Art. 7 Decorrenza dell'esercizio delle funzioni da parte dell'ente subentrante 1. Ai sensi del comma 89 dell'art. 1 della legge, le funzioni di cui all'art. 6 del presente decreto sono esercitate, per quanto riguarda le province, dal momento dell'entrata in vigore del presente decreto e, per quanto riguarda le citta' metropolitane dal 1° gennaio 2015. 2. L'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante delle funzioni trasferite dalle Regioni ai sensi del presente decreto sara' determinato dalle singole Regioni con l'atto attributivo delle funzioni oggetto del trasferimento.