Art. 7 
 
 
                   Specie minacciate di estinzione 
 
  1. E' vietato l'impiego di animali,  ivi  compresi  i  primati  non
umani, delle specie in via di estinzione elencate nell'allegato A del
regolamento (UE) n. 750/2013 della Commissione UE del 29 luglio  2013
e successive modificazioni, relativo alla protezione di specie  della
flora e  della  fauna  selvatiche  mediante  il  controllo  del  loro
commercio che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo
7, comma 1, del regolamento  (CE)  n.  338/97  del  Consiglio  del  9
dicembre 1996. 
  2. Il Ministero puo' autorizzare, in via eccezionale, l'impiego  di
animali di cui al comma 1,  ad  esclusione  dei  primati  non  umani,
nell'ambito delle procedure che soddisfano le seguenti condizioni: 
  a) la procedura persegue uno degli scopi  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera b), numero 1), relativamente alla  profilassi,  alla
prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle  malattie,  del  cattivo
stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti  sugli  esseri
umani, e lettere c) o lettera e); 
  b) e' scientificamente provato che e'  impossibile  raggiungere  lo
scopo della procedura se non utilizzando gli animali delle specie  in
via di estinzione di cui all'allegato A del citato regolamento di cui
al comma 1. 
  3. L'impiego dei primati non umani minacciati di estinzione di  cui
al comma 1, ad esclusione delle scimmie antropomorfe,e'  autorizzato,
in  via  eccezionale,  quando  e'  scientificamente  provato  che  e'
impossibile raggiungere lo scopo della procedura  utilizzando  specie
diverse dai primati non umani e specie non elencate  nell'allegato  A
del citato regolamento e nell'ambito delle procedure  che  perseguono
uno degli scopi di cui all'articolo 5, comma 1), lettera  b),  numero
1), relativamente alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi  o
alla cura delle malattie, del cattivo stato  di  salute  o  di  altre
anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, o lettera  c)  quando
condotte allo scopo di evitare,  prevenire,  diagnosticare  o  curare
affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali o lettera e). 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il regolamento UE n. 750/2013  della  Commissione
          del 29 luglio 2013, che modifica  il  regolamento  (CE)  n.
          338/97 del Consiglio relativo  alla  protezione  di  specie
          della flora e della fauna selvatiche mediante il  controllo
          del loro commercio, si veda in note alle premesse.