare tali certificati esclusivamente all'anno successivo, fino ad un massimo della quota riportata, per ciascun anno, nella tabella di cui all'Allegato 4 del presente decreto. Eventuali certificati eccedenti la quota massima di certificati rinviabili decadono e sono annullati dal sistema. 7. I certificati rinviati di cui al comma 6 possono essere utilizzati ai fini di cui al comma 2 e di cui all'art. 6, comma 5, secondo le disposizioni riportate all'art. 6, comma 4. 8. Su indicazione del Comitato biocarburanti, il GSE provvede ad aggiornare e pubblicare per gli operatori del settore la procedura operativa del portale informatico del GSE (BIOCAR).