Art. 7 
 
                        Giudizi non compiuti 
 
  1. Per l'attivita' prestata dall'avvocato nei giudizi  iniziati  ma
non compiuti, si liquidano i compensi  maturati  per  l'opera  svolta
fino   alla   cessazione,   per   qualsiasi   causa,   del   rapporto
professionale.