Art. 7
Indirizzo di posta elettronica certificata
1. L'indirizzo di posta elettronica certificata, le cui credenziali
di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare
ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lett. c) bis, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' quello dichiarato dalle parti nel
ricorso o nel primo atto difensivo ed e' riportato nella nota di
iscrizione a ruolo.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con
legge dello Stato, l'indirizzo di posta elettronica certificata di
cui al comma 1 deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi
ordini o collegi, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, pubblicato nell'INI-PEC.
3. Per i soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31
dicembre 1992 n. 546, abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle
Commissioni tributarie, l'indirizzo di posta elettronica certificata
di cui al comma 1 deve coincidere con quello rilasciato da un gestore
in conformita' a quanto stabilito dal decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, previa identificazione del
soggetto medesimo.
4. Per le societa' e le imprese individuali iscritte nel registro
delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al
comma 1 deve coincidere con quello comunicato al momento
dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e
dell'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nell'INI-PEC.
5. Per gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica
certificata di cui al comma 1 e' quello individuato dall'articolo 47,
comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato
nell'IPA.
6. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 6, al
fine di garantire l'invio delle notificazioni e delle comunicazioni
mediante posta elettronica certificata, in caso di errata indicazione
dell'indirizzo di PEC negli atti difensivi, possono, altresi', essere
utilizzati gli elenchi di cui all'articolo 16, commi 6 e 7 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, con le modalita' di cui all'articolo 6, comma
1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, consultabili
nell'INI-PEC.
7. Gli indirizzi di PEC degli uffici di segreteria delle
Commissioni tributarie, utilizzati per le comunicazioni di cui al
presente decreto, oltre che nell'IPA, sono pubblicati sul portale
internet indicato nel decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 65, comma 1, lett. c-bis), del
citato d.lgs. n. 82/2005 e' il seguente:
«1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica sono valide:
a)
b)
c)
c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la
propria casella di posta elettronica certificata purche' le
relative credenziali di accesso siano state rilasciate
previa identificazione del titolare, anche per via
telematica secondo modalita' definite con regole tecniche
adottate ai sensi dell'art. 71, e cio' sia attestato dal
gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In
tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione
vincolante ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo periodo.
Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono
l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel
settore tributario.».
- Per il testo dell'art. 16, comma 7 del citato
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il testo dell'art. 12 del citato d.lgs. n. 546/92
si veda nelle nota all'art. 3, comma 2.
- Per i riferimenti del D.P.R. n. 68/2005 si veda nelle
note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008,
n. 185, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 179/2012 e' il
seguente:
«Art. 5 (Posta elettronica certificata - indice
nazionale degli indirizzi delle imprese e dei
professionisti). - 1. L'obbligo di cui all'art. 16, comma
6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come
modificato dall'art. 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35, e' esteso alle imprese individuali che
presentano domanda di prima iscrizione al registro delle
imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
2. Le imprese individuali attive e non soggette a
procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso
l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30
giugno 2013. L'ufficio del registro delle imprese che
riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa
individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione
della sanzione prevista dall'art. 2630 del codice civile,
sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con
l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per
quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda
si intende non presentata.
3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo
l'art. 6, e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle
imprese e dei professionisti). - 1. Al fine di favorire la
presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo
scambio di informazioni e documenti tra la pubblica
amministrazione e le imprese e i professionisti in
modalita' telematica, e' istituito, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il
Ministero per lo sviluppo economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a
partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il
registro delle imprese e gli ordini o collegi
professionali, in attuazione di quanto previsto dall'art.
16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L'accesso all'INI-PEC e' consentito alle pubbliche
amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai
gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i
cittadini tramite sito web e senza necessita' di
autenticazione. L'indice e' realizzato in formato aperto,
secondo la definizione di cui all'art. 68, comma 3.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del
contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle
risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale
per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice
nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche
delle Camere di commercio deputate alla gestione del
registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, le modalita' di accesso e di
aggiornamento.
5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le
modalita' e le forme con cui gli ordini e i collegi
professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al
comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti
di propria competenza e sono previsti gli strumenti
telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per
il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di
ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi
indirizzi.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
- Il testo dell'art. 47, comma 3, del citato d.lgs. n.
82/2005 e' il seguente:
«Art. 47 (Trasmissione dei documenti attraverso la
posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni). - 1. -
1-bis. - 2.
3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, provvedono ad istituire e
pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta
elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.
Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le
comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti
la posta elettronica o altri strumenti informatici di
comunicazione nel rispetto delle norme in materia di
protezione dei dati personali e previa informativa agli
interessati in merito al grado di riservatezza degli
strumenti utilizzati.».
- Per il testo dell'art. 16, commi 6 e 7 del D.L. 29
novembre 2008, n. 185, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 6-bis del citato d.lgs. n.
82/2005 si veda nelle note all'art. 1.