Art. 7 
 
 
                        Edilizia giudiziaria 
 
  1. All'articolo 8, comma 1, del  decreto  legislativo  7  settembre
2012, n. 155, dopo le parole: «finanziati ai sensi  dell'articolo  19
della legge 30  marzo  1981,  n.  119»  sono  inserite  le  seguenti:
«nonche' ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26,». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  8  del
          citato decreto legislativo 7 settembre 2012, n.  155,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 8 (Edilizia giudiziaria). - 1. Quando  sussistono
          specifiche ragioni organizzative o  funzionali,  in  deroga
          all'art. 2, primo comma, della legge  24  aprile  1941,  n.
          392, il Ministro della giustizia puo' disporre che  vengano
          utilizzati a servizio del tribunale,  per  un  periodo  non
          superiore a cinque anni dalla  data  di  efficacia  di  cui
          all'art. 11, comma 2,  gli  immobili  di  proprieta'  dello
          Stato,  ovvero  di  proprieta'  comunale   interessati   da
          interventi edilizi finanziati ai sensi dell'art.  19  della
          legge 30 marzo 1981, n. 119, nonche' ai sensi  della  legge
          15 febbraio 1957, n. 26, adibiti a  servizio  degli  uffici
          giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi. 
              2. - 3. - 4. - 4-bis. (Omissis).».