Art. 7 
 
 
              Decorrenza dell'esercizio delle funzioni 
                   da parte dell'ente subentrante 
 
  1. Ai sensi del comma 89 dell'art. 1 della legge,  le  funzioni  di
cui all'art. 6 del  presente  decreto  sono  esercitate,  per  quanto
riguarda le province, dal momento dell'entrata in vigore del presente
decreto e, per quanto riguarda le citta' metropolitane dal 1° gennaio
2015. 
  2. L'effettivo avvio di esercizio da  parte  dell'ente  subentrante
delle funzioni trasferite dalle Regioni ai sensi del presente decreto
sara' determinato dalle singole Regioni con l'atto attributivo  delle
funzioni oggetto del trasferimento.