Art. 7 
 
Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al
  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle
  procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034,  sentenze
  C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme  di
  accelerazione degli  interventi  per  la  mitigazione  del  rischio
  idrogeologico e per l'adeguamento  dei  sistemi  di  collettamento,
  fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento  di
  opere urgenti di sistemazione idraulica  dei  corsi  d'acqua  nelle
  aree  metropolitane  interessate  da  fenomeni  di  esondazione   e
  alluvione 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante  «Norme  in
materia ambientale» sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nella Parte  III,  ovunque  ricorrano,  le  parole  «l'Autorita'
d'ambito»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «l'ente   di   governo
dell'ambito» e le parole  «le  Autorita'  d'ambito»  sono  sostituite
dalle seguenti: «gli enti di governo dell'ambito»; 
  b) all'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche: 
  1) (( al comma 1 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «Le
regioni che non hanno individuato gli  enti  di  governo  dell'ambito
provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre
2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8  della
legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti  nel  medesimo
ambito ottimale partecipano  obbligatoriamente  all'ente  di  governo
dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun  ambito
territoriale ottimale,  al  quale  e'  trasferito  l'esercizio  delle
competenze ad essi spettanti in materia  di  gestione  delle  risorse
idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture  idriche
di cui all'articolo 143, comma 1.»; 
  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo
dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato
dalle regioni e  dalle  province  autonome  e,  comunque,  non  oltre
sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della
regione esercita, previa diffida all'ente locale ad  adempiere  entro
ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi,  ponendo  le  relative
spese a carico dell'ente inadempiente.  Si  applica  quanto  previsto
dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.»; )) 
  3) al comma 2, la lettera b)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)
unicita' della gestione»; 
  4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.  Qualora  l'ambito  territoriale  ottimale   coincida   con
l'intero territorio regionale, ove si renda  necessario  al  fine  di
conseguire  una  maggiore  efficienza  gestionale  ed  una   migliore
qualita' del servizio all'utenza,  e'  consentito  l'affidamento  del
servizio  idrico  integrato  in  ambiti  territoriali  comunque   non
inferiori agli ambiti territoriali  corrispondenti  alle  province  o
alle citta' metropolitane.  ((  Sono  fatte  salve  le  gestioni  del
servizio idrico in forma autonoma esistenti nei  comuni  montani  con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5
dell'articolo 148.»; 
  b-bis) all'articolo 149, comma 3, il primo  periodo  e'  sostituito
dal seguente: «Il programma degli interventi individua  le  opere  di
manutenzione straordinaria e le nuove opere da  realizzare,  compresi
gli interventi  di  adeguamento  di  infrastrutture  gia'  esistenti,
necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi  di  servizio,
nonche' al soddisfacimento  della  complessiva  domanda  dell'utenza,
tenuto conto di quella collocata nelle  zone  montane  o  con  minore
densita' di popolazione.»; )) 
  c) l'articolo 150 e' abrogato; 
  d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente: 
  «Art. 149-bis (Affidamento del servizio). - 1.  L'ente  di  governo
dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo  149
e del  principio  di  unicita'  della  gestione  per  ciascun  ambito
territoriale ottimale, delibera  la  forma  di  gestione  fra  quelle
previste  dall'ordinamento  europeo  provvedendo,   conseguentemente,
all'affidamento del servizio nel rispetto della  normativa  nazionale
in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali  a  rete  di
rilevanza economica. (( L'affidamento diretto puo' avvenire a  favore
di societa' in possesso  dei  requisiti  prescritti  dall'ordinamento
europeo per  la  gestione  in  house,  partecipate  esclusivamente  e
direttamente  da  enti  locali  compresi   nell'ambito   territoriale
ottimale. )) 
  2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito,  al  fine  di
assicurare l'efficienza, l'efficacia e la  continuita'  del  servizio
idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento
al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti  la  data  di
scadenza  dell'affidamento  previgente.   Il   soggetto   affidatario
gestisce il servizio idrico integrato su tutto  il  territorio  degli
enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.»; 
  (( 2-bis.  Al  fine  di  ottenere  un'offerta  piu'  conveniente  e
completa e di evitare contenziosi  tra  i  soggetti  interessati,  le
procedure di gara per l'affidamento del servizio  includono  appositi
capitolati con la puntuale indicazione delle  opere  che  il  gestore
incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio. 
  2-ter. L'ultimo periodo del comma 1  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 11 maggio 1999, n.  141,  come  sostituito  dal  comma  4
dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' soppresso»;
)) 
    e) all'articolo 151 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  rapporto  tra
l'ente di governo dell'ambito ed il  soggetto  gestore  del  servizio
idrico integrato e' regolato da una convenzione predisposta dall'ente
di  governo  dell'ambito  sulla  base  delle  convenzioni  tipo,  con
relativi  disciplinari,   adottate   dall'Autorita'   per   l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto
dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge  13  maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.
201, (( convertito, con  modificazioni,  ))dalla  legge  22  dicembre
2011, n. 214.»; 
  2) al comma 2, (( l'alinea e' sostituito dal seguente  )):  «A  tal
fine,  le  convenzioni  tipo,  con  relativi   disciplinari,   devono
prevedere in particolare:»; 
  3) (( (Soppresso) )). 
  (( 3-bis) al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
  «b-bis) le opere da realizzare durante  la  gestione  del  servizio
come individuate dal bando di gara»; )) 
  4)  al  comma  2,  lettera  c),  dopo  le  parole:  «l'obbligo  del
raggiungimento», sono aggiunte le  seguenti:  «e  gli  strumenti  per
assicurare il mantenimento»; 
  5) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le  seguenti  ((
parole )): «, nonche' la disciplina delle conseguenze derivanti dalla
eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto
delle  previsioni  di  cui  agli  articoli  143  e  158  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le  modalita'  per
la valutazione del valore residuo degli investimenti  realizzati  dal
gestore uscente»; 
  6) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Sulla  base  della
convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza  di  questa,  sulla
base  della  normativa  vigente,  l'ente   di   governo   dell'ambito
predispone uno schema di convenzione con  relativo  disciplinare,  da
allegare ai  capitolati  della  procedura  di  gara.  Le  convenzioni
esistenti devono essere integrate in conformita' alle  previsioni  di
cui al comma 2, secondo le  modalita'  stabilite  dall'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico»; 
  7) il comma 7 e' (( abrogato )); 
    f) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti
locali  proprietari  provvedono  in  tal  senso  entro   il   termine
perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento  relative
anche  ad  interventi  di  manutenzione.   Nelle   ipotesi   di   cui
all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono  alla  data  di
decorrenza dell'affidamento del servizio  idrico  integrato.  Qualora
gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica
quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La  violazione  della
presente disposizione comporta responsabilita' erariale.»; 
  2) al comma 2 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
gestore e' tenuto a subentrare nelle garanzie  e  nelle  obbligazioni
relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed
a corrispondere al gestore uscente un  valore  di  rimborso  definito
secondo i criteri stabiliti dall'Autorita' per  l'energia  elettrica,
il gas e il sistema idrico.»; 
    g) all'articolo 156 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,  in
base a quanto stabilito dall'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il
gas e il sistema idrico.»; 
  2) al comma 2 le parole:  «della  regione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  ed  il
sistema idrico»; 
    h) dopo l'articolo 158 e' inserito il seguente: 
  «Art.  158-bis  (Approvazione  dei  progetti  degli  interventi   e
individuazione  dell'autorita'  espropriante).  -   1.   I   progetti
definitivi delle  opere,  degli  interventi  previsti  nei  piani  di
investimenti (( compresi nei )) piani d'ambito  di  cui  all'articolo
149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo  degli
ambiti  o  bacini  territoriali  ottimali  e  omogenei  istituiti   o
designati ai sensi  dell'articolo  3-bis  del  decreto-legge  del  13
agosto 2011, n. 138, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di  apposita
conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14  e  seguenti  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per  le
modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti. 
  2. L'approvazione di cui  al  comma  1  comporta  dichiarazione  di
pubblica utilita' e costituisce titolo abilitativo  e,  ove  occorra,
variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale,
esclusi i piani paesaggistici. (( Qualora l'approvazione  costituisca
variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale,
tale variante deve essere  coordinata  con  il  piano  di  protezione
civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della  legge
24 febbraio 1992, n. 225. )) 
  3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali  e
omogenei di cui al comma 1 costituisce autorita' espropriante per  la
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di
governo  puo'  delegare,  in  tutto  o  in  parte,  i  propri  poteri
espropriativi al gestore del servizio idrico  integrato,  nell'ambito
della convenzione di affidamento del  servizio  i  cui  estremi  sono
specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.»; 
    i) all'articolo 172, i  commi  da  1  a  5  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  «1.  Gli  enti  di  governo  degli  ambiti  che  non  abbiano  gia'
provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149,
ovvero non  abbiano  scelto  la  forma  di  gestione  ed  avviato  la
procedura di affidamento, sono tenuti, (( entro il termine perentorio
del 30 settembre  2015,  ))  ad  adottare  i  predetti  provvedimenti
disponendo  l'affidamento  del  servizio  al  gestore  unico  con  la
conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla  disciplina
pro tempore vigente. 
  2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicita' della
gestione all'interno dell'ambito territoriale  ottimale,  il  gestore
del servizio idrico integrato  subentra,  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti  operanti
all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti  soggetti
gestiscano il  servizio  in  base  ad  un  affidamento  assentito  in
conformita' alla normativa  pro  tempore  vigente  e  non  dichiarato
cessato ex lege, il gestore del servizio  idrico  integrato  subentra
alla data di scadenza prevista nel  contratto  di  servizio  o  negli
altri atti che regolano il rapporto. 
  3.  In  sede  di  prima  applicazione,  al  fine  di  garantire  il
conseguimento del principio di unicita'  della  gestione  all'interno
dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel
rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma  1,
dispone  l'affidamento  al  gestore  unico  di  ambito  ai  sensi  ((
dell'articolo 149-bis  ))  alla  scadenza  di  una  o  piu'  gestioni
esistenti nell'ambito territoriale tra quelle  di  cui  al  comma  2,
ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al
25 per cento della  popolazione  ricadente  nell'ambito  territoriale
ottimale di riferimento. Il gestore unico cosi' individuato  subentra
agli ulteriori soggetti che gestiscano il  servizio  in  base  ad  un
affidamento assentito  in  conformita'  alla  normativa  pro  tempore
vigente e non dichiarato  cessato  ex  lege  alla  data  di  scadenza
prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il
rapporto. Al fine di addivenire,  nel  piu'  breve  tempo  possibile,
all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito,  nelle  more
del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo,  l'ente
competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle
gestioni esistenti nell'ambito territoriale  tra  quelle  di  cui  al
comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente
inferiori al 25 per cento  della  popolazione  ricadente  nell'ambito
territoriale  ottimale  di  riferimento,  dispone  l'affidamento  del
relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a  quella
necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per  una  durata
non  superiore  alla  durata  residua   delle   menzionate   gestioni
esistenti, la cui  scadenza  sia  cronologicamente  antecedente  alle
altre, ed il cui bacino affidato, sommato  a  quello  delle  gestioni
oggetto di affidamento,  sia  almeno  pari  al  25  per  cento  della
popolazione   ricadente   nell'ambito   territoriale   ottimale    di
riferimento. 
  (( 3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro
il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e  il  sistema  idrico  presenta  alle  Camere  una
relazione sul  rispetto  delle  prescrizioni  stabilite  dal  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare: 
  a) a carico delle  regioni,  per  la  costituzione  degli  enti  di
governo dell'ambito; 
  b) a carico degli enti di governo  dell'ambito,  per  l'affidamento
del servizio idrico integrato; 
  c) a carico degli enti locali,  in  relazione  alla  partecipazione
agli enti di governo  dell'ambito  e  in  merito  all'affidamento  in
concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del  servizio  idrico
integrato ai gestori affidatari del servizio. )) 
  4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda  nei  termini
stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli
ulteriori adempimenti  previsti  dalla  legge,  il  Presidente  della
regione esercita, dandone comunicazione al Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e all'Autorita' per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi,  ponendo
le relative spese a carico dell'ente  inadempiente,  determinando  le
scadenze dei singoli  adempimenti  procedimentali  e  avviando  entro
trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi,  i  costi
di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti  in  tariffa  sono
posti pari a zero per tutta la durata  temporale  dell'esercizio  dei
poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non  provveda
nei termini cosi' stabiliti, l'Autorita' per l'energia elettrica,  il
gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta  giorni,  segnala
l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei ministri che nomina un
commissario  ad  acta,  le  cui  spese  sono   a   carico   dell'ente
inadempiente. La  violazione  della  presente  disposizione  comporta
responsabilita' erariale. 
  5. Alla scadenza del periodo  di  affidamento,  o  alla  anticipata
risoluzione delle concessioni in essere, i beni e  gli  impianti  del
gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti
direttamente all'ente locale  concedente  nei  limiti  e  secondo  le
modalita' previsti dalla convenzione.»; 
    l) all'articolo 124, comma 6, del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, se
gia' in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli  impianti  o
sulle infrastrutture ad essi  connesse,  finalizzati  all'adempimento
degli obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione
europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione  o
alla dismissione». 
  2. A partire dalla programmazione  2015  le  risorse  destinate  al
finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del  rischio
idrogeologico  sono   utilizzate   tramite   accordo   di   programma
sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, che definisce  altresi'  la
quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi  sono  individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.  ((
Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati,
finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia  alla  tutela  e  al
recupero degli ecosistemi e della biodiversita', ovvero che integrino
gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque, e  della  direttiva  2007/60/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  23  ottobre  2007,  relativa
alla  valutazione  e  alla  gestione  dei  rischi  di  alluvioni.  In
particolare, gli  interventi  sul  reticolo  idrografico  non  devono
alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei  corsi  d'acqua,
bensi' tendere ovunque  possibile  a  ripristinarlo,  sulla  base  di
adeguati bilanci del trasporto solido a scala  spaziale  e  temporale
adeguata.  A  questo  tipo  di  interventi  integrati,  in  grado  di
garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il
miglioramento dello stato ecologico dei corsi  d'acqua  e  la  tutela
degli  ecosistemi  e  della  biodiversita',  in  ciascun  accordo  di
programma deve essere destinata una percentuale  minima  del  20  per
cento delle risorse. Nei  suddetti  interventi  assume  priorita'  la
delocalizzazione  di  edifici  e  di  infrastrutture   potenzialmente
pericolosi  per  la  pubblica  incolumita'.  ))  L'attuazione   degli
interventi e' assicurata dal Presidente della Regione in qualita'  di
Commissario  di  Governo  contro  il  dissesto  idrogeologico  con  i
compiti, le modalita', la contabilita' speciale e  i  poteri  di  cui
all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
  3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare, (( avvalendosi dell'Istituto superiore )) per la  protezione  e
la   ricerca   ambientale   (ISPRA),   previo    parere    favorevole
dell'Autorita' di  distretto  territorialmente  competente,  provvede
alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate alle  Regioni  e
agli altri enti con  i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  adottati  ai  sensi   dell'articolo   1,   comma   2,   del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,  con  i  decreti  ministeriali  ex
articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonche' con i decreti
ministeriali adottati ai sensi  dell'articolo  1,  comma  432,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo  2,  commi  321,  331,
332, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  ((  con  il  decreto
ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 32,  ))  comma  10,  del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  con  i  decreti
ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2  del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni,  dalla  legge  24
novembre  2006,  n.  286,  per  la  realizzazione  di  interventi  di
mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla  data  del  30
settembre 2014 non e' stato pubblicato il bando  di  gara  o  non  e'
stato disposto l'affidamento dei lavori, nonche' per  gli  interventi
che risultano difformi dalle  finalita'  suddette.  L'ISPRA  assicura
l'espletamento  degli  accertamenti  ed  i   sopralluoghi   necessari
all'istruttoria entro il 30 novembre 2014. Le risorse  ((  rivenienti
))  dalle  suddette  revoche  confluiscono  in  un  apposito   fondo,
istituito presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, e sono riassegnate per la  medesima  finalita'
di mitigazione del rischio  idrogeologico  secondo  i  criteri  e  le
modalita' di finanziamento degli interventi definiti con  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  ((  di  cui  al  comma  11
dell'articolo  10  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  ))
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
  4. Per le attivita' di progettazione ed esecuzione degli interventi
di mitigazione del rischio  idrogeologico  di  cui  agli  accordi  di
programma stipulati con le Regioni ai sensi  dell'articolo  2,  comma
240, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  i  Presidenti  delle
Regioni,  nell'esercizio  dei  poteri  di  cui  all'articolo  10  del
decreto-legge  ((  24  giugno  2014,  n.  91,  ))   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere
di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni  per  la  disciplina
dei relativi rapporti, di (( tutti i soggetti pubblici e privati, nel
rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte  dal  codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese ))
societa' in house delle amministrazioni centrali dello  Stato  dotate
di specifica competenza tecnica, attraverso  i  Ministeri  competenti
che esercitano il controllo analogo  sulle  rispettive  societa',  ai
sensi della disciplina nazionale ed europea. 
  5. I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e  per
le  espropriazioni  delle  aree  occorrenti  per  l'esecuzione  degli
interventi inclusi negli accordi  di  cui  al  comma  4,  emanato  il
relativo  decreto,  provvedono  alla   redazione   dello   stato   di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei  suoli  anche
con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. 
  6. Al fine di garantire  l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici,  e'
istituito presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare un apposito Fondo  destinato  al  finanziamento
degli  interventi  relativi  alle  risorse  idriche.  Il   Fondo   e'
finanziato mediante la revoca delle risorse gia' stanziate  dalla  ((
delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica  (CIPE)  30  aprile  2012,  n.  60/2012,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n.  160  dell'11  luglio  2012,  ))  destinate  ad
interventi nel settore idrico per i quali, alla data del 30 settembre
2014, non risultino essere stati ancora assunti  atti  giuridicamente
vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche  tecniche
effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi  impedimenti  di
carattere tecnico-progettuale o urbanistico (( ovvero  situazioni  di
inerzia del soggetto attuatore. Per quanto non diversamente  previsto
dal presente comma, restano ferme le previsioni della stessa delibera
del CIPE n. 60/2012 e della delibera del  CIPE  30  giugno  2014,  n.
21/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22  settembre
2014, relative al monitoraggio,  alla  pubblicita',  all'assegnazione
del codice unico di progetto  e,  ad  esclusione  dei  termini,  alle
modalita' attuative )). I Presidenti delle  Regioni  o  i  commissari
straordinari comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare l'elenco degli interventi, di cui  al  presente
comma, entro il 31 ottobre 2014. Entro i successivi  sessanta  giorni
ISPRA procede alle verifiche di competenza riferendone  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare.  L'utilizzo
delle risorse del Fondo e' subordinato  all'avvenuto  affidamento  al
gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito  territoriale
ottimale, il quale e' tenuto a garantire una quota di  partecipazione
al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio
idrico  integrato  commisurata  all'entita'  degli  investimenti   da
finanziare.  I  criteri,  le  modalita'  e  l'entita'  delle  risorse
destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento
dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione  sono  definiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
di  concerto,  per  quanto  di  competenza,  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  7. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione  degli
interventi necessari all'adeguamento dei  sistemi  di  collettamento,
fognatura e depurazione oggetto  di  procedura  di  infrazione  o  di
provvedimento  di  condanna  della  Corte  di  Giustizia  dell'Unione
europea in ordine all'applicazione  della  direttiva  91/271/CEE  sul
trattamento delle acque reflue urbane, (( entro il 31 dicembre  2014,
))  su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare,  ((  puo'  essere  attivata  la  procedura  di
esercizio del  potere  sostitutivo  ))  del  Governo  secondo  quanto
previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
anche con la nomina di appositi commissari straordinari, che  possono
avvalersi della facolta' di cui al comma 4 del presente  articolo.  I
commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, nei successivi quindici giorni.  I  commissari
esercitano comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e  6  dell'articolo
10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 116 del 2014. (( Ai commissari  non  sono  corrisposti
gettoni, compensi, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti,  comunque
denominati. )) 
  8. Al fine di fronteggiare le situazioni di  criticita'  ambientale
delle aree metropolitane interessate da  fenomeni  di  esondazione  e
alluvione, previa istruttoria del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare di  concerto  con  la  Struttura  di
missione contro il  dissesto  idrogeologico  appositamente  istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,  e'  assegnata  alle
Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere  sulle
risorse del Fondo sviluppo e coesione  2007-2013  per  interventi  di
sistemazione idraulica dei corsi d'acqua. 
  (( 8-bis. Al comma 3 dell'articolo 185 del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le  parole:  «i
sedimenti spostati all'interno di acque superficiali»  sono  inserite
le seguenti: «o nell'ambito delle pertinenze idrauliche». )) 
  9. La struttura di missione di cui al comma 8 opera di concerto con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
e, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  nelle  attivita'  pianificatorie,  istruttorie  e  di
ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione
degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico. 
  (( 9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle  relative  norme  di
attuazione. 
  9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza  conseguente
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui  all'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31
dicembre 2015. 
  9-quater. Il comma 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e' sostituito dal seguente: 
  «9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante  utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno  2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.
122, nell'ambito  della  quota  assegnata  a  ciascun  Presidente  di
regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro
20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro  25
milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016». 
  9-quinquies. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre
2013, n. 147, e' sostituito dal seguente: 
  «367. Nel limite delle risorse disponibili sulle  contabilita'  dei
Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122, in cui confluiscono  le  risorse  finanziarie  relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma  9,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni  2015,
2016 e 2017 le possibilita'  assunzionali  di  cui  al  comma  8  del
medesimo articolo 3-bis». 
  9-sexies.   Le   disposizioni   previste   dall'articolo   1    del
decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, si applicano  anche  ai  territori
dei comuni della provincia di Bologna, gia' colpiti dal sisma del  20
e 29 maggio 2012 e interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013,
per cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza  con  deliberazione
del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 16  maggio  2013,  individuati  dal  Commissario
delegato nominato con  ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  127  del  1°   giugno   2013.   All'attuazione   delle
disposizioni di cui al presente comma si provvede  nel  limite  delle
risorse di cui al citato articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74
del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014. 
  9-septies. All'articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, le parole: «della programmazione 2007-2013»  sono  sostituite
dalle seguenti: «delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020». 
  9-octies. Al comma 256 dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Capo del  Dipartimento  della  protezione  civile,  d'intesa  con  le
regioni Basilicata e Calabria, si provvede  all'individuazione  delle
modalita'  di  ripartizione  tra  le  regioni  interessate  e   delle
finalita' di utilizzo, anche per quanto concerne  gli  interventi  di
ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso  produttivo,  delle
predette risorse, che sono riversate nelle contabilita'  speciali  di
cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 82 del 24 maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno 2013, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153  del  2  luglio
2013. Con il medesimo decreto sono altresi' definite le modalita'  di
ripartizione  delle  risorse  finalizzate  ad  assicurare  l'autonoma
sistemazione dei cittadini la  cui  abitazione  principale  e'  stata
oggetto dell'ordinanza di sgombero di cui al comma 351». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo dell'articolo 147 del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 14 aprile 2006, n. 88,
          S.O. n. 96, come modificato dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 147. (Organizzazione  territoriale  del  servizio
          idrico integrato) 
              1. I servizi idrici sono organizzati sulla  base  degli
          ambiti territoriali  ottimali  definiti  dalle  regioni  in
          attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.  36.  Le  regioni
          che non hanno individuato gli enti di  governo  dell'ambito
          provvedono, con delibera, entro il termine  perentorio  del
          31 dicembre  2014.  Decorso  inutilmente  tale  termine  si
          applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli
          enti  locali  ricadenti  nel   medesimo   ambito   ottimale
          partecipano   obbligatoriamente   all'ente    di    governo
          dell'ambito  individuato  dalla  competente   regione   per
          ciascun  ambito  territoriale   ottimale,   al   quale   e'
          trasferito l'esercizio delle competenze ad  essi  spettanti
          in materia di gestione delle risorse idriche, ivi  compresa
          la  programmazione  delle  infrastrutture  idriche  di  cui
          all'articolo 143, comma 1. 
              1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti
          di governo dell'ambito individuati ai  sensi  del  comma  1
          entro il termine fissato dalle  regioni  e  dalle  province
          autonome e,  comunque,  non  oltre  sessanta  giorni  dalla
          delibera di individuazione,  il  Presidente  della  regione
          esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro
          ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi,  ponendo  le
          relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si  applica
          quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172,
          comma 4. 
              2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli
          ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del
          servizio  idrico  integrato,  assicurandone   comunque   lo
          svolgimento secondo criteri  di  efficienza,  efficacia  ed
          economicita', nel rispetto, in  particolare,  dei  seguenti
          principi: 
              a) unita' del bacino idrografico o del sub-bacino o dei
          bacini idrografici contigui,  tenuto  conto  dei  piani  di
          bacino, nonche' della localizzazione delle  risorse  e  dei
          loro  vincoli   di   destinazione,   anche   derivanti   da
          consuetudine, in favore dei centri abitati interessati; 
              b) unicita' della gestione; 
              c) adeguatezza delle  dimensioni  gestionali,  definita
          sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici. 
              2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale  coincida
          con l'intero territorio regionale, ove si renda  necessario
          al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed
          una  migliore  qualita'   del   servizio   all'utenza,   e'
          consentito l'affidamento del servizio idrico  integrato  in
          ambiti territoriali  comunque  non  inferiori  agli  ambiti
          territoriali corrispondenti alle  province  o  alle  citta'
          metropolitane. Sono fatte salve le  gestioni  del  servizio
          idrico in forma autonoma esistenti nei comuni  montani  con
          popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite  ai  sensi
          del comma 5 dell'articolo 148. 
              3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono  norme
          integrative  per  il   controllo   degli   scarichi   degli
          insediamenti civili e produttivi allacciati alle  pubbliche
          fognature,  per  la   funzionalita'   degli   impianti   di
          pretrattamento  e  per  il  rispetto  dei  limiti  e  delle
          prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni. 
              Il testo dell'articolo 149 del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 14 aprile 2006, n. 88,
          S.O. n. 96, come modificato dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 149. (Piano d'ambito) 
              1. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della  parte  terza  del  presente   decreto,   l'Autorita'
          d'ambito provvede alla  predisposizione  e/o  aggiornamento
          del piano d'ambito. Il piano  d'ambito  e'  costituito  dai
          seguenti atti: 
              a) ricognizione delle infrastrutture; 
              b) programma degli interventi; 
              c) modello gestionale ed organizzativo; 
              d) piano economico finanziario. 
              2. La ricognizione, anche sulla  base  di  informazioni
          asseverate  dagli   enti   locali   ricadenti   nell'ambito
          territoriale ottimale, individua lo  stato  di  consistenza
          delle infrastrutture da affidare al  gestore  del  servizio
          idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento. 
              3. Il programma degli interventi individua le opere  di
          manutenzione straordinaria e le nuove opere da  realizzare,
          compresi gli interventi di  adeguamento  di  infrastrutture
          gia' esistenti, necessarie  al  raggiungimento  almeno  dei
          livelli minimi  di  servizio,  nonche'  al  soddisfacimento
          della complessiva  domanda  dell'utenza,  tenuto  conto  di
          quella collocata nelle zone montane e con  minore  densita'
          di popolazione. 
              4. Il piano  economico  finanziario,  articolato  nello
          stato patrimoniale, nel conto economico  e  nel  rendiconto
          finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento  dei
          costi di gestione e di investimento al netto  di  eventuali
          finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso  e'  integrato
          dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa  a
          tutto il periodo  di  affidamento.  Il  piano,  cosi'  come
          redatto, dovra' garantire il raggiungimento dell'equilibrio
          economico finanziario e, in  ogni  caso,  il  rispetto  dei
          principi di efficacia,  efficienza  ed  economicita'  della
          gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. 
              5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce  la
          struttura operativa mediante la quale il  gestore  assicura
          il servizio all'utenza e  la  realizzazione  del  programma
          degli interventi. 
              6. Il piano d'ambito e' trasmesso  entro  dieci  giorni
          dalla delibera di  approvazione  alla  regione  competente,
          all'Autorita' di vigilanza  sulle  risorse  idriche  e  sui
          rifiuti e al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e  del  mare.  L'Autorita'  di  vigilanza  sulle
          risorse idriche e sui rifiuti puo' notificare all'Autorita'
          d'ambito, entro novanta giorni decorrenti  dal  ricevimento
          del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando,  ove
          necessario, prescrizioni concernenti:  il  programma  degli
          interventi,  con  particolare  riferimento  all'adeguatezza
          degli investimenti  programmati  in  relazione  ai  livelli
          minimi  di  servizio  individuati  quali  obiettivi   della
          gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento
          alla  capacita'  dell'evoluzione  tariffaria  di  garantire
          l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in
          relazione agli investimenti programmati.". 
              Il testo dell'articolo 151 del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 14 aprile 2006, n. 88,
          S.O. n. 96, come modificato dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 151. (Rapporti tra autorita' d'ambito e  soggetti
          gestori del servizio idrico integrato) 
              1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed  il
          soggetto gestore del servizio idrico integrato e'  regolato
          da  una  convenzione  predisposta  dall'ente   di   governo
          dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi
          disciplinari,   adottate   dall'Autorita'   per   l'energia
          elettrica, il gas ed  il  sistema  idrico  in  relazione  a
          quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  e
          dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. 
              2. A  tal  fine,  le  convenzioni  tipo,  con  relativi
          disciplinari, devono prevedere in particolare: 
              a) il regime giuridico prescelto per  la  gestione  del
          servizio; 
              b) la durata dell'affidamento, non superiore  a  trenta
          anni, e  la  possibilita'  di  subaffidamento  solo  previa
          approvazione  espressa  da  parte  dell'ente   di   governo
          dell'ambito; 
              b-bis) le opere da realizzare durante la  gestione  del
          servizio come individuate dal bando di gara; 
              c) l'obbligo del raggiungimento  e  gli  strumenti  per
          assicurare      il       mantenimento       dell'equilibrio
          economico-finanziario della gestione; 
              d) il livello di  efficienza  e  di  affidabilita'  del
          servizio da assicurare all'utenza,  anche  con  riferimento
          alla manutenzione degli impianti; 
              e) i criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  delle
          tariffe determinate  dall'Autorita'  d'ambito  e  del  loro
          aggiornamento annuale, anche con riferimento  alle  diverse
          categorie di utenze; 
              f) l'obbligo di adottare la  carta  di  servizio  sulla
          base degli atti d'indirizzo vigenti; 
              g)  l'obbligo  di  provvedere  alla  realizzazione  del
          Programma degli interventi; 
              h) le modalita' di controllo del corretto esercizio del
          servizio e l'obbligo  di  predisporre  un  sistema  tecnico
          adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165; 
              i)  il  dovere  di  prestare  ogni  collaborazione  per
          l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi  di  controllo
          integrativi  che  l'Autorita'  d'ambito  ha   facolta'   di
          disporre durante tutto il periodo di affidamento; 
              l)   l'obbligo   di   dare   tempestiva   comunicazione
          all'Autorita'  d'ambito  del  verificarsi  di  eventi   che
          comportino   o   che   facciano   prevedere   irregolarita'
          nell'erogazione del servizio, nonche' l'obbligo di assumere
          ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarita',  in
          conformita' con le prescrizioni dell'Autorita' medesima; 
              m)   l'obbligo   di   restituzione,    alla    scadenza
          dell'affidamento,  delle  opere,  degli  impianti  e  delle
          canalizzazioni del servizio idrico integrato in  condizioni
          di efficienza ed in buono stato di  conservazione,  nonche'
          la disciplina delle conseguenze derivanti  dalla  eventuale
          cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto
          delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  ed  i  criteri  e  le
          modalita' per  la  valutazione  del  valore  residuo  degli
          investimenti realizzati dal gestore uscente; 
              n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie  e
          assicurative; 
              o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le
          condizioni di risoluzione secondo  i  principi  del  codice
          civile; 
              p) le modalita' di rendicontazione delle attivita'  del
          gestore. 
              3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma  1
          o, in  mancanza  di  questa,  sulla  base  della  normativa
          vigente,  l'ente  di  governo  dell'ambito  predispone  uno
          schema  di  convenzione  con  relativo   disciplinare,   da
          allegare  ai  capitolati  della  procedura  di   gara.   Le
          convenzioni   esistenti   devono   essere   integrate    in
          conformita' alle previsioni di cui al comma 2,  secondo  le
          modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica,
          il gas ed il sistema idrico. 
              4.  Nel  Disciplinare  allegato  alla  Convenzione   di
          gestione devono  essere  anche  definiti,  sulla  base  del
          programma degli interventi,  le  opere  e  le  manutenzioni
          straordinarie, nonche' il programma temporale e finanziario
          di esecuzione. 
              5.  L'affidamento  del  servizio  e'  subordinato  alla
          prestazione  da  parte  del  gestore  di  idonea   garanzia
          fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi  da
          realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve  essere
          annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da
          realizzare nel successivo quinquennio. 
              6.  Il  gestore  cura  l'aggiornamento   dell'atto   di
          Ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione. 
              7. (Abrogato). 
              8.  Le  societa'  concessionarie  del  servizio  idrico
          integrato, nonche' le societa' miste costituite  a  seguito
          dell'individuazione del socio privato mediante gara europea
          affidatarie  del  servizio   medesimo,   possono   emettere
          prestiti  obbligazionari   sottoscrivibili   esclusivamente
          dagli utenti con facolta' di conversione in azioni semplici
          o di risparmio. Nel caso di aumento del  capitale  sociale,
          una quota non inferiore al dieci per cento  e'  offerta  in
          sottoscrizione agli utenti del servizio.". 
              Il nuovo dell'articolo 153 del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 14 aprile 2006, n. 88,
          S.O. n. 96, come modificato dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 153 (Dotazioni dei soggetti gestori del  servizio
          idrico integrato) 
              1. Le infrastrutture idriche di proprieta'  degli  enti
          locali  ai  sensi  dell'articolo  143  sono   affidate   in
          concessione d'uso  gratuita,  per  tutta  la  durata  della
          gestione, al gestore  del  servizio  idrico  integrato,  il
          quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla
          convenzione e dal relativo disciplinare.  Gli  enti  locali
          proprietari  provvedono  in  tal  senso  entro  il  termine
          perentorio di sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, salvo eventuali quote  residue
          di   ammortamento   relative   anche   ad   interventi   di
          manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172,  comma
          1, gli enti  locali  provvedono  alla  data  di  decorrenza
          dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli
          enti locali non provvedano entro i termini  prescritti,  si
          applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172.  La
          violazione    della    presente    disposizione    comporta
          responsabilita' erariale. 
              2. Le immobilizzazioni, le attivita'  e  le  passivita'
          relative al servizio idrico  integrato,  ivi  compresi  gli
          oneri connessi all'ammortamento dei mutui  oppure  i  mutui
          stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto
          in conto capitale e/o in conto interessi,  sono  trasferite
          al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di
          tale trasferimento  si  tiene  conto  nella  determinazione
          della tariffa, al  fine  di  garantire  l'invarianza  degli
          oneri per la finanza  pubblica.  Il  gestore  e'  tenuto  a
          subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative  ai
          contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a
          corrispondere al gestore  uscente  un  valore  di  rimborso
          definito secondo i  criteri  stabiliti  dall'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.". 
              Il testo dell'articolo 156 del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 14 aprile 2006, n. 88,
          S.O. n. 96, come modificato dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 156 (Riscossione della tariffa) 
              1. La tariffa e'  riscossa  dal  gestore  del  servizio
          idrico integrato. Qualora il servizio  idrico  sia  gestito
          separatamente, per effetto  di  particolari  convenzioni  e
          concessioni, la relativa tariffa e'  riscossa  dal  gestore
          del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo
          riparto tra i  diversi  gestori  interessati  entro  trenta
          giorni  dalla  riscossione,  in  base  a  quanto  stabilito
          dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
          idrico. 
              2. Con apposita convenzione,  sottoposta  al  controllo
          dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica,  il  gas  ed  il
          sistema idrico, sono definiti  i  rapporti  tra  i  diversi
          gestori per il riparto delle spese di riscossione. 
              3. La riscossione volontaria della tariffa puo'  essere
          effettuata con le modalita' di cui al capo III del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa  convenzione  con
          l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia
          coattiva, della tariffa puo' altresi'  essere  affidata  ai
          soggetti iscritti all'albo previsto dall' articolo  53  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito  di
          procedimento ad evidenza pubblica. 
              Il testo dell'articolo 172 del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 14 aprile 2006, n. 88,
          S.O. n. 96, come modificato dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 172 (Gestioni esistenti) 
              1. Gli enti di governo degli  ambiti  che  non  abbiano
          gia' provveduto alla redazione del Piano  d'Ambito  di  cui
          all'articolo 149, ovvero non abbiano  scelto  la  forma  di
          gestione ed  avviato  la  procedura  di  affidamento,  sono
          tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre  2015,
          ad   adottare   i   predetti    provvedimenti    disponendo
          l'affidamento  del  servizio  al  gestore  unico   con   la
          conseguente decadenza degli affidamenti non  conformi  alla
          disciplina pro tempore vigente. 
              2. Al fine di garantire il rispetto  del  principio  di
          unicita'    della    gestione    all'interno    dell'ambito
          territoriale  ottimale,  il  gestore  del  servizio  idrico
          integrato subentra, alla data di entrata  in  vigore  della
          presente disposizione,  agli  ulteriori  soggetti  operanti
          all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti
          soggetti gestiscano il servizio in base ad  un  affidamento
          assentito in conformita' alla normativa pro tempore vigente
          e non dichiarato cessato ex lege, il gestore  del  servizio
          idrico integrato subentra alla data  di  scadenza  prevista
          nel contratto di servizio o negli altri atti  che  regolano
          il rapporto. 
              3. In sede di prima applicazione, al fine di  garantire
          il conseguimento del principio di unicita'  della  gestione
          all'interno dell'ambito territoriale  ottimale,  l'ente  di
          governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e
          fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento  al
          gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla
          scadenza di  una  o  piu'  gestioni  esistenti  nell'ambito
          territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo  periodo,
          il cui bacino complessivo affidato sia almeno  pari  al  25
          per   cento   della   popolazione   ricadente   nell'ambito
          territoriale ottimale  di  riferimento.  Il  gestore  unico
          cosi' individuato  subentra  agli  ulteriori  soggetti  che
          gestiscano il servizio in base ad un affidamento  assentito
          in conformita' alla normativa pro  tempore  vigente  e  non
          dichiarato cessato ex lege alla data di  scadenza  prevista
          nel contratto di servizio o negli altri atti  che  regolano
          il rapporto. Al fine di addivenire, nel  piu'  breve  tempo
          possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di
          ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale  di
          cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della
          normativa vigente, alla scadenza delle  gestioni  esistenti
          nell'ambito territoriale tra quelle  di  cui  al  comma  2,
          ultimo   periodo,   i    cui    bacini    affidati    siano
          complessivamente  inferiori   al   25   per   cento   della
          popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale  di
          riferimento, dispone l'affidamento  del  relativo  servizio
          per  una  durata  in  ogni  caso  non  superiore  a  quella
          necessaria al raggiungimento di detta  soglia,  ovvero  per
          una  durata  non  superiore  alla  durata   residua   delle
          menzionate  gestioni  esistenti,  la   cui   scadenza   sia
          cronologicamente antecedente alle altre, ed il  cui  bacino
          affidato,  sommato  a  quello  delle  gestioni  oggetto  di
          affidamento,  sia  almeno  pari  al  25  per  cento   della
          popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale  di
          riferimento. 
              3-bis.  Entro  il  31  dicembre  2014  e,  negli   anni
          successivi, entro il 30 giugno e il  31  dicembre  di  ogni
          anno, l'Autorita' per l'energia  elettrica,  il  gas  e  il
          sistema idrico  presenta  alle  Camere  una  relazione  sul
          rispetto   delle   prescrizioni   stabilite   dal   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare: 
              a) a carico delle regioni, per  la  costituzione  degli
          enti di governo dell'ambito; 
              b) a carico degli  enti  di  governo  dell'ambito,  per
          l'affidamento del servizio idrico integrato; 
              c) a  carico  degli  enti  locali,  in  relazione  alla
          partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito
          all'affidamento  in  concessione   d'uso   gratuito   delle
          infrastrutture del servizio  idrico  integrato  ai  gestori
          affidatari del servizio. 
              4. Qualora l'ente di governo dell'ambito  non  provveda
          nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2
          e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti  dalla
          legge,  il  Presidente  della  regione  esercita,   dandone
          comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela  del
          territorio  e  del  mare  e  all'Autorita'  per   l'energia
          elettrica,  il  gas  e  il   sistema   idrico,   i   poteri
          sostitutivi, ponendo le relative spese a  carico  dell'ente
          inadempiente,  determinando   le   scadenze   dei   singoli
          adempimenti procedimentali e avviando entro  trenta  giorni
          le procedure di affidamento. In tali ipotesi,  i  costi  di
          funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in  tariffa
          sono posti pari  a  zero  per  tutta  la  durata  temporale
          dell'esercizio   dei   poteri   sostitutivi.   Qualora   il
          Presidente della regione non  provveda  nei  termini  cosi'
          stabiliti, l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  ed
          il  sistema  idrico,  entro  i  successivi  trenta  giorni,
          segnala l'inadempienza  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri che nomina un commissario ad acta,  le  cui  spese
          sono a carico dell'ente inadempiente. La  violazione  della
          presente disposizione comporta responsabilita' erariale. 
              5. Alla scadenza del periodo  di  affidamento,  o  alla
          anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i  beni
          e gli impianti del gestore  uscente  relativi  al  servizio
          idrico  integrato  sono  trasferiti  direttamente  all'ente
          locale  concedente  nei  limiti  e  secondo  le   modalita'
          previsti dalla convenzione. 
              6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e  depurazione
          gestiti dai consorzi per le aree ed i  nuclei  di  sviluppo
          industriale di cui all'articolo 50 del  testo  unico  delle
          leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
          218, da  altri  consorzi  o  enti  pubblici,  nel  rispetto
          dell'unita' di gestione, entro il  31  dicembre  2006  sono
          trasferiti in concessione d'uso  al  gestore  del  servizio
          idrico  integrato  dell'Ambito  territoriale  ottimale  nel
          quale ricadono in tutto o per la maggior parte i  territori
          serviti,  secondo  un  piano  adottato  con   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare,  sentite  le  regioni,  le  province   e   gli   enti
          interessati.". 
              Il  testo  dell'articolo  124,  comma  6,  del  decreto
          legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  recante  "Norme  in
          materia ambientale", pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale.
          14 aprile 2006, n. 88, S.O.  n.  96,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 124 (Criteri generali) 
              6. Le regioni disciplinano le  fasi  di  autorizzazione
          provvisoria agli scarichi  degli  impianti  di  depurazione
          delle acque reflue per il tempo necessario  al  loro  avvio
          oppure,  se  gia'  in  esercizio,   allo   svolgimento   di
          interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture  ad  essi
          connesse,  finalizzati   all'adempimento   degli   obblighi
          derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,
          ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o
          alla dismissione. ". 
              La direttiva 2000/60/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 23 ottobre 2000, che  istituisce  un  quadro
          per l'azione comunitaria in materia di acque, e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 327/1
          del 22.12.2000. 
              La direttiva 2007/60/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione  e
          alla gestione dei rischi di alluvioni, e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 288/27  del
          6.11.2007. 
              Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto-legge
          24 giugno 2014, n. 91, recante: "Disposizioni  urgenti  per
          il   settore   agricolo,    la    tutela    ambientale    e
          l'efficientamento  energetico  dell'edilizia  scolastica  e
          universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese,  il
          contenimento dei costi gravanti sulle  tariffe  elettriche,
          nonche'  per  la  definizione  immediata   di   adempimenti
          derivanti  dalla  normativa  europea.",   convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  116,  e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144: 
              "Art.   10   (Misure   straordinarie   per   accelerare
          l'utilizzo delle risorse e  l'esecuzione  degli  interventi
          urgenti  e  prioritari  per  la  mitigazione  del   rischio
          idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
          delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
          all'agricoltura) 
              1. A decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,   i   Presidenti    della    regioni    subentrano
          relativamente al territorio di  competenza  nelle  funzioni
          dei  commissari  straordinari  delegati  per  il  sollecito
          espletamento delle procedure  relative  alla  realizzazione
          degli interventi di mitigazione del  rischio  idrogeologico
          individuati negli accordi di programma sottoscritti tra  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e le regioni ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  240,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e  nella  titolarita'
          delle  relative   contabilita'   speciali.   I   commissari
          straordinari attualmente in carica completano le operazioni
          finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni  entro
          quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore   del   presente
          decreto. 
              2. Al Presidente della  regione  non  e'  dovuto  alcun
          compenso per lo svolgimento delle  funzioni  attribuite  ai
          sensi del presente articolo. In caso  di  dimissioni  o  di
          impedimento del Presidente della regione il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti, nomina  un  commissario  ad
          acta, al quale spettano  i  poteri  indicati  nel  presente
          articolo fino all'insediamento del nuovo  Presidente  della
          regione o alla cessazione della causa di impedimento. 
              2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma  2,  in
          tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa,
          dalla carica di  Presidente  della  regione,  questi  cessa
          anche   dalle    funzioni    commissariali    eventualmente
          conferitegli  con  specifici   provvedimenti   legislativi.
          Qualora normative di settore o lo statuto della regione non
          prevedano apposite modalita' di sostituzione,  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro  competente,  e'  nominato  un   commissario   che
          subentra nell'esercizio delle funzioni  commissariali  fino
          all'insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni  del
          presente  comma   si   applicano   anche   agli   incarichi
          commissariali,   conferiti   ai    sensi    di    specifici
          provvedimenti legislativi, per i quali e' gia'  intervenuta
          l'anticipata cessazione dalla carica  di  Presidente  della
          regione. 
              2-ter. Per l'espletamento delle attivita' previste  nel
          presente  articolo,  il  Presidente  della   regione   puo'
          delegare apposito soggetto attuatore il quale  opera  sulla
          base di  specifiche  indicazioni  ricevute  dal  Presidente
          della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza
          pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di  societa'
          a totale capitale  pubblico  o  di  societa'  dalle  stesse
          controllate,  anche  in  deroga  ai  contratti   collettivi
          nazionali di lavoro  delle  societa'  di  appartenenza,  e'
          collocato in aspettativa senza assegni, con  riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio dalla data del provvedimento di
          conferimento  dell'incarico  e  per  tutto  il  periodo  di
          svolgimento dello stesso.  Dall'attuazione  della  presente
          disposizione non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              3. Gli adempimenti di cui all'articolo  1,  comma  111,
          della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  per  i  quali  e'
          fissato il termine finale del 30 aprile 2014, sono ultimati
          entro trenta giorni dall'effettivo subentro. 
              4. Per le attivita' di progettazione degli  interventi,
          per  le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  per   le
          attivita' di direzione dei lavori e  di  collaudo,  nonche'
          per     ogni     altra     attivita'      di      carattere
          tecnico-amministrativo   connessa    alla    progettazione,
          all'affidamento e all'esecuzione dei  lavori,  ivi  inclusi
          servizi e  forniture,  il  Presidente  della  regione  puo'
          avvalersi,  oltre  che  delle  strutture  e  degli   uffici
          regionali,  degli  uffici  tecnici  e  amministrativi   dei
          comuni,  dei  provveditorati  interregionali   alle   opere
          pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi
          di bonifica e delle autorita' di distretto,  nonche'  delle
          strutture commissariali gia' esistenti,  non  oltre  il  30
          giugno 2015, e delle societa' a totale capitale pubblico  o
          delle societa' dalle stesse controllate. Le relative  spese
          sono  ricomprese  nell'ambito  degli   incentivi   per   la
          progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207. 
              5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,  il
          Presidente della regione e' titolare  dei  procedimenti  di
          approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale  dei
          poteri di sostituzione e di deroga di cui  all'articolo  17
          del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.  A  tal
          fine emana gli atti e  i  provvedimenti  e  cura  tutte  le
          attivita' di competenza  delle  amministrazioni  pubbliche,
          necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto
          degli  obblighi  internazionali  e  di   quelli   derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea. 
              6. L'autorizzazione rilasciata ai  sensi  del  comma  5
          sostituisce tutti i visti, i pareri, le  autorizzazioni,  i
          nulla  osta  e   ogni   altro   provvedimento   abilitativo
          necessario  per  l'esecuzione   dell'intervento,   comporta
          dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e  costituisce,  ove
          occorra,  variante   agli   strumenti   di   pianificazione
          urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti
          di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero
          dei beni e delle attivita' culturali e del turismo previsti
          dal codice dei beni culturali e del  paesaggio  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da  rilasciarsi
          entro il termine di trenta giorni dalla richiesta,  decorso
          inutilmente  il  quale  l'autorita'   procedente   provvede
          comunque alla conclusione del  procedimento,  limitatamente
          agli interventi individuati negli accordi di  programma  di
          cui al comma 1. Per le occupazioni  di  urgenza  e  per  le
          eventuali  espropriazioni   delle   aree   occorrenti   per
          l'esecuzione delle opere e degli interventi, i  termini  di
          legge previsti dal  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,  e
          successive modificazioni, sono ridotti alla meta'. 
              7. Ai fini delle attivita' di coordinamento delle  fasi
          relative alla programmazione  e  alla  realizzazione  degli
          interventi di cui al comma  1,  fermo  restando  il  numero
          degli  uffici  dirigenziali  di  livello  generale  e   non
          generale vigenti, l'Ispettorato  di  cui  all'articolo  17,
          comma 2,  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2010, n. 26,  e'  trasformato  in  una  direzione  generale
          individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e,
          pertanto, l'Ispettorato e' soppresso. Conseguentemente,  al
          citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge n.  195  del
          2009 le parole da: «le proprie strutture anche vigilate» a:
          «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009,  n.
          140»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «una   direzione
          generale individuata dai regolamenti di organizzazione  del
          Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che
          subentra nelle funzioni  gia'  esercitate  dall'Ispettorato
          generale». 
              7-bis.  I  comuni  possono   rivolgersi   ai   soggetti
          conduttori di aziende agricole con fondi  al  di  sopra  di
          1.000 metri di altitudine per l'esecuzione di opere  minori
          di pubblica utilita' nelle  aree  attigue  al  fondo,  come
          piccole manutenzioni stradali, servizi di  spalatura  della
          neve  o  regimazione  delle  acque   superficiali,   previa
          apposita convenzione per ciascun intervento  da  pubblicare
          nell'albo  pretorio  comunale  e  a  condizione  che  siano
          utilizzate le attrezzature  private  per  l'esecuzione  dei
          lavori. 
              8.  Al  fine  di  conseguire  un  risparmio  di  spesa,
          all'articolo 17,  comma  35-octies,  del  decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102,  al  primo  periodo,  dopo  le
          parole: «due supplenti» sono  aggiunte  le  seguenti:  «con
          comprovata esperienza in materia contabile  amministrativa»
          e l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Uno  dei
          componenti   effettivi   e'    designato    dal    Ministro
          dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del  medesimo
          Ministero». 
              8-bis. Entro venti giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto sono
          nominati i nuovi componenti del collegio dei  revisori  dei
          conti  dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
          ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della disciplina di cui
          al comma 8. 
              9. Fermo restando il  termine  del  31  dicembre  2014,
          stabilito  dall'articolo  1,  comma  111,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, gli  interventi  per  i  quali  sono
          trasferite le relative risorse statali o regionali entro il
          30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015. I
          Presidenti delle regioni  provvedono,  con  cadenza  almeno
          trimestrale, ad aggiornare i dati relativi  allo  stato  di
          avanzamento   degli   interventi   secondo   modalita'   di
          inserimento in un sistema on line specificate dal Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
              10. Al primo periodo del comma  1-bis  dell'articolo  9
          del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.  49,  dopo  le
          parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le  seguenti:
          «comma 3, lettera a)». 
              11. I criteri, le modalita' e l'entita'  delle  risorse
          destinate al finanziamento degli interventi in  materia  di
          mitigazione del rischio  idrogeologico  sono  definiti  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto,  per   quanto   di
          competenza, con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. A tal  fine  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri puo' avvalersi di apposita struttura di  missione,
          alle cui attivita' si fara' fronte con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
              11-bis.  All'articolo   7,   comma   8,   del   decreto
          legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, le parole:  «entro  il
          22 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti:  «entro  il
          22 dicembre 2015». 
              12.  Al  decreto-legge  10  dicembre  2013,   n.   136,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
          n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 1, comma 6,  le  parole:  «da  svolgere
          entro  i  novanta  giorni  successivi  all'emanazione   del
          decreto  medesimo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da
          svolgere,  secondo  l'ordine  di  priorita'  definito   nei
          medesimi decreti, entro i centoventi giorni successivi alla
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti
          per i terreni  classificati,  sulla  base  delle  indagini,
          nelle classi di rischio piu' elevate, e entro i  successivi
          duecentodieci  per  i  restanti  terreni.  Con  i  medesimi
          decreti, puo' essere disposto, nelle more dello svolgimento
          delle indagini dirette, il divieto  di  commercializzazione
          dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle  classi
          di  rischio  piu'  elevato,  ai  sensi  del  principio   di
          precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento  (CE)  n.
          178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e  del
          Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti  generali
          della  legislazione  alimentare,   istituisce   l'Autorita'
          europea per la sicurezza alimentare e fissa  procedure  nel
          campo della sicurezza alimentare.»; 
              b) all'articolo 1, dopo il  comma  6,  e'  inserito  il
          seguente: «6.1. Le indagini di  cui  al  presente  articolo
          possono essere estese, nei limiti delle risorse disponibili
          a legislazione vigente, con direttiva  dei  Ministri  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  e  della  salute,
          d'intesa con  il  Presidente  della  Regione  Campania,  ai
          terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine  ai
          sensi  del  comma  5,  in   quanto   coperti   da   segreto
          giudiziario,  ovvero  oggetto  di  sversamenti  resi   noti
          successivamente alla chiusura  delle  indagini  di  cui  al
          comma 5. Nelle direttive di  cui  al  presente  comma  sono
          indicati i termini per lo svolgimento  delle  indagini  sui
          terreni di cui al primo periodo e  la  presentazione  delle
          relative  relazioni.  Entro   i   quindici   giorni   dalla
          presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui
          al comma 6.»; 
              c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e' inserito  il
          seguente:  «5-ter.  Fatto  salvo  quanto  stabilito   dalla
          direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE
          del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro  per  l'azione
          comunitaria in  materia  di  acque,  nella  concessione  di
          contributi   e   finanziamenti   previsti   dai   programmi
          comunitari finanziati con fondi strutturali, e'  attribuita
          priorita'  assoluta  agli  investimenti  in  infrastrutture
          irrigue e di  bonifica  finalizzati  a  privilegiare  l'uso
          collettivo  della  risorsa  idrica,  in  sostituzione   del
          prelievo privato di acque da falde superficiali e  profonde
          nelle province di Napoli e Caserta.». 
              12-bis. All'articolo 1 del  decreto-legge  10  dicembre
          2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 6-sexies e' aggiunto  il
          seguente: 
              «6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della  presente  disposizione,  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministro delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  del   bilancio   dello   Stato,   e'   disciplinata
          l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato
          al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di  contrasto
          alle  attivita'  illecite  di  gestione  dei  rifiuti,  con
          particolare riferimento al territorio campano». 
              13. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              13-bis. All'articolo 1, comma 347,  lettera  b),  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «, Genova  e  La
          Spezia» sono soppresse e le parole: «20  milioni  di  euro»
          sono sostituite dalle seguenti: «14 milioni di euro». 
              13-ter. Per gli interventi di ricostruzione conseguenti
          agli  eccezionali  eventi  meteorologici  verificatisi  nei
          giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, dal  25  al  26  dicembre
          2013, dal 4  al  5  e  dal  16  al  20  gennaio  2014,  nel
          territorio della regione Liguria, e' autorizzata  la  spesa
          di 6 milioni di euro per l'anno 2014. 
              13-quater. Ai maggiori oneri di cui  al  comma  13-ter,
          pari a 6 milioni di euro per l'anno  2014,  si  provvede  a
          valere sui risparmi di spesa di cui al comma 13-bis. ". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto-legge 11  giugno  1998,  n.  180,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,  recante:
          "Misure   urgenti   per   la   prevenzione   del    rischio
          idrogeologico ed a favore delle zone  colpite  da  disastri
          franosi nella regione Campania.", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale. 11 giugno 1998, n. 134: 
              "Art. 1. Piani  stralcio  per  la  tutela  dal  rischio
          idrogeologico  e  misure  di  prevenzione  per  le  aree  a
          rischio. (Omissis). 
              2. Il Comitato dei  Ministri  di  cui  al  comma  1-bis
          definisce, d'intesa con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche
          attraverso azioni di manutenzione dei  bacini  idrografici,
          per la riduzione del rischio idrogeologico,  tenendo  conto
          dei programmi gia' in essere da parte  delle  autorita'  di
          bacino di rilievo nazionale e dei piani straordinari di cui
          al comma 1-bis, se approvati, nelle  zone  nelle  quali  la
          maggiore vulnerabilita' del territorio si lega  a  maggiori
          pericoli  per  le  persone,  le  cose  ed   il   patrimonio
          ambientale con priorita' per quelli relativi alle aree  per
          le quali e' stato dichiarato  lo  stato  di  emergenza,  ai
          sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per
          la realizzazione degli interventi possono essere  adottate,
          su  proposta  dei  Ministri  dell'ambiente  e  dei   lavori
          pubblici  e  d'intesa  con  le  regioni   interessate,   le
          ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, L. 24 febbraio  1992,
          n. 225 . Entro  il  30  settembre  1998,  su  proposta  del
          Comitato dei Ministri, di cui al comma 1, d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'
          adottato un atto di indirizzo e coordinamento che individui
          i criteri relativi agli adempimenti di cui al comma 1 e  al
          presente comma. ". 
              Si riporta il testo dell'articolo  16  della  legge  31
          luglio 2002,  n.  179,  recante  "Disposizioni  in  materia
          ambientale.",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale.   13
          agosto 2002, n. 189: 
              "Art.  16.  Provvidenze   per   le   aree   a   rischio
          idrogeologico. 
              1. Per le finalita' di difesa del suolo  nelle  aree  a
          rischio idrogeologico di cui  al  decreto-legge  11  giugno
          1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
          agosto 1998, n. 267, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio,  d'intesa  con
          le regioni o gli  enti  locali  interessati,  definisce  ed
          attiva programmi di interventi  urgenti  per  il  riassetto
          territoriale  delle  aree  medesime  per  le  quali   viene
          dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5,
          comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A  tal  fine
          possono essere utilizzate le risorse finanziarie  che,  per
          effetto delle disposizioni di cui al comma 2  dell'articolo
          27, residuano sul capitolo  7850,  nell'ambito  dell'unita'
          previsionale di base 4.2.3.3, dello stato di previsione del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  432,  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2006).", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O: 
              "432. Il Fondo da  ripartire  per  esigenze  di  tutela
          ambientale  di   cui   all'articolo   1,   comma   1,   del
          decreto-legge 21 febbraio  2005,  n.  16,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  22  aprile  2005,  n.  58,  e'
          iscritto  a  decorrere  dall'anno  2006  nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio con riserva del 50 per cento da destinare per le
          finalita' di cui al decreto-legge 11 giugno 1998,  n.  180,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  1998,
          n. 267. A tale scopo, il  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio, d'intesa con le regioni o  gli  enti
          locali  interessati,  definisce  ed  attiva  programmi   di
          interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio
          idrogeologico. 
              Si riporta il testo dell'articolo 2,  commi  321,  331,
          332,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,   recante
          "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato   (legge   finanziaria   2008).",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  2007,  n.
          300, S.O: 
              " 321. Per le finalita' della difesa del suolo e  della
          pianificazione di bacino nonche' per la realizzazione degli
          interventi nelle aree a rischio  idrogeologico  di  cui  al
          decreto-legge 11  giugno  1998,  n.  180,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  3  agosto  1998,  n.  267,  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare adotta piani strategici nazionali e di intervento  per
          la mitigazione del rischio  idrogeologico  e  per  favorire
          forme di adattamento dei territori, da attuare d'intesa con
          le autorita' di bacino territorialmente competenti, con  le
          regioni e con gli enti locali interessati, tenuto conto dei
          piani di bacino. A tal  fine  sono  utilizzate  le  risorse
          iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18
          maggio 1989, n. 183, e al decreto-legge 5 ottobre 1993,  n.
          398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre
          1993, n. 493, come determinate dalla Tabella F della  legge
          27  dicembre  2006,  n.   296.   Per   l'attuazione   delle
          disposizioni  di  cui  al  presente  comma  nonche'   delle
          disposizioni di cui ai commi 322, 323, 325, 326, 331 e  332
          e' autorizzata la spesa di euro 265  milioni  per  ciascuno
          degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di  cui  alla
          legge 18 maggio 1989, n. 183." 
              331. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  6
          della legge 7 marzo 2001, n. 51, e' ridotta della somma  di
          713.000 euro a decorrere dal 2008. 
              332.  Per  le  finalita'  di  mitigazione  del  rischio
          idrogeologico, di tutela e di riqualificazione dell'assetto
          del territorio e di incentivazione  alla  permanenza  delle
          popolazioni  nelle  aree  di  montagna  e  di  collina,  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare definisce e attiva, sulla  base  delle  richieste  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,   un   programma   di
          interventi di manutenzione del reticolo idrografico  minore
          e dei versanti, privilegiando  la  realizzazione  di  opere
          tradizionali e a basso impatto ambientale. Per l'attuazione
          del presente comma e' previsto l'utilizzo del 10 per  cento
          delle risorse destinate, per l'anno 2008, alla  difesa  del
          suolo di cui al comma 321.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  32,  comma  10,  del
          decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   recante
          "Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici.",  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale. 2 ottobre 2003, n.  229,  S.O.  e
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326: 
              "Art. 32. Misure per la  riqualificazione  urbanistica,
          ambientale   e    paesaggistica,    per    l'incentivazione
          dell'attivita'  di  repressione  dell'abusivismo  edilizio,
          nonche' per la definizione degli illeciti edilizi  e  delle
          occupazioni di aree demaniali. 
              10. Per la realizzazione di un programma di  interventi
          di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto
          idrogeologico e' destinata una somma di 20 milioni di  euro
          per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio,  da  adottare  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, sono individuate le aree comprese  nel  programma.  Su
          tali aree, il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio, d'intesa con i soggetti  pubblici  interessati,
          predispone  un  programma  operativo  di  interventi  e  le
          relative modalita' di attuazione.". 
              Il testo dell'articolo 2, del decreto-legge  3  ottobre
          2006, n. 262,  recante  "Disposizioni  urgenti  in  materia
          tributaria e finanziaria.", convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230. 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  240,  della
          legge 23 dicembre 2009,n. 191, recante "Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2010).",  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O: 
              Art. 2. (Disposizioni diverse).(Omissis). 
              240. Le risorse assegnate per interventi di risanamento
          ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009,  pari
          a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilita'  del
          Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese  a
          sostegno dell'economia reale,  di  cui  all'  articolo  18,
          comma 1,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, e successive modificazioni, sono destinate  ai  piani
          straordinari diretti  a  rimuovere  le  situazioni  a  piu'
          elevato rischio idrogeologico individuate  dalla  direzione
          generale competente del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, sentiti le  autorita'  di
          bacino di cui all' articolo 63 del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e  successive  modificazioni,  nonche'
          all' articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 13, e  il  Dipartimento  della  protezione  civile
          della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse  di
          cui al  presente  comma  possono  essere  utilizzate  anche
          tramite accordo di  programma  sottoscritto  dalla  regione
          interessata e dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare che definisce, altresi', la quota
          di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione  di
          risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di  cui  all'
          articolo 61  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e
          successive modificazioni, che ciascun  programma  attuativo
          regionale destina a interventi di risanamento ambientale.". 
              Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  recante
          "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE.", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006,
          n. 100, S.O. 
              La Direttiva 91/271/CEE del Consiglio,  del  21  maggio
          1991, concernente il trattamento delle acque reflue  urbane
          e'  pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale  n.  L  135  del
          30/05/1991 
              Si riporta il testo dell'articolo  8,  comma  1,  della
          legge 5 giugno 2003,  n.  131,  recante  "Disposizioni  per
          l'adeguamento  dell'ordinamento   della   Repubblica   alla
          L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.", pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale. 10 giugno 2003, n. 132: 
              "Art.   8.   Attuazione   dell'articolo    120    della
          Costituzione sul potere sostitutivo. 
              1. Nei casi e per le finalita'  previsti  dall'articolo
          120, secondo comma, della Costituzione, il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
          per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
          locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento.". 
              Il testo dell'articolo 185, comma 3, del citato decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art.  185  (Esclusioni  dall'ambito  di  applicazione)
          (Omissis). 
              3. Fatti salvi gli obblighi derivanti  dalle  normative
          comunitarie  specifiche,  sono   esclusi   dall'ambito   di
          applicazione della Parte  Quarta  del  presente  decreto  i
          sedimenti spostati  all'interno  di  acque  superficiali  o
          nell'ambito  delle  pertinenze  idrauliche  ai  fini  della
          gestione  delle  acque  e  dei  corsi   d'acqua   o   della
          prevenzione di inondazioni o della riduzione degli  effetti
          di inondazioni o siccita' o  ripristino  dei  suoli  se  e'
          provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi  della
          decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio  2000,
          e successive modificazioni.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  3,  del
          decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  recante  "Interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici che hanno interessato il territorio delle  province
          di Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e
          Rovigo, il  20  e  il  29  maggio  2012."  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 7 giugno 2012, n. 131: 
              "Art. 1. Ambito di  applicazione  e  coordinamento  dei
          presidenti delle regioni 
              3. In seguito agli eventi sismici di cui  al  comma  1,
          considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed  al
          fine di favorire il processo di ricostruzione e la  ripresa
          economica dei territori colpiti  dal  sisma,  lo  stato  di
          emergenza dichiarato con  le  delibere  del  Consiglio  dei
          Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato  fino  al
          31  maggio  2013.  Il  rientro  nel  regime  ordinario   e'
          disciplinato  ai  sensi  dell'articolo  5,  commi  4-ter  e
          4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, comma  9,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  recante  "Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario." convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          6 luglio 2012, n. 156, S.O.: 
              "Art. 3-bis. Credito di imposta e finanziamenti bancari
          agevolati per la ricostruzione 
              9.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  8  si  provvede
          mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo  2  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2012,   n.   122,
          nell'ambito della quota assegnata a ciascun  Presidente  di
          regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per  l'anno
          2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013  ed  euro  20.000.000
          per l'anno 2014. 
              Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 6
          giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti  in  favore
          delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  che  hanno
          interessato  il  territorio  delle  province  di   Bologna,
          Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il  20  e
          il 29 maggio 2012." convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122 e  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale. 7 giugno 2012, n. 131: 
              "Art.  2  Fondo  per  la   ricostruzione   delle   aree
          terremotate 
              1.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  a  decorrere
          dall'anno 2012, il Fondo per la  ricostruzione  delle  aree
          colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare  alla
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  per  le  finalita'
          previste dal presente decreto. 
              2. Su proposta dei  Presidenti  delle  Regioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione
          del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni  Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal  presente
          decreto, nonche' sono determinati criteri  generali  idonei
          ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento
          dei soggetti danneggiati, nei  limiti  delle  risorse  allo
          scopo finalizzate. La proposta  di  riparto  e'  basata  su
          criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e  la
          quantita' dei  danni  subiti  e  asseverati  delle  singole
          Regioni. 
              3. Al predetto Fondo affluiscono,  nel  limite  di  500
          milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al
          31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e
          sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa
          sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504. La  misura  dell'aumento,  pari  a  2
          centesimi al  litro,  e'  disposta  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle dogane.  L'articolo  1,  comma
          154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
          e' abrogato. 
              4. Con apposito decreto del Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto sono stabilite le modalita' di  individuazione  del
          maggior gettito di competenza delle autonomie  speciali  da
          riservare all'Erario per le finalita' di cui  al  comma  3,
          attraverso separata contabilizzazione. 
              5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato: 
              a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di
          solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE)
          n. 2012/2002  del  Consiglio  dell'11  novembre  2002,  nei
          limiti delle finalita' per esse stabilite; 
              b) con quota parte delle risorse  di  cui  all'articolo
          16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire
          con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
              [c) per un miliardo di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2013 e 2014 con le risorse di cui all'articolo 7, comma 21,
          del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Qualora  necessario
          ai fini del concorso al  raggiungimento  dell'ammontare  di
          risorse autorizzato di  cui  al  periodo  precedente,  puo'
          provvedersi mediante corrispondente riduzione delle voci di
          spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24  febbraio
          1992,  n.  225.  In  tale  ultimo  caso,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le
          riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le  voci
          di spesa  interessate,  nonche'  le  conseguenti  modifiche
          degli obiettivi del patto di stabilita'  interno,  tali  da
          garantire la neutralita' in termini di indebitamento  netto
          delle pubbliche amministrazioni. Lo schema  di  decreto  di
          cui  al  precedente  periodo,  corredato  della   relazione
          tecnica di cui all'articolo 17, comma  3,  della  legge  31
          dicembre 2009,  n.  196,  e  successive  modificazioni,  e'
          trasmesso  alle  Camere  per  l'espressione,  entro   venti
          giorni, del  parere  delle  Commissioni  competenti  per  i
          profili di carattere finanziario.  Decorso  inutilmente  il
          termine per  l'espressione  del  parere,  il  decreto  puo'
          essere comunque adottato 
              6. Ai presidenti delle Regioni di cui  all'articolo  1,
          comma 2,  sono  intestate  apposite  contabilita'  speciali
          aperte presso la tesoreria statale su cui  sono  assegnate,
          con il decreto di cui al comma 2,  le  risorse  provenienti
          dal fondo di cui al  comma  1  destinate  al  finanziamento
          degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
          quelle destinate alla  copertura  finanziaria  degli  oneri
          derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8,  commi
          3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
          confluiscono anche le risorse  derivanti  dalle  erogazioni
          liberali effettuate  alle  stesse  regioni  ai  fini  della
          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa
          dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulle
          contabilita' speciali possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
          29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna,  Ferrara,
          Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013  e
          2014, le risorse di cui al primo  periodo,  presenti  nelle
          predette  contabilita'   speciali,   nonche'   i   relativi
          utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di  cui
          all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
          5-bis del medesimo articolo 1,  per  conto  dei  Presidenti
          delle Regioni in  qualita'  di  commissari  delegati,  agli
          interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
          del  patto  di  stabilita'  interno   degli   enti   locali
          beneficiari. I presidenti  delle  regioni  rendicontano  ai
          sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
          1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti  nei
          siti internet delle rispettive regioni. ". 
              Si riporta il testo del  comma  367,  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato  (legge  di  stabilita'  2014).",  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O: 
              "367.  Nel  limite  delle  risorse  disponibili   sulle
          contabilita' dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2,
          del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  in  cui
          confluiscono    le     risorse     finanziarie     relative
          all'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  3-bis,
          comma  9,  del  decreto-legge  6  luglio   2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n.  135,  sono  prorogate  all'anno  2015  le  possibilita'
          assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, del  decreto-legge
          12 maggio 2014, n. 74, recante "Misure  urgenti  in  favore
          delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto
          del 20  e  del  29  maggio  2012  e  da  successivi  eventi
          alluvionali ed eccezionali avversita' atmosferiche, nonche'
          per assicurare l'operativita' del Fondo  per  le  emergenze
          nazionali." convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
          giugno 2014, n. 93 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
          maggio 2014, n. 108: 
              "Art. 1. Interventi  urgenti  del  Commissario  per  la
          ricostruzione della  regione  Emilia-Romagna,  nominato  ai
          sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  in
          favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali 
              1. Al fine di garantire la  continuita'  dell'attivita'
          di ricostruzione avviata a seguito  del  sisma  del  maggio
          2012,   il   Presidente   della   regione   Emilia-Romagna,
          Commissario delegato ai sensi del  decreto-legge  6  giugno
          2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
          agosto  2012,  n.  122,  e'  autorizzato  ad  operare   per
          l'attuazione  degli  interventi  per  il  ripristino  e  la
          ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e  la  ripresa
          economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi
          alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19  gennaio  2014,
          individuati  dall'articolo  3  del  decreto-legge  del   28
          gennaio 2014, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 marzo 2014, n. 50,  limitatamente  a  quelli  gia'
          colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ed  a  garantire
          il  coordinamento  delle  attivita'  e   degli   interventi
          derivanti  dalle   predette   emergenze.   Fermo   restando
          l'ammontare delle risorse disponibili specificato al  comma
          5, tutte le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche ai territori dei comuni della provincia  di
          Modena gia' colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio  2012,
          ivi comprese le frazioni di San Matteo, Albareto, La  Rocca
          e Navicello della citta' di Modena,  colpiti  dalla  tromba
          d'aria del 3  maggio  2013,  individuati  a  seguito  della
          dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  di   cui   alla
          deliberazione del Consiglio dei  ministri  9  maggio  2013,
          recante  dichiarazione  dello   stato   di   emergenza   in
          conseguenza  delle  eccezionali   avversita'   atmosferiche
          verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 nel territorio
          della regione  Emilia-Romagna,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 113  del  16  maggio  2013,  e  in  attuazione
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile 27 maggio 2013, n.  83,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2013, nonche'  ai  territori
          dei comuni gia' colpiti dal sisma del 20 e  del  29  maggio
          2012 delle province di Bologna e di  Modena  colpiti  dagli
          eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30
          aprile  2014,  limitatamente  a  quelli  nei  quali   venga
          dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo  5,
          comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
          modificazioni, in esito  alla  positiva  conclusione  delle
          verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva
          del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre  2012,
          concernente  gli  indirizzi  per   lo   svolgimento   delle
          attivita' propedeutiche alle  deliberazioni  del  Consiglio
          dei ministri da adottare ai sensi del  richiamato  articolo
          5, comma 1, della legge n. 225 del 1992,  pubblicata  nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.   30   del   5   febbraio   2013.
          Conseguentemente,  tutti  i   riferimenti   contenuti   nel
          presente articolo  relativi  ai  comuni  e  alla  provincia
          interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17
          e il 19 gennaio 2014 si intendono estesi anche ai comuni  e
          alle province di cui al presente comma. 
              2. Agli interventi di  cui  al  comma  1,  a  decorrere
          dall'entrata in vigore del presente decreto e per  l'intera
          durata dello stato di emergenza  relativo  alla  situazione
          determinatasi a seguito degli eventi sismici del 20  e  del
          29 maggio 2012, il  Commissario  provvede  operando  con  i
          poteri di cui all'articolo  5,  comma  2,  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe  alle  disposizioni
          vigenti stabilite con delibera del Consiglio  dei  Ministri
          del 4 luglio 2012 ovvero individuate  con  i  provvedimenti
          emanati in attuazione del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.
          4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  marzo
          2014, n. 50. 
              3. Il Commissario delegato, per gli interventi  di  cui
          al  comma  1,  puo'  avvalersi  dei  sindaci   dei   Comuni
          interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17
          ed il 19 gennaio 2014 e individuati  dall'articolo  3,  del
          decreto-legge  28  gennaio  2014,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  marzo  2014,  n.  50,  del
          Presidente  e  dell'amministrazione  della   provincia   di
          Modena,   nonche'   dell'amministrazione   della    regione
          Emilia-Romagna, oltre che del personale acquisito ai  sensi
          del comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nei limiti
          delle risorse a  tal  fine  disponibili,  adottando  idonee
          modalita'   di   coordinamento   e   programmazione   degli
          interventi stessi. 
              3-bis.  Dopo  il  comma   14   dell'articolo   10   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e'
          inserito il seguente: 
              «14-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  14   si
          applicano anche negli anni 2015 e 2016. Ai relativi  oneri,
          nel limite di 2 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse disponibili
          nelle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6,
          del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  e
          successive modificazioni.». 
              4. Il Commissario delegato puo'  delegare  le  funzioni
          attribuite con il presente decreto ai  sindaci  dei  Comuni
          interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17
          ed il 19 gennaio 2014 e  individuati  dall'articolo  3  del
          decreto-legge  28  gennaio  2014,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2014,  n.  50,  ai
          presidenti delle province di Bologna e di Modena,  nel  cui
          rispettivo territorio sono da  effettuarsi  gli  interventi
          oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega,  nei
          limiti dei poteri a lui delegati, il  Commissario  richiama
          le specifiche normative statali e regionali cui,  ai  sensi
          delle vigenti norme, e' possibile derogare e gli  eventuali
          limiti  al  potere  di  deroga,  comunque   garantendo   la
          tracciabilita'  dei   flussi   finanziari   relativi   alle
          erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche,  di
          cui alla legge  13  agosto  2010,  n.  136,  in  favore  di
          soggetti privati. 
              5.  Il   Presidente   della   regione   Emilia-Romagna,
          Commissario delegato ai sensi del comma 1, tenuto conto del
          rapido susseguirsi degli eventi calamitosi, puo'  destinare
          complessivamente 210 milioni di euro, di  cui  160  milioni
          nell'anno 2014 e 50 milioni nell'anno 2015, per  contributi
          per danni subiti da soggetti privati colpiti  dagli  eventi
          di cui al comma 1, per i piu' urgenti  interventi  connessi
          al programma di messa in sicurezza idraulica dei  territori
          connessi  ai  fiumi   che   hanno   generato   gli   eventi
          alluvionali, nonche' per gli interventi di cui ai commi 7 e
          8, a valere sulle risorse della  contabilita'  speciale  di
          cui all'articolo 2, comma 6,  del  decreto-legge  6  giugno
          2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
          agosto 2012, n. 122, intestata allo stesso Presidente della
          regione Emilia-Romagna. Le predette risorse  devono  essere
          utilizzate  con  separata  evidenza   contabile.   Per   la
          realizzazione degli interventi di cui al presente comma gli
          enti attuatori possono applicare  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, con particolare riguardo a quanto previsto ai commi
          2, 3 e 7 del predetto articolo in materia di localizzazione
          degli interventi, di dichiarazione  di  pubblica  utilita',
          indifferibilita'  e  urgenza   e   di   affidamento   degli
          interventi stessi, nonche' con riguardo ai commi 4 e 5  del
          medesimo articolo in materia di  occupazione  d'urgenza  ed
          eventuale espropriazione delle aree. 
              5-bis. Le imprese  agricole  che  svolgono  la  propria
          attivita' nei territori dei comuni interessati dagli eventi
          calamitosi di cui al presente articolo possono accedere  ai
          benefici previsti dagli articoli 5, 6, 7 e  8  del  decreto
          legislativo  29  marzo   2004,   n.   102,   e   successive
          modificazioni, secondo criteri e  modalita'  stabiliti  dal
          medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. 
              6.  Il  Presidente  della  regione  Emilia-Romagna,  in
          coordinamento con  il  Commissario  delegato  all'emergenza
          idrogeologica, nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
          del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,  e  con
          gli altri soggetti istituzionalmente competenti,  individua
          i progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza
          dei territori  di  cui  al  comma  1,  nonche'  le  risorse
          previste per lo scopo a  legislazione  vigente  disponibili
          nell'apposita   contabilita'    speciale    intestata    al
          Commissario  per  l'emergenza  idrogeologica,  ovvero   che
          devono  essere  immediatamente  trasferite   nella   stessa
          contabilita'  per   l'avvio   o   la   prosecuzione   degli
          interventi. 
              6-bis. Gli interventi di messa in  sicurezza  idraulica
          devono integrare gli obiettivi della  direttiva  2000/60/CE
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  ottobre
          2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria  in
          materia  di  acque,  e  della  direttiva   2007/60/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  23  ottobre  2007,
          relativa alla valutazione e alla  gestione  dei  rischi  di
          alluvioni. 
              7.  Con  provvedimenti  del  Presidente  della  Regione
          Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del comma  1,
          sono  stabilite,  sulla  base  dei   danni   effettivamente
          verificatisi, priorita', modalita' e percentuali  entro  le
          quali possono essere concessi contributi necessari  per  la
          ripresa delle normali condizioni di vita e  di  lavoro  dei
          privati cittadini e per la ripresa dell'operativita'  delle
          attivita' economiche, con particolare riguardo alle imprese
          agricole, nel limite delle risorse disponibili  di  cui  al
          comma 5; a tal fine sono stabiliti i requisiti soggettivi e
          oggettivi e le modalita' di asseverazione dei danni subiti,
          anche prevedendo procedure  semplificate  per  i  danni  di
          importo inferiore alla soglia determinata  dal  Commissario
          ed   estendendole,   ai   fini   dell'armonizzazione    dei
          comportamenti amministrativi, ivi compresi quelli  relativi
          all'erogazione  dei  contributi,  anche  ai   provvedimenti
          futuri relativi al  sisma  del  20  e  29  maggio  2012.  I
          contributi   sono   concessi,   al   netto   di   eventuali
          risarcimenti  assicurativi.  Il   Commissario   garantisce,
          altresi',  adeguata  assistenza  alla  popolazione  colpita
          dall'evento   alluvionale   autorizzando   contributi   per
          l'autonoma sistemazione nel limite delle risorse di cui  al
          comma 5 a favore dei nuclei familiari,  la  cui  abitazione
          principale in conseguenza dell'evento alluvionale e'  stata
          dichiarata inagibile ovvero per la quale e' stata accertata
          l'inabitabilita' da parte  dei  competenti  uffici  locali,
          fermo restando il  rispetto  della  disciplina  dell'Unione
          europea in materia di aiuti di Stato. 
              7-bis. All'articolo 3, comma 2-bis,  del  decreto-legge
          28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 marzo 2014, n. 50, il primo periodo e'  sostituito
          dal seguente: «I soggetti  che  abbiano  residenza  o  sede
          legale o operativa in uno dei comuni di cui ai  commi  1  e
          1-bis del presente articolo, nei comuni di cui all'articolo
          1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  ovvero
          nei comuni di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134,  e  successive  modificazioni,
          che  siano  titolari  di  mutui  ipotecari  o  chirografari
          relativi a  edifici  distrutti,  inagibili  o  inabitabili,
          anche  parzialmente,  ovvero  relativi  alla  gestione   di
          attivita' di natura commerciale  ed  economica  svolte  nei
          medesimi     edifici,     previa      presentazione      di
          autocertificazione del danno  subito,  resa  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a  domanda,
          fino alla ricostruzione, all'agibilita' o  all'abitabilita'
          del predetto immobile e comunque non oltre il  31  dicembre
          2015, una sospensione delle  rate  dei  medesimi  mutui  in
          essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la
          sospensione dell'intera rata  e  quella  della  sola  quota
          capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario». 
              7-ter. Per i soggetti che abbiano  presentato  apposita
          domanda per l'accesso ai contributi di cui all'articolo  3,
          comma 1, lettera a), del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.
          74, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°  agosto
          2012, n. 122, i maggiori interessi maturati a seguito della
          sospensione  dei  mutui,  nonche'  le  spese   strettamente
          necessarie alla loro gestione, sono corrisposti mediante un
          credito di imposta di importo pari, per  ciascuna  scadenza
          di rimborso, all'importo relativo  agli  interessi  e  alle
          spese dovuti, nelle modalita' e con  le  risorse  stabilite
          all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n.  135,  e  successive   modificazioni.   Il   Commissario
          delegato,  con  proprio  provvedimento   e   d'intesa   con
          l'Associazione bancaria italiana, definisce i criteri e  le
          modalita' per l'attuazione del presente comma. 
              8. Il  Commissario  delegato  autorizza,  altresi',  la
          concessione  di  contributi,  previa  individuazione  delle
          priorita'  degli  interventi  e  delle  modalita'  per   la
          concessione dei contributi stessi,  per  il  ripristino  di
          opere pubbliche o di interesse  pubblico,  beni  culturali,
          strutture   pubbliche   adibite   ad   attivita'   sociali,
          socio-sanitarie e socio-educative,  sanitarie,  ricreative,
          sportive    e    religiose,    edifici     di     interesse
          storico-artistico, che abbiano subito  danni  dagli  eventi
          alluvionali nel limite delle risorse di cui al comma 5.  Il
          ripristino e la relativa concessione di  contributi  devono
          essere subordinati all'esistenza di un piano per  la  messa
          in sicurezza idraulica dell'opera. 
              8-bis. Per l'anno 2014  e'  disposta  l'esclusione  dal
          patto di  stabilita'  interno  delle  spese  sostenute  dai
          comuni di cui al presente  articolo,  con  risorse  proprie
          provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte  di
          cittadini privati e imprese e puntualmente finalizzate agli
          interventi  di  ricostruzione,  ripristino   e   messa   in
          sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi,
          per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro nel
          medesimo  anno  2014.  Alla  compensazione  degli   effetti
          finanziari, in termini di  fabbisogno  e  di  indebitamento
          netto, derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari  a
          5 milioni di euro per l'anno  2014,  si  provvede  mediante
          corrispondente utilizzo  del  Fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali,  di  cui  all'articolo   6,   comma   2,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  e
          successive modificazioni. 
              9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 7
          e 8, pari a complessivi 210 milioni di euro  si  fa  fronte
          quanto  a  160  milioni  di  euro  per  il  2014   mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          prevista dall'articolo 3-bis  del  decreto-legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, e quanto a 50 milioni di euro  per  il
          2015  a   valere   sulle   risorse   disponibili   relative
          all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  11,  comma
          13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7  dicembre  2012,  n.  213,
          versate e disponibili sulla contabilita' speciale intestata
          al  Presidente  della  regione  Emilia   Romagna   di   cui
          all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6  giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122. 
              9-bis.  Per   le   imprese   operanti   nei   territori
          interessati  dagli  eventi  sismici  di  cui  al   presente
          decreto, ai fini del calcolo  dell'oscillazione  dei  tassi
          per    andamento    infortunistico    nonche'    ai    fini
          dell'applicazione della riduzione di  cui  all'articolo  1,
          comma 128, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  non  si
          tiene conto degli  eventi  infortunistici  verificatisi  in
          concomitanza dei medesimi  eventi  sismici  e  riconosciuti
          quali infortuni sul lavoro. 
              9-ter. Ai soggetti che hanno contratto i  finanziamenti
          di cui all'articolo 3-bis, comma 1,  del  decreto-legge  28
          gennaio 2014, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 marzo  2014,  n.  50,  ferma  restando  la  durata
          massima del piano di ammortamento per la  restituzione  del
          debito, ai sensi del citato articolo  3-bis,  e'  concessa,
          previa domanda, la sospensione del pagamento dovuto per  la
          restituzione del  debito  per  quota  capitale  di  cui  al
          medesimo articolo 3-bis, comma 1, per un periodo di  dodici
          mesi e con conseguente rimodulazione delle  rate  in  quote
          costanti. All'attuazione del presente articolo si  provvede
          a  valere  sulle  risorse  disponibili  delle  contabilita'
          speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del  decreto-legge
          6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122, e  successive  modificazioni,
          ricorrendo   eventualmente   alla    ridefinizione    degli
          interventi programmati. 
              9-quater. Il Presidente  della  regione  Emilia-Romagna
          trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato
          di avanzamento dei lavori finanziati ai sensi del  presente
          articolo e sull'utilizzo delle risorse stanziate. 
              9-quinquies. I termini previsti  alla  lettera  a)  del
          comma 1 della nota II-bis) all'articolo 1 della parte prima
          della tariffa annessa al testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,  e
          successive modificazioni, nonche' alla lettera b) del comma
          1 dell'articolo  15  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  sono
          prorogati fino al termine di un anno dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          La  disposizione  del  presente   comma   si   applica   ai
          contribuenti proprietari di  immobili  situati  nei  comuni
          interessati dagli eventi sismici elencati nel decreto-legge
          6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122. 
              9-sexies. Per  i  soggetti  che  hanno  sede  legale  o
          operativa nel territorio dei comuni  di  cui  al  comma  1,
          nonche' nel territorio dei comuni delle province di  Modena
          e di Bologna, gia' colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio
          2012,  interessati  da   eccezionali   eventi   atmosferici
          associati a grandinate e trombe d'aria il 30  aprile  2014,
          limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo  stato
          di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge
          24 febbraio 1992, n. 225, e  successive  modificazioni,  in
          esito alla positiva conclusione  delle  verifiche  previste
          dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del
          Consiglio dei ministri 26  ottobre  2012,  concernente  gli
          indirizzi per lo svolgimento delle attivita'  propedeutiche
          alle deliberazioni del Consiglio dei ministri  da  adottare
          ai sensi del citato articolo 5, comma 1, della legge n. 225
          del 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30  del  5
          febbraio  2013,  i   contributi,   gli   indennizzi   e   i
          risarcimenti, connessi  ai  predetti  eventi  di  qualsiasi
          natura, indipendentemente dalle modalita' di fruizione e di
          contabilizzazione, non  concorrono  alla  formazione  della
          base  imponibile  ai  fini  delle  imposte  sul  reddito  e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
              9-septies. All'articolo 67-octies del decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 1: 
              1) dopo le  parole:  «ricevendone  verificazione»  sono
          inserite le seguenti: «ovvero trasmettendo  successivamente
          alla denuncia all'autorita' comunale  copia  della  perizia
          giurata o asseverata attestante il danno subito»; 
              2) le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite
          dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014»; 
              b) al comma 1-bis, le parole: «di cui  all'articolo  3,
          comma  10,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «di   cui
          all'articolo 3, commi 8, 8-bis e 10,». 
              9-octies. In  attuazione  del  comma  9-septies,  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di  conversione   del   presente   decreto,   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  con   proprio   decreto,
          provvede   all'integrazione   e   alla    modifica    delle
          disposizioni di cui agli articoli 2 e  3  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  23  dicembre  2013,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del  12  febbraio
          2014. ". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  120,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  (legge  di  stabilita'  2014).",  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 27 dicembre  2013,  n.  302,  S.O,  come
          modificato dal presente decreto: 
              "120. A valere sulle risorse del Fondo per lo  sviluppo
          e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della
          verifica   sull'effettivo   stato   di   attuazione   degli
          interventi  previsti   nell'ambito   delle   programmazioni
          2007-2013, una quota di 50 milioni di euro a  valere  sulla
          quota nazionale e' destinata  al  Fondo  per  le  emergenze
          nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei
          ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e  un
          importo pari a 50  milioni  di  euro  per  l'anno  2014  e'
          destinato ad interventi in  conto  capitale  nei  territori
          colpiti da eventi calamitosi verificatisi  dall'anno  2009,
          individuati con provvedimento  del  Capo  del  Dipartimento
          della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  256,  della
          citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato  dal
          presente decreto: 
              "256. Al fine  di  permettere  il  completamento  degli
          interventi  di  ricostruzione  connessi  al  sisma  del  26
          ottobre 2012 in Calabria e Basilicata,  e'  autorizzata  la
          spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro  per  l'anno
          2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015.  I  relativi
          pagamenti effettuati da ciascuna regione sono  esclusi  dal
          patto di stabilita' interno, nei limiti  di  2  milioni  di
          euro nell'anno 2014, di 6,3 milioni di euro nell'anno  2015
          e di 1,7 milioni di euro  nell'anno  2016  per  la  regione
          Calabria e di 1 milione di  euro  nell'anno  2014,  di  3,2
          milioni di euro nell'anno 2015 e di  0,8  milioni  di  euro
          nell'anno 2016 per la regione Basilicata. Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo
          del Dipartimento della protezione civile, d'intesa  con  le
          regioni    Basilicata    e    Calabria,     si     provvede
          all'individuazione delle modalita' di ripartizione  tra  le
          regioni interessate e delle finalita'  di  utilizzo,  anche
          per  quanto  concerne  gli  interventi   di   ricostruzione
          relativi a edifici  privati  e  ad  uso  produttivo,  delle
          predette risorse, che  sono  riversate  nelle  contabilita'
          speciali di cui alle ordinanze del  Capo  del  Dipartimento
          della protezione civile n. 82 del 24 maggio 2013  e  n.  98
          del 25 giugno 2013, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  n.
          125 del 30 maggio 2013 e n. 153 del 2 luglio 2013.  Con  il
          medesimo decreto sono altresi'  definite  le  modalita'  di
          ripartizione  delle  risorse  finalizzate   ad   assicurare
          l'autonoma sistemazione dei  cittadini  la  cui  abitazione
          principale e' stata oggetto dell'ordinanza di  sgombero  di
          cui al comma 351.".