Art. 7 Spese ammissibili 1. Nel caso di finanziamento agevolato concesso alla societa' cooperativa a fronte della realizzazione di un programma di investimento avente le caratteristiche di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a), sono ammissibili esclusivamente le spese relative all'acquisizione degli attivi materiali e immateriali, come definiti dal Regolamento di esenzione, oggetto dell'investimento. Ai fini dell'ammissibilita' della relativa spesa, i predetti beni devono: a) essere ammortizzabili; b) essere utilizzati esclusivamente nell'unita' produttiva destinataria dell'aiuto; c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 8 si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti; d) figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno 3 anni. 2. Nel caso di finanziamenti agevolati di cui al comma 1, non sono ammissibili le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonche' i costi relativi al contratto di finanziamento. Non sono altresi' ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto dell'IVA. 3. Per i finanziamenti agevolati di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), concessi per finalita' diverse da quelle di cui al comma 1, ovvero a fronte di programmi di investimento gia' avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento da parte della societa' cooperativa alla societa' finanziaria, sono ammissibili le spese sostenute dalla societa' cooperativa inerenti lo svolgimento dell'attivita' d'impresa e direttamente connesse alle tipologie di iniziative ammissibili di cui all'articolo 6.