Art. 7 
 
Modifiche  al  Titolo  III-bis,  della  Parte  Seconda,  del  decreto
  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 29-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  "1. L'autorizzazione integrata  ambientale  e'  rilasciata  tenendo
conto di quanto indicato all'Allegato XI  alla  Parte  Seconda  e  le
relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni
sulle BAT, salvo quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-bis,
e  all'articolo  29-octies.  Nelle  more   della   emanazione   delle
conclusioni  sulle  BAT   l'autorita'   competente   utilizza   quale
riferimento  per  stabilire  le  condizioni  dell'autorizzazione   le
pertinenti conclusioni sulle migliori  tecniche  disponibili,  tratte
dai documenti pubblicati  dalla  Commissione  europea  in  attuazione
dell'articolo  16,  paragrafo   2,   della   direttiva   96/61/CE   o
dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  il
Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano,  previa  consultazione  delle  associazioni  maggiormente
rappresentative   a   livello   nazionale   degli   operatori   delle
installazioni  interessate,  possono  essere  determinati   requisiti
generali, per talune categorie di installazioni,  che  tengano  luogo
dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione,
purche'  siano  garantiti  un  approccio  integrato  ed  una  elevata
protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso.  I  requisiti
generali  si  basano  sulle  migliori  tecniche  disponibili,   senza
prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia  specifica,  al
fine di garantire la conformita' con  l'articolo  29-sexies.  Per  le
categorie interessate, salva l'applicazione dell'articolo 29-septies,
l'autorita' competente  rilascia  l'autorizzazione  in  base  ad  una
semplice  verifica  di  conformita'  dell'istanza  con  i   requisiti
generali."; 
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. I decreti di cui al comma 2 sono aggiornati entro sei  mesi
dall'emanazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT da parte della
Commissione europea, al fine  di  tener  conto  dei  progressi  delle
migliori  tecniche  disponibili  e  garantire  la   conformita'   con
l'articolo 29-octies, ed inoltre contengono un esplicito  riferimento
alla direttiva 2010/75/UE  all'atto  della  pubblicazione  ufficiale.
Decorso inutilmente tale termine e  fino  al  loro  aggiornamento,  i
decreti gia' emanati ai sensi del comma 2 assumono, per installazioni
pertinenti a tali conclusioni sulle BAT, una mera valenza informativa
e conseguentemente non trova piu' applicazione l'ultimo  periodo  del
comma 2."; 
    c) al comma 3, dopo le parole: "decreto  legislativo  13  gennaio
2003, n. 36" sono aggiunte le seguenti:  "fino  all'emanazione  delle
relative conclusioni sulle BAT". 
  2. All'articolo 29-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e  successive  modificazioni,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "1. Ai fini  dell'esercizio  delle  nuove  installazioni  di  nuovi
impianti,  della  modifica   sostanziale   e   dell'adeguamento   del
funzionamento  degli  impianti  delle  installazioni  esistenti  alle
disposizioni  del  presente  decreto,   si   provvede   al   rilascio
dell'autorizzazione  integrata   ambientale   di   cui   all'articolo
29-sexies. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le
informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo
e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni: 
    a)  descrizione  dell'installazione  e   delle   sue   attivita',
specificandone tipo e portata; 
    b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e
dell'energia usate o prodotte dall'installazione; 
    c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione; 
    d)   descrizione   dello   stato   del   sito    di    ubicazione
dell'installazione; 
    e)  descrizione  del  tipo  e  dell'entita'   delle   prevedibili
emissioni dell'installazione  in  ogni  comparto  ambientale  nonche'
un'identificazione  degli  effetti  significativi   delle   emissioni
sull'ambiente; 
    f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui  si
prevede l'uso per prevenire le emissioni  dall'installazione  oppure,
qualora cio' non fosse possibile, per ridurle; 
    g) descrizione delle misure di prevenzione, di  preparazione  per
il riutilizzo, di riciclaggio e  di  recupero  dei  rifiuti  prodotti
dall'installazione; 
    h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni
nell'ambiente nonche' le attivita' di autocontrollo  e  di  controllo
programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile  degli
accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3; 
    i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle
tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in  forma
sommaria; 
    l) descrizione delle altre misure  previste  per  ottemperare  ai
principi di cui all'articolo 6, comma 16; 
    m) se l'attivita' comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico
di  sostanze  pericolose  e,  tenuto  conto  della  possibilita'   di
contaminazione  del  suolo  e  delle  acque   sotterrane   nel   sito
dell'installazione,  una  relazione  di  riferimento  elaborata   dal
gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del
primo aggiornamento  dell'autorizzazione  rilasciata,  per  la  quale
l'istanza   costituisce   richiesta   di   validazione.   L'autorita'
competente esamina  la  relazione  disponendo  nell'autorizzazione  o
nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua
validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.". 
  3. All'articolo 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) nel comma 1 le parole:  "Per  gli  impianti"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Per le installazioni"; 
    b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Tale
consultazione e' garantita  anche  mediante  pubblicazione  sul  sito
internet dell'autorita' competente  almeno  per  quanto  riguarda  il
contenuto della decisione, compresa una copia  dell'autorizzazione  e
degli eventuali successivi aggiornamenti, e gli elementi di cui  alle
lettere b), e), f) e g) del comma 13."; 
    c) al comma 3 le parole da: "Entro il termine di quindici giorni"
fino a:  "e  trasmettere  le  osservazioni."  sono  sostituite  dalle
seguenti : "Entro il termine di quindici giorni dalla data  di  avvio
del procedimento, l'autorita' competente pubblica  nel  proprio  sito
web  l'indicazione  della  localizzazione  dell'installazione  e   il
nominativo del gestore, nonche' gli uffici individuati ai  sensi  del
comma 2 ove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le
osservazioni."; 
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  "5. La convocazione da parte dell'autorita' competente, ai fini del
rilascio  dell'autorizzazione  integrata  ambientale,   di   apposita
Conferenza di servizi, alla quale sono  invitate  le  amministrazioni
competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti  di
competenza statale, i Ministeri  dell'interno,  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre  al
soggetto richiedente l'autorizzazione, nonche', per le  installazioni
di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti  per  il
rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio
dell'AIA, ha luogo ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3
e da 6 a 9, e  14-quater  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive  modificazioni.  Per  le   installazioni   soggette   alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto  1999,  n.  334,
ferme restando le relative disposizioni, al  fine  di  acquisire  gli
elementi di valutazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8,  e
di  concordare  preliminarmente  le   condizioni   di   funzionamento
dell'installazione, alla conferenza  e'  invitato  un  rappresentante
della rispettiva autorita' competente."; 
    e) il comma 7 e' sostituito dai seguenti: 
  "6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di  cui  al  comma  5,
vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di  cui  agli  articoli
216 e 217 del regio decreto 27  luglio  1934,  n.  1265,  nonche'  la
proposta dell'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale, per le installazioni di competenza statale, o  il  parere
delle   Agenzie   regionali   e   provinciali   per   la   protezione
dell'ambiente, per le altre installazioni,  per  quanto  riguarda  le
modalita'  di  monitoraggio  e  controllo  degli  impianti  e   delle
emissioni nell'ambiente. 
  7.  In  presenza  di  circostanze  intervenute  successivamente  al
rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo,  il  sindaco,
qualora lo ritenga necessario nell'interesse della  salute  pubblica,
puo', con proprio motivato provvedimento,  corredato  dalla  relativa
documentazione  istruttoria  e  da  puntuali  proposte  di   modifica
dell'autorizzazione, chiedere all'autorita' competente di riesaminare
l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies."; 
    f) al comma 8 le parole: "il termine di  cui  al  comma  9"  sono
sostituite dalle seguenti: "il termine di cui al comma 10"; 
    g) il comma 9 e' soppresso; 
    h) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  "10. L'autorita' competente esprime le proprie determinazioni sulla
domanda di autorizzazione integrata ambientale  entro  centocinquanta
giorni dalla presentazione della domanda."; 
    i) i commi 11, 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti: 
  "11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del
presente decreto, sostituiscono ad  ogni  effetto  le  autorizzazioni
riportate  nell'elenco  dell'Allegato  IX  alla  Parte  Seconda   del
presente decreto. A  tal  fine  il  provvedimento  di  autorizzazione
integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni,
gia' definite nelle  autorizzazioni  sostituite,  la  cui  necessita'
permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono
la comunicazione di cui all'articolo 216. 
  12. Ogni autorizzazione  integrata  ambientale  deve  includere  le
modalita'  previste  dal   presente   decreto   per   la   protezione
dell'ambiente, nonche',  la  data  entro  la  quale  le  prescrizioni
debbono essere attuate. 
  13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e  di  qualsiasi
suo successivo aggiornamento, e' messa tempestivamente a disposizione
del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 2. Presso il  medesimo
ufficio sono inoltre rese disponibili: 
    a) informazioni relative  alla  partecipazione  del  pubblico  al
procedimento; 
    b) i motivi su cui e' basata la decisione; 
    c) i risultati delle consultazioni condotte  prima  dell'adozione
della decisione e una spiegazione della modalita' con cui  se  ne  e'
tenuto conto nella decisione; 
    d) il titolo dei documenti di riferimento  sulle  BAT  pertinenti
per l'installazione o l'attivita' interessati; 
    e)  il  metodo  utilizzato  per  determinare  le  condizioni   di
autorizzazione di cui all'articolo 29-sexies, ivi compresi  i  valori
limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche  disponibili
e ai livelli di emissione ivi associati; 
    f) se e' concessa una deroga ai  sensi  dell'articolo  29-sexies,
comma 10, i motivi specifici della  deroga  sulla  base  dei  criteri
indicati in detto comma e le condizioni imposte; 
    g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal  gestore,
in applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 13, al  momento  della
cessazione definitiva delle attivita'; 
    h) i risultati del controllo  delle  emissioni,  richiesti  dalle
condizioni   di   autorizzazione   e   in   possesso   dell'autorita'
competente.". 
  4. L'articolo 29-quinquies del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 29-quinquies (Coordinamento per l'uniforme  applicazione  sul
territorio  nazionale).  -  1.  E'  istituito,  presso  il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del   mare,   un
Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, di ogni regione
e provincia autonoma e dell'Unione  delle  province  italiane  (UPI).
Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA,  nonche',  su
indicazione della  regione  o  provincia  autonoma  di  appartenenza,
rappresentanti  delle  agenzie  regionali  e   provinciali   per   la
protezione   dell'ambiente.   Il   Coordinamento   opera   attraverso
l'indizione di riunioni periodiche e la  creazione  di  una  rete  di
referenti per lo scambio di dati e di informazioni. 
  2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura,  anche  mediante
gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e  di  linee  guida  in
relazione  ad  aspetti  di  comune  interesse  e  permette  un  esame
congiunto di temi  connessi  all'applicazione  del  presente  Titolo,
anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea  delle
nuove norme e di  prevenire  le  situazioni  di  inadempimento  e  le
relative conseguenze. 
  3.  Ai  soggetti  che   partecipano,   a   qualsiasi   titolo,   al
Coordinamento previsto al  comma  1  non  sono  corrisposti  gettoni,
compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati." 
  5. All'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) al comma 1, le parole: "decreto deve includere tutte le misure
necessarie a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6, comma 15,
e  29-septies"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "decreto,   deve
includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di  cui
ai seguenti commi del presente articolo nonche' di cui agli  articoli
6, comma 16, e 29-septies"; 
    b) il comma 2 e' soppresso; 
    c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
  "3. L'autorizzazione integrata  ambientale  deve  includere  valori
limite  di  emissione  fissati  per  le   sostanze   inquinanti,   in
particolare quelle dell'allegato X alla Parte  Seconda,  che  possono
essere   emesse   dall'installazione   interessata    in    quantita'
significativa, in considerazione  della  loro  natura  e  delle  loro
potenzialita'  di  trasferimento  dell'inquinamento  da  un  elemento
ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonche' i valori limite ai
sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.  I
valori limite di emissione  fissati  nelle  autorizzazioni  integrate
ambientali non  possono  comunque  essere  meno  rigorosi  di  quelli
fissati dalla normativa vigente nel  territorio  in  cui  e'  ubicata
l'installazione. Se del caso i valori  limite  di  emissione  possono
essere  integrati  o  sostituiti  con  parametri  o  misure  tecniche
equivalenti. 
  3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le  ulteriori
disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e  delle  acque
sotterranee, le opportune disposizioni per la  gestione  dei  rifiuti
prodotti dall'impianto e  per  la  riduzione  dell'impatto  acustico,
nonche' disposizioni adeguate  per  la  manutenzione  e  la  verifica
periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo
e  nelle  acque  sotterranee  e  disposizioni  adeguate  relative  al
controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in  relazione
alle sostanze pericolose che  possono  essere  presenti  nel  sito  e
tenuto conto della possibilita' di contaminazione del suolo  e  delle
acque sotterranee presso il sito dell'installazione."; 
    d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  "4-bis. L'autorita' competente fissa valori limite di emissione che
garantiscono che, in condizioni di esercizio  normali,  le  emissioni
non superino i livelli di emissione associati alle migliori  tecniche
disponibili  (BAT-AEL)  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettera
l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti: 
    a)  fissando  valori  limite  di  emissione,  in  condizioni   di
esercizio normali, che non superano i  BAT-AEL,  adottino  le  stesse
condizioni di riferimento dei BAT-AEL  e  tempi  di  riferimento  non
maggiori di quelli dei BAT-AEL; 
    b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli  di  cui
alla lettera  a)  in  termini  di  valori,  tempi  di  riferimento  e
condizioni, a patto che l'autorita' competente stessa  valuti  almeno
annualmente i risultati del controllo  delle  emissioni  al  fine  di
verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali,  non
superino i livelli di  emissione  associati  alle  migliori  tecniche
disponibili. 
  4-ter.  L'autorita'  competente  puo'  fissare  valori  limite   di
emissione  piu'  rigorosi  di  quelli  di  cui  al  comma  4-bis,  se
pertinenti, nei seguenti casi: 
    a) quando previsto dall'articolo 29-septies; 
    b) quando lo richiede il rispetto  della  normativa  vigente  nel
territorio in cui  e'  ubicata  l'installazione  o  il  rispetto  dei
provvedimenti    relativi    all'installazione     non     sostituiti
dall'autorizzazione integrata ambientale. 
  4-quater. I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si
applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione
e la determinazione di tali valori e' effettuata  al  netto  di  ogni
eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se  del
caso esplicitamente conto  dell'eventuale  presenza  di  fondo  della
sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto  concerne
gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti  nell'acqua,  l'effetto
di una stazione di depurazione puo' essere  preso  in  considerazione
nella    determinazione    dei    valori    limite    di    emissione
dell'installazione interessata, a condizione di garantire un  livello
equivalente di protezione dell'ambiente nel  suo  insieme  e  di  non
portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente."; 
    e) i commi 5, 6, 7 ed 8 sono sostituiti dai seguenti: 
  "5.  L'autorita'  competente  rilascia  l'autorizzazione  integrata
ambientale osservando quanto specificato nell'articolo 29-bis,  commi
1, 2 e  3.  In  mancanza  delle  conclusioni  sulle  BAT  l'autorita'
competente rilascia comunque  l'autorizzazione  integrata  ambientale
secondo quanto indicato al  comma  5-ter,  tenendo  conto  di  quanto
previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda. 
  5-bis.  Se  l'autorita'   competente   stabilisce   condizioni   di
autorizzazione sulla base di una  migliore  tecnica  disponibile  non
descritta in alcuna delle  pertinenti  conclusioni  sulle  BAT,  essa
verifica che  tale  tecnica  sia  determinata  prestando  particolare
attenzione ai criteri di cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e: 
    a)  qualora  le  conclusioni  sulle  BAT  applicabili  contengano
BAT-AEL verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi  4-bis  e
9-bis, ovvero 
    b) qualora le conclusioni sulle BAT  applicabili  non  contengano
BAT-AEL verifica che la tecnica garantisca un livello  di  protezione
dell'ambiente  non  inferiore  a  quello  garantito  dalle   migliori
tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT. 
  5-ter. Se un'attivita', o un tipo di processo di produzione  svolto
all'interno di un'installazione non e' previsto, ne' da alcuna  delle
conclusioni sulle BAT, ne' dalle conclusioni sulle migliori  tecniche
disponibili,  tratte  dai  documenti  pubblicati  dalla   Commissione
europea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della  direttiva
96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva  2008/01/CE
o, se queste conclusioni non prendono  in  considerazione  tutti  gli
effetti  potenziali  dell'attivita'  o  del  processo  sull'ambiente,
l'autorita'  competente,  consultato  il   gestore,   stabilisce   le
condizioni dell'autorizzazione  tenendo  conto  dei  criteri  di  cui
all'Allegato XI. 
  6. L'autorizzazione integrata  ambientale  contiene  gli  opportuni
requisiti  di  controllo  delle  emissioni,   che   specificano,   in
conformita' a quanto disposto  dalla  vigente  normativa  in  materia
ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle  BAT  applicabili,  la
metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare
la  conformita',  la  relativa  procedura  di  valutazione,   nonche'
l'obbligo di comunicare all'autorita' competente  periodicamente,  ed
almeno una volta  all'anno,  i  dati  necessari  per  verificarne  la
conformita' alle condizioni di  autorizzazione  ambientale  integrata
nonche', quando si applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di
detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto  con
i livelli di emissione associati alle migliori tecniche  disponibili,
rendendo disponibili, a tal fine, anche  i  risultati  del  controllo
delle emissioni per gli stessi periodi e alle  stesse  condizioni  di
riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili.  L'autorizzazione   contiene   altresi'   l'obbligo   di
comunicare all'autorita' competente e ai comuni interessati,  nonche'
all'ente  responsabile  degli  accertamenti   di   cui   all'articolo
29-decies, comma 3, i dati  relativi  ai  controlli  delle  emissioni
richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra  i  requisiti
di  controllo,  l'autorizzazione  stabilisce  in   particolare,   nel
rispetto  del  decreto  di  cui  all'articolo  33,  comma  3-bis,  le
modalita'  e  la  frequenza  dei   controlli   programmati   di   cui
all'articolo 29-decies, comma  3.  Per  gli  impianti  di  competenza
statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse  per
il tramite dell'Istituto superiore per la  protezione  e  la  ricerca
ambientale.  L'autorita'  competente   in   sede   di   aggiornamento
dell'autorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di controllo delle
emissioni,  su  richiesta  del  gestore,  tiene  conto  dei  dati  di
controllo sull'installazione trasmessi per verificarne la conformita'
all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle  emissioni,
nonche' dei dati reperiti durante le attivita'  di  cui  all'articolo
29-octies, commi 3 e 4. 
  6-bis. Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni  sulle  BAT
applicabili,   l'autorizzazione   integrata   ambientale    programma
specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni  per  le  acque
sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo,  a  meno
che  sulla  base  di  una  valutazione  sistematica  del  rischio  di
contaminazione non siano state fissate diverse modalita' o piu' ampie
frequenze per tali controlli. 
  6-ter. Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 e' espressamente
prevista un'attivita' ispettiva presso le  installazioni  svolta  con
oneri a  carico  del  gestore  dall'autorita'  di  controllo  di  cui
all'articolo 29-decies, comma 3, e che preveda l'esame  di  tutta  la
gamma  degli   effetti   ambientali   indotti   dalle   installazioni
interessate. Le Regioni  possono  prevedere  il  coordinamento  delle
attivita' ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale
con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e
in materia  di  incidenti  rilevanti,  nel  rispetto  delle  relative
normative. 
  7.  L'autorizzazione  integrata  ambientale  contiene   le   misure
relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio  normali,  in
particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per
le emissioni fuggitive,  per  i  malfunzionamenti,  e  per  l'arresto
definitivo dell'installazione. L'autorizzazione  puo',  tra  l'altro,
ferme restando le diverse competenze  in  materia  di  autorizzazione
alla demolizione e alla bonifica dei suoli, disciplinare la  pulizia,
la  protezione  passiva  e   la   messa   in   sicurezza   di   parti
dell'installazione per  le  quali  il  gestore  dichiari  non  essere
previsto  il   funzionamento   o   l'utilizzo   durante   la   durata
dell'autorizzazione stessa. Gli spazi liberabili con la rimozione  di
tali  parti   di   impianto   sono   considerati   disponibili   alla
realizzazione delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi
tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se  del  caso,
alla bonifica. 
  7-bis. Fermo restando quanto prescritto agli  articoli  237-sexies,
comma  1,  lettera  e),  e  237-octiedecies  per  gli   impianti   di
incenerimento   o   coincenerimento,   e'   facolta'   dell'autorita'
competente, considerata  la  stabilita'  d'esercizio  delle  tecniche
adottate, l'affidabilita' dei controlli e la mancata contestazione al
gestore, nel periodo di validita' della precedente autorizzazione, di
violazioni  relative  agli  obblighi   di   comunicazione,   indicare
preventivamente nell'autorizzazione il  numero  massimo,  la  massima
durata e la massima intensita' (comunque  non  eccedente  il  20  per
cento) di superamenti dei valori limite di emissione di cui al  comma
4-bis, dovuti ad una medesima causa, che possono essere  considerati,
nel corso di validita' dell'autorizzazione stessa, situazioni diverse
dal normale esercizio e nel contempo non rientrare tra le  situazioni
di incidente o imprevisti, disciplinate dall'articolo 29-undecies. 
  8. Per le installazioni assoggettate al decreto legislativo del  17
agosto 1999, n. 334, l'autorita' competente ai sensi di tale  decreto
trasmette    all'autorita'     competente     per     il     rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale le piu' recenti  valutazioni
assunte e i provvedimenti adottati, alle  cui  prescrizioni  ai  fini
della  sicurezza  e  della  prevenzione  dei  rischi   di   incidenti
rilevanti,  citate  nella   autorizzazione,   sono   armonizzate   le
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale."; 
    f) il comma 9 e' sostituito dai seguenti: 
  "9. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere  ulteriori
condizioni  specifiche  ai  fini  del  presente  decreto,   giudicate
opportune  dell'autorita'  competente.  Ad  esempio,  fermo  restando
l'obbligo di immediato rispetto dei precedenti commi e in particolare
del comma 4-bis,  l'autorizzazione  puo'  disporre  la  redazione  di
progetti migliorativi, da presentare ai sensi del successivo articolo
29-nonies,  ovvero  il  raggiungimento   di   determinate   ulteriori
prestazioni ambientali in tempi fissati,  impegnando  il  gestore  ad
individuare le tecniche da implementare a tal fine.  In  tale  ultimo
caso,  fermo  restando  l'obbligo  di  comunicare   i   miglioramenti
progettati, le disposizioni di  cui  all'articolo  29-nonies  non  si
applicano alle  modifiche  strettamente  necessarie  ad  adeguare  la
funzionalita' degli impianti  alle  prescrizioni  dell'autorizzazione
integrata ambientale. 
  9-bis. In casi specifici l'autorita' competente puo' fissare valori
limite   di   emissione   meno   severi   di    quelli    discendenti
dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione che  una  valutazione
dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai 'livelli  di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili' comporterebbe
una maggiorazione  sproporzionata  dei  costi  rispetto  ai  benefici
ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle  condizioni
ambientali   locali    dell'istallazione    interessata    e    delle
caratteristiche tecniche dell'istallazione interessata. In tali  casi
l'autorita'  competente  documenta,   in   uno   specifico   allegato
all'autorizzazione,  le  ragioni  di  tali  scelta,  illustrando   il
risultato della valutazione e  la  giustificazione  delle  condizioni
imposte. I valori limite di emissione cosi' fissati non superano,  in
ogni caso, i valori limite di emissione  di  cui  agli  allegati  del
presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della  predisposizione
di  tale  allegato  si  fa  riferimento  alle  linee  guida  di   cui
all'Allegato XII-bis alla Parte Seconda. Tale Allegato e'  aggiornato
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare entro sei mesi dall'emanazione, da parte della Commissione
europea,  di  eventuali  linee  guida  comunitarie  in  materia,  per
garantire la coerenza con tali linee guida  comunitarie.  L'autorita'
competente verifica  comunque  l'applicazione  dei  principi  di  cui
all'articolo 6, comma 16, e in particolare  che  non  si  verifichino
eventi inquinanti di rilievo e  che  si  realizzi  nel  complesso  un
elevato grado di tutela ambientale. L'applicazione del presente comma
deve essere espressamente riverificata e riconfermata in occasione di
ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione. 
  9-ter. L'autorita' competente  puo'  accordare  deroghe  temporanee
alle disposizioni del comma 4-bis e 5-bis e  dell'articolo  6,  comma
16, lettera a), in caso di sperimentazione e di utilizzo di  tecniche
emergenti per un periodo complessivo non superiore  a  nove  mesi,  a
condizione che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o
che le emissioni  dell'attivita'  raggiungano  almeno  i  livelli  di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili. 
  9-quater.  Nel  caso  delle  installazioni  di  cui  al  punto  6.6
dell'Allegato VIII  alla  Parte  Seconda,  il  presente  articolo  si
applica fatta salva  la  normativa  in  materia  di  benessere  degli
animali. 
  9-quinquies. Fatto salvo quanto disposto alla  Parte  Terza  ed  al
Titolo  V  della  Parte  Quarta  del  presente  decreto,  l'autorita'
competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a  garantire
che il gestore: 
    a) quando l'attivita' comporta l'utilizzo,  la  produzione  o  lo
scarico di sostanze pericolose, tenuto conto  della  possibilita'  di
contaminazione  del  suolo  e  delle  acque  sotterranee   nel   sito
dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorita'
competente la relazione di riferimento di cui all'articolo  5,  comma
1,  lettera  v-bis),  prima  della  messa  in  servizio  della  nuova
installazione   o   prima   dell'aggiornamento    dell'autorizzazione
rilasciata per l'installazione esistente; 
    b) al momento della cessazione definitiva delle attivita', valuti
lo stato di contaminazione del suolo e  delle  acque  sotterranee  da
parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o  rilasciate
dall'installazione; 
    c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b)  risulti  che
l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del  suolo
o  delle  acque  sotterranee  con  sostanze  pericolose   pertinenti,
rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di  cui
alla lettera a), adotti le misure necessarie  per  rimediare  a  tale
inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto
della fattibilita' tecnica di dette misure; 
    d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello  stato  del
sito indicato nell'istanza, al momento  della  cessazione  definitiva
delle attivita' la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee
nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o  per
l'ambiente in conseguenza  delle  attivita'  autorizzate  svolte  dal
gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione  per
l'installazione  esistente,  esegua  gli  interventi   necessari   ad
eliminare, controllare, contenere o ridurre  le  sostanze  pericolose
pertinenti in modo che il  sito,  tenuto  conto  dell'uso  attuale  o
dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio; 
    e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di  riferimento  di
cui alla lettera a), al momento  della  cessazione  definitiva  delle
attivita' esegua gli interventi necessari ad eliminare,  controllare,
contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che  il
sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro  approvato  del
medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana  o
per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o  delle  acque
sotterranee in conseguenza delle attivita' autorizzate, tenendo conto
dello  stato  del  sito  di  ubicazione  dell'installazione  indicato
nell'istanza. 
  9-sexies. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalita'  per  la
redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma
1,  lettera  v-bis),  con  particolare  riguardo  alle  metodiche  di
indagine ed alle sostanze pericolose  da  ricercare  con  riferimento
alle attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda. 
  9-septies. A garanzia degli obblighi di  cui  alla  lettera  c  del
comma  9-quinquies,  l'autorizzazione  integrata  ambientale  prevede
adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio
in favore della regione o della provincia  autonoma  territorialmente
competente. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare  sono  stabiliti  criteri   che
l'autorita'  competente  dovra'  tenere  in  conto  nel   determinare
l'importo di tali garanzie finanziarie.". 
  6. L'articolo 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 29-septies (Migliori tecniche disponibili e norme di qualita'
ambientale). - 1. Nel caso in cui uno strumento di  programmazione  o
di pianificazione ambientale, quali ad esempio  il  piano  di  tutela
delle  acque,  o  la  pianificazione  in  materia  di  emissioni   in
atmosfera,  considerate  tutte  le   sorgenti   emissive   coinvolte,
riconosca la necessita' di applicare ad impianti, localizzati in  una
determinata area, misure piu' rigorose di quelle  ottenibili  con  le
migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area  il
rispetto  delle  norme  di  qualita'  ambientale,   l'amministrazione
ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o  la
stessa  autorita'  competente,  per  le   altre   installazioni,   lo
rappresenta in sede di conferenza  di  servizi  di  cui  all'articolo
29-quater, comma 5. 
  2. Nei casi di cui al  comma  1  l'autorita'  competente  prescrive
nelle autorizzazioni integrate ambientali  degli  impianti  nell'area
interessata, tutte le misure supplementari particolari piu'  rigorose
di cui al comma 1 fatte salve le  altre  misure  che  possono  essere
adottate per rispettare le norme di qualita' ambientale.". 
  7. L'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). -  1.  L'autorita'  competente
riesamina  periodicamente  l'autorizzazione   integrata   ambientale,
confermando o aggiornando le relative condizioni. 
  2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT,  nuove
o aggiornate, applicabili  all'installazione  e  adottate  da  quando
l'autorizzazione e' stata concessa o da ultimo  riesaminata,  nonche'
di eventuali nuovi  elementi  che  possano  condizionare  l'esercizio
dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano
applicabili piu' conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto,  per
ciascuna  attivita',  prevalentemente  alle  conclusioni  sulle   BAT
pertinenti al relativo settore industriale. 
  3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari,  di  rinnovo
dell'autorizzazione e' disposto sull'installazione nel suo complesso: 
    a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea   delle   decisioni   relative   alle
conclusioni  sulle   BAT   riferite   all'attivita'   principale   di
un'installazione; 
    b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale o  dall'ultimo  riesame  effettuato  sull'intera
installazione. 
  4. Il riesame e' inoltre disposto, sull'intera installazione  o  su
parti di essa, dall'autorita' competente,  anche  su  proposta  delle
amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: 
    a) a  giudizio  dell'autorita'  competente  ovvero,  in  caso  di
installazioni di competenza statale, a giudizio  dell'amministrazione
competente in materia di qualita' della specifica matrice  ambientale
interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione e'  tale  da
rendere necessaria  la  revisione  dei  valori  limite  di  emissione
fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di  nuovi
valori limite, in particolare quando e' accertato che le prescrizioni
stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli
obiettivi  di  qualita'  ambientale  stabiliti  dagli  strumenti   di
pianificazione e programmazione di settore; 
    b)  le  migliori  tecniche  disponibili  hanno  subito  modifiche
sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni; 
    c) a giudizio di una amministrazione  competente  in  materia  di
igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di  sicurezza  o  di
tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di  esercizio
del processo o dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche; 
    d)  sviluppi  delle  norme  di  qualita'   ambientali   o   nuove
disposizioni  legislative  comunitarie,  nazionali  o  regionali   lo
esigono; 
    e) una verifica  di  cui  all'articolo  29-sexies,  comma  4-bis,
lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle
prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la  necessita'
di aggiornare l'autorizzazione per garantire che,  in  condizioni  di
esercizio  normali,  le  emissioni  corrispondano  ai   "livelli   di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili.". 
  5. A seguito della comunicazione di  avvio  del  riesame  da  parte
dell'autorita' competente, il  gestore  presenta,  entro  il  termine
determinato  dall'autorita'  competente   in   base   alla   prevista
complessita' della documentazione, e compreso tra 30  e  180  giorni,
ovvero, nel caso in cui la necessita' di avviare il riesame interessi
numerose autorizzazioni, in base ad un apposito  calendario  annuale,
tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni
di autorizzazione, ivi compresi,  in  particolare,  i  risultati  del
controllo delle emissioni e altri dati, che consentano  un  confronto
tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte  nelle
conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione  associati
alle migliori tecniche  disponibili  nonche',  nel  caso  di  riesami
relativi  all'intera  installazione,  l'aggiornamento  di  tutte   le
informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Nei casi di cui  al
comma 3, lettera b), la domanda di  riesame  e'  comunque  presentata
entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del  predetto
termine l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata presentazione
nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione
del pagamento della tariffa, comporta la sanzione  amministrativa  da
10.000 euro a 60.000  euro,  con  l'obbligo  di  provvedere  entro  i
successivi 90 giorni. Al permanere  dell'inadempimento  la  validita'
dell'autorizzazione, previa diffida, e'  sospesa.  In  occasione  del
riesame l'autorita' competente utilizza anche tutte  le  informazioni
provenienti dai controlli o dalle ispezioni. 
  6. Entro quattro anni dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Unione  europea  delle  decisioni  sulle  conclusioni
sulle BAT  riferite  all'attivita'  principale  di  un'installazione,
l'autorita' competente verifica che: 
    a) tutte le  condizioni  di  autorizzazione  per  l'installazione
interessata  siano  riesaminate  e,  se  necessario,  aggiornate  per
assicurare il  rispetto  del  presente  decreto  in  particolare,  se
applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis; 
    b)  l'installazione   sia   conforme   a   tali   condizioni   di
autorizzazione. 
  7. Il ritardo nella presentazione della  istanza  di  riesame,  nel
caso disciplinato al comma 3, lettera a),  non  puo'  in  alcun  modo
essere  tenuto  in  conto  per  dilazionare  i  tempi   fissati   per
l'adeguamento  dell'esercizio  delle  installazioni  alle  condizioni
dell'autorizzazione. 
  8.  Nel  caso  di  un'installazione  che,  all'atto  del   rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata
ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009,  il  termine  di  cui  al
comma 3, lettera b), e' esteso a sedici anni. Se la registrazione  ai
sensi del predetto regolamento e'  successiva  all'autorizzazione  di
cui all'articolo 29-quater, il riesame  di  detta  autorizzazione  e'
effettuato almeno ogni sedici anni, a partire  dal  primo  successivo
riesame. 
  9.  Nel  caso  di  un'installazione  che,  all'atto  del   rilascio
dell'autorizzazione   di   cui   all'articolo   29-quater,    risulti
certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di  cui  al
comma 3, lettera b), e' esteso a dodici anni. Se la certificazione ai
sensi della predetta norma e' successiva  all'autorizzazione  di  cui
all'articolo  29-quater,  il  riesame  di  detta  autorizzazione   e'
effettuato almeno ogni dodici anni, a partire  dal  primo  successivo
riesame. 
  10. Il procedimento di riesame e' condotto con le modalita' di  cui
agli articoli 29-ter, comma  4,  e  29-quater.  In  alternativa  alle
modalita' di cui all'articolo 29-quater, comma 3,  la  partecipazione
del pubblico alle decisioni  puo'  essere  assicurata  attraverso  la
pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorita' competente. 
  11. Fino alla pronuncia  dell'autorita'  competente  in  merito  al
riesame,    il    gestore    continua    l'attivita'    sulla    base
dell'autorizzazione in suo possesso.". 
  8. All'articolo 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2, informa
l'autorita' competente e l'autorita' di controllo di cui all'articolo
29-decies, comma 3, in merito ad ogni nuova  istanza  presentata  per
l'installazione ai sensi della normativa in  materia  di  prevenzione
dai rischi di  incidente  rilevante,  ai  sensi  della  normativa  in
materia di  valutazione  di  impatto  ambientale  o  ai  sensi  della
normativa in materia urbanistica.  La  comunicazione,  da  effettuare
prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai
quali il gestore ritiene che gli interventi previsti  non  comportino
ne'  effetti  sull'ambiente,  ne'  contrasto  con   le   prescrizioni
esplicitamente    gia'    fissate    nell'autorizzazione    integrata
ambientale."; 
    b)  al   comma   4   dopo   le   parole:   "anche   nelle   forme
dell'autocertificazione" sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti:  "ai
fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.". 
  9. All'articolo 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. A far data dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, il
gestore trasmette all'autorita' competente e ai  comuni  interessati,
nonche' all'ente responsabile degli accertamenti di cui al comma 3, i
dati   relativi    ai    controlli    delle    emissioni    richiesti
dall'autorizzazione  integrata  ambientale,   secondo   modalita'   e
frequenze   stabilite   nell'autorizzazione    stessa.    L'autorita'
competente provvede a mettere tali dati a disposizione  del  pubblico
tramite gli uffici  individuati  ai  sensi  dell'articolo  29-quater,
comma  3,   ovvero   mediante   pubblicazione   sul   sito   internet
dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 29-quater, comma  2.
Il gestore provvede, altresi', ad informare immediatamente i medesimi
soggetti in caso di violazione delle condizioni  dell'autorizzazione,
adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare  nel  piu'
breve tempo possibile la conformita'."; 
    b) al comma 3 le parole: ", o le agenzie regionali e  provinciali
per la protezione dell'ambiente, negli altri  casi,  accertano"  sono
sostituite dalle seguenti: "  ,  o,  negli  altri  casi,  l'autorita'
competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per  la
protezione dell'ambiente, accertano"; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  "5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi 3  e  4,  il
gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento
di qualsiasi verifica tecnica relativa  all'impianto,  per  prelevare
campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai  fini
del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il
soggetto che effettua  gli  accertamenti  redige  una  relazione  che
contiene  i  pertinenti  riscontri   in   merito   alla   conformita'
dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni
riguardanti  eventuali  azioni  da  intraprendere.  La  relazione  e'
notificata al gestore interessato e  all'autorita'  competente  entro
due mesi dalla visita in loco ed e'  resa  disponibile  al  pubblico,
conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla  visita  in  loco.
Fatto salvo il comma 9, l'autorita' competente provvede affinche'  il
gestore, entro un termine  ragionevole,  adotti  tutte  le  ulteriori
misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare  considerazione
quelle proposte nella relazione."; 
    d) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  "9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o  di
esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione
delle sanzioni e  delle  misure  di  sicurezza  di  cui  all'articolo
29-quattuordecies, l'autorita' competente procede secondo la gravita'
delle infrazioni: 
    a) alla diffida, assegnando un  termine  entro  il  quale  devono
essere eliminate le inosservanze, nonche' un termine entro cui, fermi
restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione  di
misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le  appropriate
misure provvisorie o complementari che l'autorita' competente ritenga
necessarie  per  ripristinare   o   garantire   provvisoriamente   la
conformita'; 
    b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attivita'  per  un
tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso  in  cui
le violazioni siano comunque reiterate piu' di due volte all'anno; 
    c)   alla   revoca   dell'autorizzazione    e    alla    chiusura
dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle  prescrizioni
imposte con  la  diffida  e  in  caso  di  reiterate  violazioni  che
determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente; 
    d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione
abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione."; 
    e) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 
  "11-bis.  Le  attivita'  ispettive  in  sito  di  cui  all'articolo
29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano
d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato
a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire
il coordinamento con quanto previsto nelle  autorizzazioni  integrate
statali ricadenti  nel  territorio,  e  caratterizzato  dai  seguenti
elementi: 
    a)  un'analisi  generale  dei  principali   problemi   ambientali
pertinenti; 
    b) la identificazione della zona  geografica  coperta  dal  piano
d'ispezione; 
    c) un registro delle installazioni coperte dal piano; 
    d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni
ambientali ordinarie; 
    e) le procedure per le ispezioni  straordinarie,  effettuate  per
indagare nel piu' breve tempo possibile e, se necessario,  prima  del
rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di  un'autorizzazione,  le
denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e  di  infrazione  in
materia ambientale; 
    f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra
le varie autorita' d'ispezione. 
  11-ter. Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le
installazioni che presentano i rischi piu' elevati, tre anni  per  le
installazioni che presentano i rischi  meno  elevati,  sei  mesi  per
installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una
grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.  Tale  periodo
e' determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis,
lettera d), sulla base  di  una  valutazione  sistematica  effettuata
dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali  delle
installazioni interessate, che considera almeno: 
    a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate
sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli  e  dei
tipi di emissioni, della  sensibilita'  dell'ambiente  locale  e  del
rischio di incidenti; 
    b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione; 
    c) la  partecipazione  del  gestore  al  sistema  dell'Unione  di
ecogestione  e  audit  (EMAS)  (a  norma  del  regolamento  (CE)   n.
1221/2009).". 
  10. L'articolo 29-undecies del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti). -  1.  Fatta  salva  la
disciplina relativa alla responsabilita'  ambientale  in  materia  di
prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di  incidenti
o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente,
il gestore informa immediatamente  l'autorita'  competente  e  l'ente
responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies,  comma
3, e adotta immediatamente le  misure  per  limitare  le  conseguenze
ambientali e a  prevenire  ulteriori  eventuali  incidenti  o  eventi
imprevisti, informandone l'autorita' competente. 
  2. In esito  alle  informative  di  cui  al  comma  1,  l'autorita'
competente puo' diffidare il gestore  affinche'  adotti  ogni  misura
complementare appropriata che l'autorita' stessa, anche  su  proposta
dell'ente responsabile degli  accertamenti  o  delle  amministrazioni
competenti in materia ambientale territorialmente competenti, ritenga
necessaria  per  limitare  le  conseguenze  ambientali  e   prevenire
ulteriori eventuali incidenti o imprevisti. La  mancata  adozione  di
tali misure complementari da parte del gestore  nei  tempi  stabiliti
dall'autorita'  competente  e'  sanzionata  ai  sensi   dell'articolo
29-quattuordecies, commi 1 o 2. 
  3. L'autorizzazione puo'  meglio  specificare  tempi,  modalita'  e
destinatari delle informative di cui al comma 1,  fermo  restando  il
termine massimo di otto ore, di cui all'articolo 271, comma  14,  nel
caso in cui un guasto non  permetta  di  garantire  il  rispetto  dei
valori limite di emissione in aria.". 
  11. All'articolo 29-duodecies  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma  1  e'  sostituito
dai seguenti: 
  "1. Le autorita' competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con cadenza almeno annuale, i
dati di sintesi concernenti le domande ricevute, copia informatizzata
delle  autorizzazioni  rilasciate  e  dei  successivi  aggiornamenti,
nonche' un  rapporto  sulle  situazioni  di  mancato  rispetto  delle
prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale. L'obbligo  si
intende ottemperato nel caso in  cui  tali  informazioni  siano  rese
disponibili  telematicamente  ed   almeno   annualmente   l'autorita'
competente comunichi al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare le  modalita'  per  acquisire  in  remoto  tali
informazioni. 
  1-bis. In ogni  caso  in  cui  e'  concessa  una  deroga  ai  sensi
dell'articolo  29-sexies,  comma  9-bis,  le   autorita'   competenti
comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, entro  120  giorni  dall'emanazione  del  provvedimento  di
autorizzazione integrata ambientale, i motivi specifici della  deroga
e le relative condizioni imposte.". 
  12. All'articolo 29-terdecies  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  i  commi  1  e  2  sono
sostituiti dai seguenti: 
  "1. Le autorita' competenti trasmettono periodicamente al Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  per  il
tramite dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale , una comunicazione relativa all'applicazione del presente
titolo, ed in particolare sui dati rappresentativi circa le emissioni
e altre forme di  inquinamento  e  sui  valori  limite  di  emissione
applicati in relazione agli impianti di cui all'Allegato VIII nonche'
sulle migliori tecniche disponibili su cui detti  valori  si  basano,
segnalando   eventuali   progressi   rilevati   nello   sviluppo   ed
applicazione di tecniche emergenti. La frequenza delle comunicazioni,
il tipo e il formato delle informazioni che  devono  essere  messe  a
disposizione,  nonche'  l'eventuale  individuazione  di  attivita'  e
inquinanti specifici a cui  limitare  le  informazioni  stesse,  sono
stabiliti con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare sulla base delle decisioni in merito
emanate dalla Commissione europea. Nelle more  della  definizione  di
tale provvedimento le informazioni di  cui  al  presente  comma  sono
trasmesse annualmente, entro il 30 giugno 2014,  con  riferimento  al
biennio 2012-2013; entro  il  30  aprile  2017,  con  riferimento  al
triennio  2014-2016,  e  successivamente  con  frequenza   triennale,
facendo riferimento a tipi e formati definiti nel formulario adottato
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare del 15 marzo 2012. 
  2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare predispone e invia alla Commissione  europea  una  relazione  in
formato elettronico  sull'attuazione  del  Capo  II  della  direttiva
2010/75/UE  e  sulla  sua  efficacia  rispetto  ad  altri   strumenti
comunitari di protezione dell'ambiente, sulla base delle informazioni
pervenute  ai  sensi  dell'articolo  29-duodecies  e  del  comma   1,
rispettando  periodicita',  contenuti  e  formati   stabiliti   nelle
specifiche decisioni assunte in merito in sede comunitaria. 
  2.bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare garantisce la partecipazione dell'Italia al Comitato di  cui
all'articolo  75  della  direttiva  2010/75/UE  e  al  Forum  di  cui
all'articolo 13, paragrafo 3,  della  stessa  direttiva,  sulla  base
delle intese di cui al comma 3.". 
  13. L'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 29-quattuordecies (Sanzioni).  -  1.  Chiunque  esercita  una
delle attivita' di cui all'Allegato VIII  alla  Parte  Seconda  senza
essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale,  o  dopo
che la stessa sia stata sospesa o revocata  e'  punito  con  la  pena
dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro  a  26.000
euro. Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico
di sostanze pericolose  comprese  nelle  famiglie  e  nei  gruppi  di
sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato  5  alla  Parte
Terza, ovvero la raccolta, o  il  trasporto,  o  il  recupero,  o  lo
smaltimento  di  rifiuti  pericolosi,  nonche'  nel   caso   in   cui
l'esercizio   sia    effettuato    dopo    l'ordine    di    chiusura
dell'installazione, la pena e' quella dell'arresto da sei mesi a  due
anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se  l'esercizio  non
autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o  alla
sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del  codice  di  procedura
penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e'  realizzata  la
discarica abusiva, se di proprieta' dell'autore o del compartecipe al
reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica  o  di  ripristino  dello
stato dei luoghi. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro  nei  confronti
di colui che pur essendo in  possesso  dell'autorizzazione  integrata
ambientale non ne osserva le  prescrizioni  o  quelle  imposte  dall'
autorita' competente. 
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si  applica  la
sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei  confronti  di
colui che  pur  essendo  in  possesso  dell'autorizzazione  integrata
ambientale non ne osserva le  prescrizioni  o  quelle  imposte  dall'
autorita' competente nel caso in cui l'inosservanza: 
    a) sia costituita da violazione dei valori limite  di  emissione,
rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso
di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a  meno  che
tale violazione non  sia  contenuta  in  margini  di  tolleranza,  in
termini di frequenza ed entita', fissati nell'autorizzazione stessa; 
    b) sia relativa alla gestione di rifiuti; 
    c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia
delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui  all'articolo
94, oppure in corpi idrici posti nelle  aree  protette  di  cui  alla
vigente normativa. 
  4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che  il  fatto  costituisca
piu' grave reato, si applica la pena dell'ammenda  da  5.000  euro  a
26.000  euro  e  la  pena  dell'arresto  fino  a  due  anni   qualora
l'inosservanza sia relativa: 
    a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati; 
    b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle  tabelle  5  e
3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza; 
    c) a casi in cui il superamento dei valori  limite  di  emissione
determina  anche  il  superamento  dei  valori  limite  di   qualita'
dell'aria previsti dalla vigente normativa; 
    d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati. 
  5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale
senza l'autorizzazione prevista e' punito con  la  pena  dell'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. 
  6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso in  cui  per
l'esercizio dell'impianto modificato  e'  necessario  l'aggiornamento
del  provvedimento  autorizzativo,  colui  il  quale  sottopone   una
installazione ad una modifica non sostanziale senza  aver  effettuato
le previste comunicazioni o senza avere  atteso  il  termine  di  cui
all'articolo  29-nonies,  comma  1,  e'  punito   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.. 
  7. E' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  5.000
euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorita'
competente la comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1,
nonche' il gestore che omette di effettuare le comunicazioni  di  cui
all'articolo 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3  del
medesimo articolo 29-undecies. 
  8. E' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  2.500
euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare  all'autorita'
competente,  all'ente  responsabile   degli   accertamenti   di   cui
all'articolo 29-decies, comma 3,  e  ai  comuni  interessati  i  dati
relativi  alle  misurazioni  delle  emissioni  di  cui   all'articolo
29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato  adempimento  riguardi
informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi  la  sanzione
amministrativa pecuniaria e' sestuplicata. La sanzione amministrativa
pecuniaria e' ridotta ad  un  decimo  se  il  gestore  effettua  tali
comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero  le  effettua
formalmente  incomplete  o  inesatte  ma,  comunque,  con  tutti  gli
elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di  esercizio
dell'impianto. 
  9. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice  penale  a
chi nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce  dati
falsificati o alterati. 
  10. E' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  5.000
euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato  e  documentato
motivo, omette di presentare, nel  termine  stabilito  dall'autorita'
competente,  la  documentazione  integrativa  prevista   all'articolo
29-quater, comma 8, o la documentazione  ad  altro  titolo  richiesta
dall'autorita' competente per perfezionare un'istanza del  gestore  o
per consentire l'avvio di un procedimento di riesame. 
  11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal  presente
articolo non si  applica  il  pagamento  in  misura  ridotta  di  cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  12. Le sanzioni sono irrogate dal  prefetto  per  gli  impianti  di
competenza  statale  e  dall'autorita'  competente  per   gli   altri
impianti. 
  13.  I  proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza statale,  per  le  violazioni
previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del  bilancio
dello  Stato.  I  soli  proventi  derivanti  dall'applicazione  delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6,  al
comma 7, limitatamente  alla  violazione  dell'articolo  29-undecies,
comma 1, e al comma  10,  con  esclusione  della  violazione  di  cui
all'articolo 29-quater, comma 8, del presente  articolo,  nonche'  di
cui all'articolo 29-octies, commi 5  e  5-ter,  sono  successivamente
riassegnati  ai  pertinenti   capitoli   di   spesa   del   Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  sono
destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste
dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4,
nonche' le ispezioni  finalizzate  a  verificare  il  rispetto  degli
obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione. 
  14. Per gli impianti autorizzati  ai  sensi  della  Parte  Seconda,
dalla data della prima comunicazione di cui  all'articolo  29-decies,
comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o
speciali, relative a fattispecie oggetto  del  presente  articolo,  a
meno che esse non configurino anche un piu' grave reato.". 
 
          Note all'art. 7: 
              Il testo dell'art. 29-bis  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse,  cosi
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "ART. 29-bis (Individuazione e utilizzo delle  migliori
          tecniche disponibili) 
              In vigore dal 26 agosto 2010 
              1. L'autorizzazione integrata ambientale e'  rilasciata
          tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte
          Seconda e le relative condizioni  sono  definite  avendo  a
          riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto
          all'art. 29-sexies,  comma  9-bis,  e  all'art.  29-octies.
          Nelle more della emanazione  delle  conclusioni  sulle  BAT
          l'autorita'  competente  utilizza  quale  riferimento   per
          stabilire le condizioni dell'autorizzazione  le  pertinenti
          conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai
          documenti   pubblicati   dalla   Commissione   europea   in
          attuazione  dell'art.  16,  paragrafo  2,  della  direttiva
          96/61/CE o  dell'art.  16,  paragrafo  2,  della  direttiva
          2008/01/CE. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e
          delle  politiche  sociali,  il  Ministro  della  salute   e
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,   previa    consultazione    delle    associazioni
          maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale  degli
          operatori delle installazioni interessate,  possono  essere
          determinati requisiti generali,  per  talune  categorie  di
          installazioni,  che  tengano   luogo   dei   corrispondenti
          requisiti fissati per ogni singola autorizzazione,  purche'
          siano garantiti  un  approccio  integrato  ed  una  elevata
          protezione equivalente dell'ambiente nel suo  complesso.  I
          requisiti  generali  si  basano  sulle  migliori   tecniche
          disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica
          o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformita'
          con l'art. 29-sexies. Per le categorie  interessate,  salva
          l'applicazione dell'art. 29-septies, l'autorita' competente
          rilascia l'autorizzazione in base ad una semplice  verifica
          di conformita' dell'istanza con i requisiti generali. 
              2-bis. I decreti di cui  al  comma  2  sono  aggiornati
          entro sei mesi dall'emanazione delle pertinenti conclusioni
          sulle BAT da parte della Commissione europea,  al  fine  di
          tener  conto  dei   progressi   delle   migliori   tecniche
          disponibili  e  garantire   la   conformita'   con   l'art.
          29-octies, ed inoltre contengono un  esplicito  riferimento
          alla  direttiva  2010/75/UE  all'atto  della  pubblicazione
          ufficiale. Decorso inutilmente tale termine e fino al  loro
          aggiornamento, i decreti gia' emanati ai sensi del comma  2
          assumono, per installazioni pertinenti a  tali  conclusioni
          sulle BAT, una mera valenza informativa e  conseguentemente
          non trova piu' applicazione l'ultimo periodo del comma 2. 
              3. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi
          del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti
          tecnici di cui al presente titolo  se  sono  soddisfatti  i
          requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13  gennaio
          2003, n. 36 fino all'emanazione delle relative  conclusione
          sulle BAT.". 
              Il testo dell'art. 29-ter  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse,  cosi
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art.  29-ter.  (Domanda  di  autorizzazione  integrata
          ambientale) 
              1. Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni  di
          nuovi    impianti,    della    modifica    sostanziale    e
          dell'adeguamento del  funzionamento  degli  impianti  delle
          installazioni  esistenti  alle  disposizioni  del  presente
          decreto,  si  provvede  al   rilascio   dell'autorizzazione
          integrata ambientale di cui all'art. 29-sexies. Fatto salvo
          quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni
          richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo  e
          rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni: 
              a)   descrizione   dell'installazione   e   delle   sue
          attivita', specificandone tipo e portata; 
              b) descrizione delle materie prime e ausiliarie,  delle
          sostanze    e     dell'energia     usate     o     prodotte
          dall'installazione; 
              c)    descrizione    delle    fonti    di     emissione
          dell'installazione; 
              d) descrizione  dello  stato  del  sito  di  ubicazione
          dell'installazione; 
              e)  descrizione   del   tipo   e   dell'entita'   delle
          prevedibili emissioni dell'installazione in  ogni  comparto
          ambientale   nonche'   un'identificazione   degli   effetti
          significativi delle emissioni sull'ambiente; 
              f) descrizione della tecnologia e delle altre  tecniche
          di  cui  si  prevede  l'uso  per  prevenire  le   emissioni
          dall'installazione   oppure,   qualora   cio'   non   fosse
          possibile, per ridurle; 
              g)  descrizione  delle  misure   di   prevenzione,   di
          preparazione  per  il  riutilizzo,  di  riciclaggio  e   di
          recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione; 
              h) descrizione delle misure previste per controllare le
          emissioni   nell'ambiente   nonche'   le    attivita'    di
          autocontrollo e di  controllo  programmato  che  richiedono
          l'intervento dell'ente responsabile degli  accertamenti  di
          cui all'art. 29-decies, comma 3; 
              i)  descrizione  delle  principali   alternative   alla
          tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese  in
          esame dal gestore in forma sommaria; 
              l)  descrizione  delle  altre   misure   previste   per
          ottemperare ai principi di cui all'art. 6, comma 16; 
              m) se l'attivita' comporta l'utilizzo, la produzione  o
          lo scarico di sostanze pericolose  e,  tenuto  conto  della
          possibilita' di contaminazione  del  suolo  e  delle  acque
          sotterrane nel sito dell'installazione,  una  relazione  di
          riferimento elaborata dal  gestore  prima  della  messa  in
          esercizio   dell'installazione   o    prima    del    primo
          aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la  quale
          l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorita'
          competente     esamina     la     relazione      disponendo
          nell'autorizzazione  o  nell'atto  di  aggiornamento,   ove
          ritenuto  necessario  ai  fini   della   sua   validazione,
          ulteriori e specifici approfondimenti. 
              2. La domanda di  autorizzazione  integrata  ambientale
          deve contenere anche una sintesi non tecnica  dei  dati  di
          cui alle lettere da a) a l) del  comma  1  e  l'indicazione
          delle informazioni che ad avviso  del  gestore  non  devono
          essere diffuse per  ragioni  di  riservatezza  industriale,
          commerciale  o  personale,  di  tutela   della   proprieta'
          intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni  contenute
          nell'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica
          sicurezza  o  di  difesa  nazionale.  In   tale   caso   il
          richiedente fornisce  all'autorita'  competente  anche  una
          versione della domanda priva delle informazioni  riservate,
          ai fini dell'accessibilita' al pubblico. 
              3. Qualora le informazioni  e  le  descrizioni  fornite
          secondo un rapporto di sicurezza,  elaborato  conformemente
          alle norme  previste  sui  rischi  di  incidente  rilevante
          connessi a determinate attivita' industriali, o secondo  la
          norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per  i  siti
          registrati ai sensi del  regolamento  (CE)  n.  761/2001  e
          successive modifiche, nonche'  altre  informazioni  fornite
          secondo qualunque altra normativa, rispettino  uno  o  piu'
          requisiti di cui al comma 1  del  presente  articolo,  tali
          dati possono essere utilizzati ai fini della  presentazione
          della domanda e possono  essere  inclusi  nella  domanda  o
          essere ad essa allegati. 
              4.  Entro  trenta  giorni  dalla  presentazione   della
          domanda, l'autorita'  competente  verifica  la  completezza
          della  stessa  e  della  documentazione  allegata.  Qualora
          queste risultino incomplete, l'autorita' competente ovvero,
          nel caso di impianti di competenza statale, la  Commissione
          di   cui   all'art.   8-bis   potra'   chiedere    apposite
          integrazioni, indicando un termine non inferiore  a  trenta
          giorni   per   la   presentazione   della    documentazione
          integrativa. In tal caso  i  termini  del  procedimento  si
          intendono  interrotti   fino   alla   presentazione   della
          documentazione  integrativa.  Qualora  entro   il   termine
          indicato  il  proponente  non  depositi  la  documentazione
          completa degli  elementi  mancanti,  l'istanza  si  intende
          ritirata. E' fatta salva la facolta' per il  proponente  di
          richiedere una proroga del  termine  per  la  presentazione
          della   documentazione   integrativa   in   ragione   della
          complessita' della documentazione da presentare.". 
              Il testo dell'art. 29-quater del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse,  cosi
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art.   29-quater.   (Procedura   per    il    rilascio
          dell'autorizzazione integrata ambientale) 
              1.  Per  le  installazioni  di  competenza  statale  la
          domanda e' presentata all'autorita' competente per mezzo di
          procedure  telematiche,  con  il  formato  e  le  modalita'
          stabiliti con il  decreto  di  cui  all'art.  29-duodecies,
          comma 2. 
              2. L'autorita' competente individua gli uffici presso i
          quali sono depositati i documenti e gli  atti  inerenti  il
          procedimento, al fine  della  consultazione  del  pubblico.
          Tale   consultazione   e'    garantita    anche    mediante
          pubblicazione sul sito internet  dell'autorita'  competente
          almeno per quanto riguarda il  contenuto  della  decisione,
          compresa una copia dell'autorizzazione  e  degli  eventuali
          successivi  aggiornamenti,  e  gli  elementi  di  cui  alle
          lettere b), e), f) e g) del comma 13. 
              3. L'autorita'  competente,  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento della domanda ovvero, in  caso  di  riesame  ai
          sensi  dell'art.  29-octies,   comma   4,   contestualmente
          all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la
          data di avvio del procedimento ai sensi dell'art.  7  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di  cui
          al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla  data
          di avvio del procedimento, l'autorita' competente  pubblica
          nel proprio sito  web  l'indicazione  della  localizzazione
          dell'installazione e il nominativo del gestore, nonche' gli
          uffici individuati ai sensi del comma 2  ove  e'  possibile
          prendere visione degli atti e trasmettere le  osservazioni.
          Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni
          di cui all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge
          7 agosto 1990,  n.  241.  Le  informazioni  pubblicate  dal
          gestore  ai  sensi  del  presente   comma   sono   altresi'
          pubblicate dall'autorita' competente nel proprio sito  web.
          E' in ogni caso garantita  l'unicita'  della  pubblicazione
          per gli impianti di cui al titolo III della  parte  seconda
          del presente decreto. 
              4. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
          dell'annuncio di cui al comma  3,  i  soggetti  interessati
          possono  presentare   in   forma   scritta,   all'autorita'
          competente, osservazioni sulla domanda. 
              5. La convocazione da parte dell'autorita'  competente,
          ai  fini   del   rilascio   dell'autorizzazione   integrata
          ambientale, di apposita Conferenza di servizi,  alla  quale
          sono invitate  le  amministrazioni  competenti  in  materia
          ambientale e comunque, nel caso di impianti  di  competenza
          statale, i  Ministeri  dell'interno,  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico,
          oltre al soggetto  richiedente  l'autorizzazione,  nonche',
          per le installazioni  di  competenza  regionale,  le  altre
          amministrazioni  competenti  per  il  rilascio  dei  titoli
          abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA,
          ha luogo ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3
          e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n.  241,
          e successive modificazioni. Per le  installazioni  soggette
          alle disposizioni di cui al decreto legislativo  17  agosto
          1999, n. 334, ferme restando le relative  disposizioni,  al
          fine di acquisire gli  elementi  di  valutazione  ai  sensi
          dell'art.   29-sexies,   comma   8,   e    di    concordare
          preliminarmente    le    condizioni    di     funzionamento
          dell'installazione,  alla   conferenza   e'   invitato   un
          rappresentante della rispettiva autorita' competente. 
              6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di  cui  al
          comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del  sindaco  di
          cui agli articoli 216 e 217 del  regio  decreto  27  luglio
          1934, n. 1265, nonche' la proposta dell'Istituto  superiore
          per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale,   per   le
          installazioni di competenza  statale,  o  il  parere  delle
          Agenzie  regionali  e   provinciali   per   la   protezione
          dell'ambiente,  per  le  altre  installazioni,  per  quanto
          riguarda le modalita' di  monitoraggio  e  controllo  degli
          impianti e delle emissioni nell'ambiente. 
              7.   In    presenza    di    circostanze    intervenute
          successivamente al rilascio dell'autorizzazione di  cui  al
          presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga  necessario
          nell'interesse della salute  pubblica,  puo',  con  proprio
          motivato   provvedimento,    corredato    dalla    relativa
          documentazione  istruttoria  e  da  puntuali  proposte   di
          modifica   dell'autorizzazione,   chiedere    all'autorita'
          competente di riesaminare  l'autorizzazione  rilasciata  ai
          sensi dell'art. 29-octies. 
              8.   Nell'ambito   della   Conferenza   dei    servizi,
          l'autorita' competente puo'  richiedere  integrazioni  alla
          documentazione, anche al fine di valutare la applicabilita'
          di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il
          termine massimo non  superiore  a  novanta  giorni  per  la
          presentazione  della  documentazione  integrativa.  In  tal
          caso, il termine di cui al comma 10 resta sospeso fino alla
          presentazione della documentazione integrativa. 
              9. (soppresso). 
              10.   L'autorita'   competente   esprime   le   proprie
          determinazioni sulla domanda  di  autorizzazione  integrata
          ambientale entro centocinquanta giorni dalla  presentazione
          della domanda. 
              11. Le autorizzazioni integrate  ambientali  rilasciate
          ai  sensi  del  presente  decreto,  sostituiscono  ad  ogni
          effetto    le    autorizzazioni    riportate    nell'elenco
          dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A
          tal  fine  il  provvedimento  di  autorizzazione  integrata
          ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni,
          gia'  definite  nelle  autorizzazioni  sostituite,  la  cui
          necessita' permane.  Inoltre  le  autorizzazioni  integrate
          ambientali sostituiscono la comunicazione di  cui  all'art.
          216. 
              12.  Ogni  autorizzazione  integrata  ambientale   deve
          includere le modalita' previste dal presente decreto per la
          protezione dell'ambiente, nonche', la data entro  la  quale
          le prescrizioni debbono essere attuate. 
              13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di
          qualsiasi   suo   successivo   aggiornamento,   e'    messa
          tempestivamente  a  disposizione   del   pubblico,   presso
          l'ufficio di cui al comma 2.  Presso  il  medesimo  ufficio
          sono inoltre rese disponibili: 
              a)  informazioni  relative  alla   partecipazione   del
          pubblico al procedimento; 
              b) i motivi su cui e' basata la decisione; 
              c)  i  risultati  delle  consultazioni  condotte  prima
          dell'adozione  della  decisione  e  una  spiegazione  della
          modalita' con cui se ne e' tenuto conto nella decisione; 
              d) il titolo dei documenti  di  riferimento  sulle  BAT
          pertinenti per l'installazione o l'attivita' interessati; 
              e) il metodo utilizzato per determinare  le  condizioni
          di autorizzazione di cui all'art. 29-sexies, ivi compresi i
          valori limite di  emissione,  in  relazione  alle  migliori
          tecniche  disponibili  e  ai  livelli  di   emissione   ivi
          associati; 
              f)  se  e'  concessa  una  deroga  ai  sensi  dell'art.
          29-sexies, comma 10, i motivi specifici della deroga  sulla
          base dei criteri indicati in detto comma  e  le  condizioni
          imposte; 
              g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal
          gestore, in applicazione dell'art. 29-sexies, comma 13,  al
          momento della cessazione definitiva delle attivita'; 
              h) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti
          dalle  condizioni   di   autorizzazione   e   in   possesso
          dell'autorita' competente. 
              14. L'autorita' competente puo'  sottrarre  all'accesso
          le  informazioni,  in  particolare  quelle  relative   agli
          impianti militari di produzione  di  esplosivi  di  cui  al
          punto  4.6  dell'allegato  VIII,  qualora  cio'  si   renda
          necessario  per  l'esigenza  di  salvaguardare   ai   sensi
          dell'art. 24, comma 6, lettera a),  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la  sicurezza
          pubblica o la difesa nazionale. L'autorita' competente puo'
          inoltre sottrarre all'accesso informazioni non  riguardanti
          le emissioni dell'impianto nell'ambiente,  per  ragioni  di
          tutela della proprieta'  intellettuale  o  di  riservatezza
          industriale, commerciale o personale. 
              15.  In  considerazione  del  particolare  e  rilevante
          impatto ambientale, della  complessita'  e  del  preminente
          interesse  nazionale  dell'impianto,  nel  rispetto   delle
          disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi,
          d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e  i  comuni
          territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi,
          al fine di garantire,  in  conformita'  con  gli  interessi
          fondamentali della collettivita', l'armonizzazione  tra  lo
          sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del
          territorio  e  le  strategie  aziendali.   In   tali   casi
          l'autorita'  competente,  fatto   comunque   salvo   quanto
          previsto al comma 12, assicura il necessario  coordinamento
          tra l'attuazione dell'accordo e la  procedura  di  rilascio
          dell'autorizzazione   integrata   ambientale.   Nei    casi
          disciplinati dal presente comma i termini di cui  al  comma
          10 sono raddoppiati.". 
              Il testo dell'art. 29-sexies del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse,  cosi
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "ART. 29-sexies (Autorizzazione integrata ambientale) 
              In vigore dal 26 agosto 2010 
              1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata  ai
          sensi del presente decreto, deve includere tutte le  misure
          necessarie a soddisfare i  requisiti  di  cui  ai  seguenti
          commi del presente articolo nonche' di cui agli articoli 6,
          comma 16, e 29-septies, al fine di  conseguire  un  livello
          elevato di  protezione  dell'ambiente  nel  suo  complesso.
          L'autorizzazione   integrata   ambientale   di    attivita'
          regolamentate dal decreto legislativo  4  aprile  2006,  n.
          216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas
          serra, di cui all'allegato B  del  medesimo  decreto,  solo
          quando cio' risulti indispensabile per evitare un rilevante
          inquinamento locale. 
              2. (soppresso). 
              3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere
          valori  limite  di  emissione  fissati  per   le   sostanze
          inquinanti, in  particolare  quelle  dell'allegato  X  alla
          Parte Seconda, che possono essere emesse dall'installazione
          interessata in quantita' significativa,  in  considerazione
          della  loro  natura   e   delle   loro   potenzialita'   di
          trasferimento dell'inquinamento da un  elemento  ambientale
          all'altro, acqua, aria e suolo, nonche' i valori limite  ai
          sensi della vigente normativa in  materia  di  inquinamento
          acustico.  I  valori  limite  di  emissione  fissati  nelle
          autorizzazioni integrate ambientali  non  possono  comunque
          essere meno rigorosi  di  quelli  fissati  dalla  normativa
          vigente nel territorio in cui e'  ubicata  l'installazione.
          Se del caso i valori limite  di  emissione  possono  essere
          integrati o sostituiti  con  parametri  o  misure  tecniche
          equivalenti. 
              3-bis. L'autorizzazione integrata  ambientale  contiene
          le ulteriori disposizioni che  garantiscono  la  protezione
          del  suolo  e  delle  acque   sotterranee,   le   opportune
          disposizioni  per  la   gestione   dei   rifiuti   prodotti
          dall'impianto e per  la  riduzione  dell'impatto  acustico,
          nonche' disposizioni adeguate  per  la  manutenzione  e  la
          verifica periodiche delle misure adottate per prevenire  le
          emissioni  nel  suolo   e   nelle   acque   sotterranee   e
          disposizioni adeguate relative al controllo  periodico  del
          suolo e delle acque sotterranee in relazione alle  sostanze
          pericolose che possono essere presenti nel  sito  e  tenuto
          conto della possibilita'  di  contaminazione  del  suolo  e
          delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione. 
              4. Fatto salvo l'art. 29-septies, i  valori  limite  di
          emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti  di
          cui ai commi precedenti fanno riferimento  all'applicazione
          delle migliori tecniche  disponibili,  senza  l'obbligo  di
          utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica,  tenendo
          conto  delle  caratteristiche  tecniche  dell'impianto   in
          questione,  della  sua  ubicazione   geografica   e   delle
          condizioni  locali  dell'ambiente.  In  tutti  i  casi,  le
          condizioni di  autorizzazione  prevedono  disposizioni  per
          ridurre  al  minimo  l'inquinamento  a  grande  distanza  o
          attraverso le frontiere e garantiscono un  elevato  livello
          di protezione dell'ambiente nel suo complesso. 
              4-bis. L'autorita' competente fissa  valori  limite  di
          emissione che garantiscono che, in condizioni di  esercizio
          normali, le emissioni non superino i livelli  di  emissione
          associati alle migliori tecniche disponibili  (BAT-AEL)  di
          cui all'art. 5, comma 1, lettera l-ter.4),  attraverso  una
          delle due opzioni seguenti: 
              a) fissando valori limite di emissione,  in  condizioni
          di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL,  adottino
          le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi  di
          riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL; 
              b) fissando  valori  limite  di  emissione  diversi  da
          quelli di cui alla lettera a) in termini di  valori,  tempi
          di  riferimento  e  condizioni,  a  patto  che  l'autorita'
          competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del
          controllo delle emissioni al  fine  di  verificare  che  le
          emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino
          i livelli di emissione  associati  alle  migliori  tecniche
          disponibili. 
              4-ter.  L'autorita'  competente  puo'  fissare   valori
          limite di emissione piu' rigorosi di quelli di cui al comma
          4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi: 
              a) quando previsto dall'art. 29-septies; 
              b) quando  lo  richiede  il  rispetto  della  normativa
          vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione  o
          il rispetto dei  provvedimenti  relativi  all'installazione
          non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale. 
              4-quater. I valori limite di emissione  delle  sostanze
          inquinanti si applicano  nel  punto  di  fuoriuscita  delle
          emissioni dall'installazione e la  determinazione  di  tali
          valori e' effettuata al netto di ogni eventuale  diluizione
          che avvenga prima  di  quel  punto,  tenendo  se  del  caso
          esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della
          sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto
          concerne gli  scarichi  indiretti  di  sostanze  inquinanti
          nell'acqua, l'effetto di una stazione di  depurazione  puo'
          essere preso in  considerazione  nella  determinazione  dei
          valori limite di emissione dell'installazione  interessata,
          a  condizione  di  garantire  un  livello  equivalente   di
          protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a
          carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. 
              5.  L'autorita'  competente  rilascia  l'autorizzazione
          integrata   ambientale   osservando   quanto    specificato
          nell'art. 29-bis,  commi  1,  2  e  3.  In  mancanza  delle
          conclusioni  sulle  BAT  l'autorita'  competente   rilascia
          comunque  l'autorizzazione  integrata  ambientale   secondo
          quanto indicato al comma 5-ter,  tenendo  conto  di  quanto
          previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda. 
              5-bis. Se l'autorita' competente stabilisce  condizioni
          di  autorizzazione  sulla  base  di  una  migliore  tecnica
          disponibile  non  descritta  in  alcuna  delle   pertinenti
          conclusioni sulle BAT, essa verifica che tale  tecnica  sia
          determinata prestando particolare attenzione ai criteri  di
          cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e: 
              a)  qualora  le  conclusioni  sulle   BAT   applicabili
          contengano BAT-AEL verifica il rispetto degli  obblighi  di
          cui ai commi 4-bis e 9-bis, ovvero 
              b) qualora le conclusioni  sulle  BAT  applicabili  non
          contengano BAT-AEL verifica che la  tecnica  garantisca  un
          livello di protezione dell'ambiente non inferiore a  quello
          garantito dalle  migliori  tecniche  disponibili  descritte
          nelle conclusioni sulle BAT. 
              5-ter. Se  un'attivita',  o  un  tipo  di  processo  di
          produzione svolto all'interno di  un'installazione  non  e'
          previsto, ne' da alcuna delle conclusioni  sulle  BAT,  ne'
          dalle  conclusioni  sulle  migliori  tecniche  disponibili,
          tratte dai documenti pubblicati dalla  Commissione  europea
          in attuazione dell'art. 16, paragrafo  2,  della  direttiva
          96/61/CE o  dell'art.  16,  paragrafo  2,  della  direttiva
          2008/01/CE  o,  se  queste  conclusioni  non  prendono   in
          considerazione tutti gli effetti potenziali  dell'attivita'
          o  del  processo  sull'ambiente,  l'autorita'   competente,
          consultato   il   gestore,   stabilisce    le    condizioni
          dell'autorizzazione  tenendo  conto  dei  criteri  di   cui
          all'Allegato XI. 
              6. L'autorizzazione integrata ambientale  contiene  gli
          opportuni  requisiti  di  controllo  delle  emissioni,  che
          specificano, in conformita' a quanto disposto dalla vigente
          normativa  in  materia   ambientale   e   basandosi   sulle
          conclusioni sulle BAT  applicabili,  la  metodologia  e  la
          frequenza di misurazione, le  condizioni  per  valutare  la
          conformita', la relativa procedura di valutazione,  nonche'
          l'obbligo   di    comunicare    all'autorita'    competente
          periodicamente,  ed  almeno  una  volta  all'anno,  i  dati
          necessari per verificarne la conformita' alle condizioni di
          autorizzazione  ambientale  integrata  nonche',  quando  si
          applica il comma 4-bis, lettera b), una  sintesi  di  detti
          risultati espressi in un formato che consenta un  confronto
          con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
          disponibili, rendendo disponibili,  a  tal  fine,  anche  i
          risultati del controllo  delle  emissioni  per  gli  stessi
          periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli
          di emissione associati alle migliori tecniche  disponibili.
          L'autorizzazione contiene altresi' l'obbligo di  comunicare
          all'autorita' competente e ai comuni  interessati,  nonche'
          all'ente responsabile degli accertamenti  di  cui  all'art.
          29-decies, comma 3, i  dati  relativi  ai  controlli  delle
          emissioni    richiesti    dall'autorizzazione     integrata
          ambientale. Tra i requisiti di controllo,  l'autorizzazione
          stabilisce in particolare, nel rispetto del decreto di  cui
          all'art. 33, comma 3-bis, le modalita' e la  frequenza  dei
          controlli programmati di cui all'art. 29-decies,  comma  3.
          Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni  di
          cui  al  presente  comma  sono  trasmesse  per  il  tramite
          dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale. L'autorita' competente in sede di aggiornamento
          dell'autorizzazione,  per  fissare  i  nuovi  requisiti  di
          controllo delle emissioni, su richiesta del gestore,  tiene
          conto dei dati di  controllo  sull'installazione  trasmessi
          per verificarne la  conformita'  all'autorizzazione  e  dei
          dati relativi ai controlli  delle  emissioni,  nonche'  dei
          dati  reperiti  durante  le  attivita'  di   cui   all'art.
          29-octies, commi 3 e 4. 
              6-bis. Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni
          sulle   BAT   applicabili,    l'autorizzazione    integrata
          ambientale programma specifici controlli almeno  una  volta
          ogni cinque anni per le  acque  sotterranee  e  almeno  una
          volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che  sulla  base
          di   una   valutazione   sistematica   del    rischio    di
          contaminazione non siano state fissate diverse modalita'  o
          piu' ampie frequenze per tali controlli. 
              6-ter. Nell'ambito dei controlli di cui al comma  6  e'
          espressamente prevista  un'attivita'  ispettiva  presso  le
          installazioni  svolta  con  oneri  a  carico  del   gestore
          dall'autorita' di  controllo  di  cui  all'art.  29-decies,
          comma 3, e che preveda l'esame  di  tutta  la  gamma  degli
          effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate.
          Le  Regioni  possono  prevedere  il   coordinamento   delle
          attivita' ispettive in materia di autorizzazione  integrata
          ambientale con quelle previste in materia di valutazione di
          impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel
          rispetto delle relative normative. 
              7. L'autorizzazione integrata  ambientale  contiene  le
          misure  relative  alle  condizioni  diverse  da  quelle  di
          esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di
          arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per
          i   malfunzionamenti,   e    per    l'arresto    definitivo
          dell'installazione.  L'autorizzazione  puo',  tra  l'altro,
          ferme  restando  le  diverse  competenze  in   materia   di
          autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei  suoli,
          disciplinare la pulizia, la protezione passiva e  la  messa
          in sicurezza di parti dell'installazione per  le  quali  il
          gestore dichiari non essere  previsto  il  funzionamento  o
          l'utilizzo durante la  durata  dell'autorizzazione  stessa.
          Gli spazi liberabili con la  rimozione  di  tali  parti  di
          impianto sono considerati  disponibili  alla  realizzazione
          delle migliori tecniche  disponibili  negli  stretti  tempi
          tecnici e amministrativi necessari alla demolizione  e,  se
          del caso, alla bonifica. 
              7-bis. Fermo restando quanto prescritto  agli  articoli
          237-sexies, comma 1, lettera e), e 237-octiedecies per  gli
          impianti di incenerimento o  coincenerimento,  e'  facolta'
          dell'autorita'  competente,   considerata   la   stabilita'
          d'esercizio delle tecniche  adottate,  l'affidabilita'  dei
          controlli  e  la  mancata  contestazione  al  gestore,  nel
          periodo di validita' della  precedente  autorizzazione,  di
          violazioni  relative  agli   obblighi   di   comunicazione,
          indicare  preventivamente  nell'autorizzazione  il   numero
          massimo,  la  massima  durata  e  la   massima   intensita'
          (comunque non eccedente il 20 per cento) di superamenti dei
          valori limite di emissione di cui al comma 4-bis, dovuti ad
          una medesima causa, che  possono  essere  considerati,  nel
          corso di validita' dell'autorizzazione  stessa,  situazioni
          diverse dal normale esercizio e nel contempo non  rientrare
          tra le situazioni di incidente o  imprevisti,  disciplinate
          dall'art. 29-undecies. 
              8.  Per  le  installazioni  assoggettate   al   decreto
          legislativo  del  17  agosto  1999,  n.  334,   l'autorita'
          competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorita'
          competente per il  rilascio  dell'autorizzazione  integrata
          ambientale  le  piu'  recenti  valutazioni  assunte   e   i
          provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini della
          sicurezza e  della  prevenzione  dei  rischi  di  incidenti
          rilevanti, citate nella autorizzazione, sono armonizzate le
          condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. 
              9. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere
          ulteriori  condizioni  specifiche  ai  fini  del   presente
          decreto, giudicate opportune dell'autorita' competente.  Ad
          esempio, fermo restando l'obbligo di immediato rispetto dei
          precedenti  commi  e  in  particolare  del   comma   4-bis,
          l'autorizzazione puo' disporre  la  redazione  di  progetti
          migliorativi, da presentare ai sensi  del  successivo  art.
          29-nonies,  ovvero   il   raggiungimento   di   determinate
          ulteriori  prestazioni   ambientali   in   tempi   fissati,
          impegnando  il  gestore  ad  individuare  le  tecniche   da
          implementare  a  tal  fine.  In  tale  ultimo  caso,  fermo
          restando   l'obbligo   di   comunicare   i    miglioramenti
          progettati, le disposizioni di cui all'art.  29-nonies  non
          si applicano  alle  modifiche  strettamente  necessarie  ad
          adeguare la funzionalita' degli impianti alle  prescrizioni
          dell'autorizzazione integrata ambientale. 
              9-bis. In casi specifici  l'autorita'  competente  puo'
          fissare valori limite di emissione meno  severi  di  quelli
          discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione
          che una valutazione dimostri che porre limiti di  emissione
          corrispondenti ai  'livelli  di  emissione  associati  alle
          migliori   tecniche    disponibili'    comporterebbe    una
          maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici
          ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica  e  delle
          condizioni ambientali locali dell'istallazione  interessata
          e   delle   caratteristiche   tecniche    dell'istallazione
          interessata. In tali casi l'autorita' competente documenta,
          in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di
          tali scelta, illustrando il risultato della  valutazione  e
          la  giustificazione  delle  condizioni  imposte.  I  valori
          limite di emissione cosi' fissati  non  superano,  in  ogni
          caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del
          presente  decreto,  laddove  applicabili.  Ai  fini   della
          predisposizione di tale allegato  si  fa  riferimento  alle
          linee guida di cui all'Allegato XII-bis alla Parte Seconda.
          Tale  Allegato  e'  aggiornato  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          entro sei mesi dall'emanazione, da parte della  Commissione
          europea, di eventuali linee guida comunitarie  in  materia,
          per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie.
          L'autorita' competente verifica comunque l'applicazione dei
          principi di cui all'art. 6, comma 16, e in particolare  che
          non si verifichino eventi inquinanti di rilievo  e  che  si
          realizzi  nel  complesso  un  elevato   grado   di   tutela
          ambientale. L'applicazione del presente comma  deve  essere
          espressamente riverificata e riconfermata in  occasione  di
          ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione. 
              9-ter. L'autorita' competente  puo'  accordare  deroghe
          temporanee alle disposizioni del  comma  4-bis  e  5-bis  e
          dell'art.  6,  comma   16,   lettera   a),   in   caso   di
          sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per  un
          periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione
          che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa  o
          che  le  emissioni  dell'attivita'  raggiungano  almeno   i
          livelli  di  emissione  associati  alle  migliori  tecniche
          disponibili. 
              9-quater. Nel caso delle installazioni di cui al  punto
          6.6 dell'Allegato VIII  alla  Parte  Seconda,  il  presente
          articolo si applica fatta salva la normativa in materia  di
          benessere degli animali. 
              9-quinquies. Fatto salvo  quanto  disposto  alla  Parte
          Terza ed al  Titolo  V  della  Parte  Quarta  del  presente
          decreto, l'autorita' competente  stabilisce  condizioni  di
          autorizzazione volte a garantire che il gestore: 
              a)   quando   l'attivita'   comporta   l'utilizzo,   la
          produzione o lo  scarico  di  sostanze  pericolose,  tenuto
          conto della possibilita'  di  contaminazione  del  suolo  e
          delle  acque  sotterranee  nel   sito   dell'installazione,
          elabori   e   trasmetta   per   validazione   all'autorita'
          competente la relazione di riferimento di cui  all'art.  5,
          comma 1, lettera v-bis),  prima  della  messa  in  servizio
          della  nuova  installazione  o   prima   dell'aggiornamento
          dell'autorizzazione    rilasciata    per    l'installazione
          esistente; 
              b)  al  momento  della  cessazione   definitiva   delle
          attivita', valuti lo stato di contaminazione  del  suolo  e
          delle acque sotterranee da  parte  di  sostanze  pericolose
          pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione; 
              c) qualora dalla valutazione di  cui  alla  lettera  b)
          risulti che l'installazione ha  provocato  un  inquinamento
          significativo del  suolo  o  delle  acque  sotterranee  con
          sostanze  pericolose  pertinenti,   rispetto   allo   stato
          constatato nella  relazione  di  riferimento  di  cui  alla
          lettera a), adotti le misure  necessarie  per  rimediare  a
          tale inquinamento in modo  da  riportare  il  sito  a  tale
          stato, tenendo conto della fattibilita'  tecnica  di  dette
          misure; 
              d) fatta salva la lettera c), se, tenendo  conto  dello
          stato del sito  indicato  nell'istanza,  al  momento  della
          cessazione definitiva delle attivita' la contaminazione del
          suolo e  delle  acque  sotterranee  nel  sito  comporta  un
          rischio significativo per la salute umana o per  l'ambiente
          in  conseguenza  delle  attivita'  autorizzate  svolte  dal
          gestore    anteriormente     al     primo     aggiornamento
          dell'autorizzazione per l'installazione  esistente,  esegua
          gli  interventi  necessari   ad   eliminare,   controllare,
          contenere o ridurre le sostanze  pericolose  pertinenti  in
          modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o  dell'uso
          futuro approvato, cessi di comportare detto rischio; 
              e) se non  e'  tenuto  ad  elaborare  la  relazione  di
          riferimento di  cui  alla  lettera  a),  al  momento  della
          cessazione definitiva delle attivita' esegua gli interventi
          necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le
          sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito,  tenuto
          conto dell'uso attuale  o  dell'uso  futuro  approvato  del
          medesimo non  comporti  un  rischio  significativo  per  la
          salute umana o per l'ambiente a causa della  contaminazione
          del suolo o delle acque sotterranee  in  conseguenza  delle
          attivita' autorizzate, tenendo conto dello stato  del  sito
          di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza. 
              9-sexies.  Con  uno  o  piu'   decreti   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
          stabilite le modalita' per la redazione della relazione  di
          riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), con
          particolare riguardo alle metodiche  di  indagine  ed  alle
          sostanze  pericolose  da  ricercare  con  riferimento  alle
          attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda. 
              9-septies.  A  garanzia  degli  obblighi  di  cui  alla
          lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata
          ambientale  prevede  adeguate  garanzie   finanziarie,   da
          prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione
          o della provincia autonoma territorialmente competente. Con
          uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che
          l'autorita'  competente  dovra'   tenere   in   conto   nel
          determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.". 
              Il testo dell'art. 29-nonies del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse,  cosi
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art. 29-nonies. (Modifica degli impianti o  variazione
          del gestore) 
              1. Il  gestore  comunica  all'autorita'  competente  le
          modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art.
          5, comma 1, lettera  l).  L'autorita'  competente,  ove  lo
          ritenga  necessario,  aggiorna  l'autorizzazione  integrata
          ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva  che
          le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art.
          5, comma 1, lettera l-bis), ne da' notizia al gestore entro
          sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini
          degli adempimenti di cui al comma 2 del presente  articolo.
          Decorso  tale  termine,  il  gestore  puo'  procedere  alla
          realizzazione delle modifiche comunicate. 
              2. Nel caso in cui le modifiche progettate,  ad  avviso
          del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma
          1, risultino sostanziali, il  gestore  invia  all'autorita'
          competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da
          una   relazione   contenente   un    aggiornamento    delle
          informazioni di cui  all'art.  29-ter,  commi  1  e  2.  Si
          applica quanto previsto dagli articoli 29-ter  e  29-quater
          in quanto compatibile. 
              3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e
          2,  informa  l'autorita'  competente   e   l'autorita'   di
          controllo di cui all'art. 29-decies, comma 3, in merito  ad
          ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai  sensi
          della normativa in materia di  prevenzione  dai  rischi  di
          incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di
          valutazione  di  impatto  ambientale  o  ai   sensi   della
          normativa in  materia  urbanistica.  La  comunicazione,  da
          effettuare prima di realizzare  gli  interventi,  specifica
          gli elementi in base ai quali il gestore  ritiene  che  gli
          interventi   previsti   non    comportino    ne'    effetti
          sull'ambiente,   ne'   contrasto   con   le    prescrizioni
          esplicitamente gia' fissate  nell'autorizzazione  integrata
          ambientale. 
              4.  Nel  caso  in  cui  intervengano  variazioni  nella
          titolarita'  della  gestione  dell'impianto,   il   vecchio
          gestore e il nuovo gestore  ne  danno  comunicazione  entro
          trenta giorni all'autorita' competente, anche  nelle  forme
          dell'autocertificazione   ai   fini   della    volturazione
          dell'autorizzazione integrata ambientale.". 
              Il testo dell'art. 29-decies del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse,  cosi
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art.    29-decies.    (Rispetto    delle    condizioni
          dell'autorizzazione integrata ambientale) 
              1. Il  gestore,  prima  di  dare  attuazione  a  quanto
          previsto dall'autorizzazione integrata ambientale,  ne  da'
          comunicazione all'autorita' competente.  Per  gli  impianti
          localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione
          e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al  comma
          3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del  Ministero
          dello sviluppo economico. 
              2. A far data dall'invio della comunicazione di cui  al
          comma 1, il gestore trasmette all'autorita' competente e ai
          comuni interessati,  nonche'  all'ente  responsabile  degli
          accertamenti  di  cui  al  comma  3,  i  dati  relativi  ai
          controlli  delle  emissioni  richiesti  dall'autorizzazione
          integrata  ambientale,  secondo   modalita'   e   frequenze
          stabilite    nell'autorizzazione    stessa.     L'autorita'
          competente provvede a mettere tali dati a disposizione  del
          pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi  dell'art.
          29-quater, comma 3, ovvero mediante pubblicazione sul  sito
          internet  dell'autorita'  competente  ai  sensi   dell'art.
          29-quater, comma  2.  Il  gestore  provvede,  altresi',  ad
          informare immediatamente i medesimi  soggetti  in  caso  di
          violazione delle condizioni dell'autorizzazione,  adottando
          nel contempo le misure necessarie a ripristinare  nel  piu'
          breve tempo possibile la conformita'. 
              3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la  Ricerca
          Ambientale, per impianti di competenza  statale,  o,  negli
          altri  casi,  l'autorita'  competente,  avvalendosi   delle
          agenzie  regionali  e   provinciali   per   la   protezione
          dell'ambiente,  accertano,  secondo   quanto   previsto   e
          programmato   nell'autorizzazione   ai   sensi    dell'art.
          29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore: 
              a) il  rispetto  delle  condizioni  dell'autorizzazione
          integrata ambientale; 
              b) la regolarita' dei controlli a carico  del  gestore,
          con particolare riferimento alla regolarita' delle misure e
          dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' al
          rispetto dei valori limite di emissione; 
              c) che il gestore abbia ottemperato ai propri  obblighi
          di comunicazione  e  in  particolare  che  abbia  informato
          l'autorita'  competente  regolarmente   e,   in   caso   di
          inconvenienti  o  incidenti   che   influiscano   in   modo
          significativo sull'ambiente, tempestivamente dei  risultati
          della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto. 
              4. Ferme restando le misure  di  controllo  di  cui  al
          comma  3,   l'autorita'   competente,   nell'ambito   delle
          disponibilita' finanziarie del proprio  bilancio  destinate
          allo scopo, puo'  disporre  ispezioni  straordinarie  sugli
          impianti autorizzati ai sensi del presente decreto. 
              5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi 3
          e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza  necessaria
          per lo svolgimento di qualsiasi verifica  tecnica  relativa
          all'impianto, per  prelevare  campioni  e  per  raccogliere
          qualsiasi informazione  necessaria  ai  fini  del  presente
          decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita  in  loco,  il
          soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione
          che  contiene  i  pertinenti  riscontri  in   merito   alla
          conformita'   dell'installazione   alle    condizioni    di
          autorizzazione  e  le  conclusioni  riguardanti   eventuali
          azioni da intraprendere.  La  relazione  e'  notificata  al
          gestore interessato e all'autorita'  competente  entro  due
          mesi dalla  visita  in  loco  ed  e'  resa  disponibile  al
          pubblico, conformemente al  comma  8,  entro  quattro  mesi
          dalla visita in loco. Fatto salvo il comma  9,  l'autorita'
          competente provvede affinche' il gestore, entro un  termine
          ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure  che  ritiene
          necessarie, tenendo in  particolare  considerazione  quelle
          proposte nella relazione. 
              6. Gli esiti  dei  controlli  e  delle  ispezioni  sono
          comunicati all'autorita' competente ed al gestore indicando
          le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui
          al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure  da
          adottare. 
              7. Ogni  organo  che  svolge  attivita'  di  vigilanza,
          controllo,  ispezione  e  monitoraggio  su   impianti   che
          svolgono attivita' di cui agli allegati VIII e XII,  e  che
          abbia  acquisito   informazioni   in   materia   ambientale
          rilevanti ai fini dell'applicazione del  presente  decreto,
          comunica  tali  informazioni,  ivi  comprese  le  eventuali
          notizie di reato, anche all'autorita' competente. 
              8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti
          dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e
          in possesso dell'autorita' competente, devono essere  messi
          a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio  individuato
          all'art.  29-quater,  comma  3,  nel  rispetto  di   quanto
          previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
              9.  In  caso   di   inosservanza   delle   prescrizioni
          autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione,
          ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure
          di sicurezza di cui all'art. 29-quattuordecies, l'autorita'
          competente procede secondo la gravita' delle infrazioni: 
              a) alla diffida, assegnando un termine entro  il  quale
          devono essere eliminate le inosservanze, nonche' un termine
          entro cui, fermi  restando  gli  obblighi  del  gestore  in
          materia di autonoma adozione  di  misure  di  salvaguardia,
          devono  essere  applicate  tutte  le   appropriate   misure
          provvisorie  o  complementari  che  l'autorita'  competente
          ritenga   necessarie   per   ripristinare    o    garantire
          provvisoriamente la conformita'; 
              b)   alla    diffida    e    contestuale    sospensione
          dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifestino
          situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano  comunque
          reiterate piu' di due volte all'anno; 
              c) alla  revoca  dell'autorizzazione  e  alla  chiusura
          dell'installazione, in caso  di  mancato  adeguamento  alle
          prescrizioni imposte con la diffida e in caso di  reiterate
          violazioni che determinino  situazioni  di  pericolo  o  di
          danno per l'ambiente; 
              d) alla chiusura dell'installazione, nel  caso  in  cui
          l'infrazione abbia  determinato  esercizio  in  assenza  di
          autorizzazione. 
              10.  In  caso  di   inosservanza   delle   prescrizioni
          autorizzatorie, l'autorita' competente, ove si  manifestino
          situazioni di pericolo o di danno per  la  salute,  ne  da'
          comunicazione al  sindaco  ai  fini  dell'assunzione  delle
          eventuali misure ai sensi dell'art. 217 del  regio  decreto
          27 luglio 1934, n. 1265. 
              11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
          ambientale esegue i controlli  di  cui  al  comma  3  anche
          avvalendosi delle agenzie regionali e  provinciali  per  la
          protezione dell'ambiente territorialmente  competenti,  nel
          rispetto di quanto  disposto  all'art.  03,  comma  5,  del
          decreto-legge 4 dicembre  1993,  n.  496,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 
              11-bis. Le attivita' ispettive in sito di cui  all'art.
          29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4  sono  definite
          in un piano d'ispezione  ambientale  a  livello  regionale,
          periodicamente aggiornato a  cura  della  Regione  o  della
          Provincia autonoma, sentito il  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare,  per  garantire  il
          coordinamento  con  quanto  previsto  nelle  autorizzazioni
          integrate   statali    ricadenti    nel    territorio,    e
          caratterizzato dai seguenti elementi: 
              a)  un'analisi   generale   dei   principali   problemi
          ambientali pertinenti; 
              b) la identificazione della zona geografica coperta dal
          piano d'ispezione; 
              c) un registro delle installazioni coperte dal piano; 
              d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le
          ispezioni ambientali ordinarie; 
              e)  le  procedure  per  le   ispezioni   straordinarie,
          effettuate per indagare nel piu' breve tempo  possibile  e,
          se  necessario,  prima  del   rilascio,   del   riesame   o
          dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le  denunce  ed  i
          casi gravi di incidenti,  di  guasti  e  di  infrazione  in
          materia ambientale; 
              f)  se  necessario,  le  disposizioni  riguardanti   la
          cooperazione tra le varie autorita' d'ispezione. 
              11-ter. Il periodo tra due visite in loco non supera un
          anno per le installazioni  che  presentano  i  rischi  piu'
          elevati, tre anni per le  installazioni  che  presentano  i
          rischi meno elevati, sei  mesi  per  installazioni  per  le
          quali la precedente  ispezione  ha  evidenziato  una  grave
          inosservanza  delle  condizioni  di  autorizzazione.   Tale
          periodo e' determinato, tenendo conto  delle  procedure  di
          cui  al  comma  11-bis,  lettera  d),  sulla  base  di  una
          valutazione sistematica effettuata dalla  Regione  o  dalla
          Provincia   autonoma   sui    rischi    ambientali    delle
          installazioni interessate, che considera almeno: 
              a) gli impatti potenziali e reali  delle  installazioni
          interessate sulla salute  umana  e  sull'ambiente,  tenendo
          conto  dei  livelli  e  dei  tipi   di   emissioni,   della
          sensibilita'  dell'ambiente  locale  e   del   rischio   di
          incidenti; 
              b)  il  livello  di  osservanza  delle  condizioni   di
          autorizzazione; 
              c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione
          di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE)
          n. 1221/2009).". 
              Il testo dell'art. 29-duodecies del decreto legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, citato  nelle  note  alle  premesse,
          cosi come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art. 29-duodecies. (Comunicazioni) 
              1. Le  autorita'  competenti  comunicano  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
          cadenza almeno annuale, i dati di  sintesi  concernenti  le
          domande ricevute, copia informatizzata delle autorizzazioni
          rilasciate  e  dei  successivi  aggiornamenti,  nonche'  un
          rapporto  sulle  situazioni  di  mancato   rispetto   delle
          prescrizioni  della  autorizzazione  integrata  ambientale.
          L'obbligo si intende  ottemperato  nel  caso  in  cui  tali
          informazioni  siano  rese  disponibili  telematicamente  ed
          almeno  annualmente  l'autorita'  competente  comunichi  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  le   modalita'   per   acquisire   in   remoto   tali
          informazioni. 
              1-bis. In ogni caso in cui e' concessa  una  deroga  ai
          sensi  dell'art.  29-sexies,  comma  9-bis,  le   autorita'
          competenti comunicano al Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  entro  120   giorni
          dall'emanazione   del   provvedimento   di   autorizzazione
          integrata ambientale, i motivi specifici della deroga e  le
          relative condizioni imposte. 
              2. Le domande  relative  agli  impianti  di  competenza
          statale di cui all'art. 29-quater, comma 1, i dati  di  cui
          al comma 1 del presente articolo e quelli di cui ai commi 6
          e  7  dell'art.  29-decies,  sono  trasmessi  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
          il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione  e  la
          Ricerca Ambientale, secondo il formato e  le  modalita'  di
          cui al decreto dello stesso Ministro 7 febbraio 2007.". 
              Il testo dell'art. 29-terdecies del decreto legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, citato  nelle  note  alle  premesse,
          cosi come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art. 29-terdecies. (Scambio di informazioni) 
              1. Le autorita' competenti  trasmettono  periodicamente
          al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, per il tramite  dell'Istituto  superiore  per  la
          protezione e la  ricerca  ambientale  ,  una  comunicazione
          relativa  all'applicazione  del  presente  titolo,  ed   in
          particolare sui dati rappresentativi circa le  emissioni  e
          altre  forme  di  inquinamento  e  sui  valori  limite   di
          emissione applicati  in  relazione  agli  impianti  di  cui
          all'Allegato   VIII   nonche'   sulle   migliori   tecniche
          disponibili su  cui  detti  valori  si  basano,  segnalando
          eventuali progressi rilevati nello sviluppo ed applicazione
          di tecniche emergenti. La frequenza delle comunicazioni, il
          tipo e il formato  delle  informazioni  che  devono  essere
          messe a disposizione, nonche' l'eventuale individuazione di
          attivita'  e  inquinanti  specifici  a  cui   limitare   le
          informazioni stesse, sono stabiliti con uno o piu'  decreti
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare sulla base delle decisioni in merito emanate dalla
          Commissione europea. Nelle more della definizione  di  tale
          provvedimento le informazioni di cui al presente comma sono
          trasmesse  annualmente,  entro  il  30  giugno  2014,   con
          riferimento al biennio 2012-2013; entro il 30 aprile  2017,
          con riferimento al triennio  2014-2016,  e  successivamente
          con frequenza  triennale,  facendo  riferimento  a  tipi  e
          formati definiti nel formulario adottato  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare del 15 marzo 2012. 
              2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare predispone e invia  alla  Commissione
          europea    una    relazione    in    formato    elettronico
          sull'attuazione del Capo II della  direttiva  2010/75/UE  e
          sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti  comunitari
          di protezione dell'ambiente, sulla base delle  informazioni
          pervenute ai sensi dell'art. 29-duodecies e  del  comma  1,
          rispettando periodicita',  contenuti  e  formati  stabiliti
          nelle  specifiche  decisioni  assunte  in  merito  in  sede
          comunitaria. 
              2.bis. Il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare   garantisce   la   partecipazione
          dell'Italia al Comitato di cui all'art. 75 della  direttiva
          2010/75/UE e al Forum di  cui  all'art.  13,  paragrafo  3,
          della stessa direttiva, sulla base delle intese di  cui  al
          comma 3. 
              3.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di intesa  con  il  Ministero  dello
          sviluppo economico, con il Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, con il Ministero della salute e  con  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede ad  assicurare
          la partecipazione dell'Italia allo scambio di  informazioni
          organizzato dalla Commissione  europea  relativamente  alle
          migliori tecniche disponibili e al loro  sviluppo,  nonche'
          alle relative prescrizioni in materia  di  controllo,  e  a
          rendere  accessibili  i  risultati  di  tale   scambio   di
          informazioni.  Le  modalita'  di  tale  partecipazione,  in
          particolare, dovranno consentire  il  coinvolgimento  delle
          autorita' competenti in  tutte  le  fasi  ascendenti  dello
          scambio di informazioni. Le attivita' di  cui  al  presente
          comma  sono  svolte  di  intesa  con  il  Ministero   delle
          politiche agricole, alimentari  e  forestali  limitatamente
          alle attivita' di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII. 
              4.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, provvede a garantire la  sistematica
          informazione del pubblico sullo stato  di  avanzamento  dei
          lavori relativi allo scambio  di  informazioni  di  cui  al
          comma 3 e adotta d'intesa con la  Conferenza  unificata  di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281 modalita' di scambio di informazioni tra  le  autorita'
          competenti, al fine di promuovere una piu' ampia conoscenza
          sulle migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo.".