Art. 7 Schema da adottare e modalita' di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e della Gestione Sanitaria Accentrata delle amministrazioni regionali 1. Gli enti del Servizio sanitario nazionale e le amministrazioni regionali, relativamente alla parte del finanziamento del Servizio sanitario regionale direttamente gestito di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pubblicano i dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi, redatti secondo lo schema di conto economico di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 20 marzo del 2013 (allegato 5 del presente decreto). 2. Fino all'attuazione delle disposizioni previste dal Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011, le aziende sanitarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano pubblicano i propri bilanci secondo gli schemi attualmente vigenti, ai sensi di quanto previsto dalla normativa e dalle intese Stato-Regioni in materia sanitaria. 3. Ciascun ente pubblica i dati di cui al comma 1 entro 30 giorni dall'approvazione da parte degli organi competenti, secondo le modalita' indicate all'art. 2.